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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12523/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MACERATAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, nel riportarsi alla requisitoria scritta, per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 9 gennaio 2023, per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 10 gennaio 2023, per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 giugno 2022, il Tribunale di Macerata ha assolto dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

La imputazione ha riguardo alle condotte di bancarotta impropria derivante da operazioni dolose relative alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Macerata del 27 settembre 2017 nelle rispettive qualità di legale rappresentante e Presidente del CDA la [OSCURATO:PERSONA], di consiglieri del CDA [OSCURATO:PERSONA] e Rossella, di amministratore di fatto e procuratore [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso immediato il Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione all'art.216 legge fallimentare.

In particolare, secondo il Pubblico ministero la motivazione non ha correttamente applicato i principi fissati da questa Corte in tema di bancarotta riparata.

Evidenzia il Pubblico ministero che la assoluzione degli imputati è fondata sulla circostanza che la curatela ha acquisito i beni immobili oggetto di compravendita sottoposta a condizione sospensiva, pur in assenza dell'avveramento della condizione, consolidando gli acquisti mediante stipula di successivi atti notarili.

In tal modo gli effetti della compravendita hanno retroagito al tempo della conclusione dei contratti e prima della dichiarazione di fallimento integrando in tal modo l'ipotesi di bancarotta riparata.

Secondo il Pm ricorrente nel caso in esame non sussiste bancarotta riparata, ma permane l'attività distrattiva dal momento che l'attività restitutoria o riparatoria è stata posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e per opera del curatore.

In data 9 e 10 gennaio 2'23 sono pervenute memorie difensive nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il motivo di gravame si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità.2.

Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, (2019), Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860).

3. Ne consegue, che il ricorso del Pubblico Ministero va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MACERATAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, nel riportarsi alla requisitoria scritta, per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 9 gennaio 2023, per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 10 gennaio 2023, per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 giugno 2022, il Tribunale di Macerata ha assolto dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. La imputazione ha riguardo alle condotte di bancarotta impropria derivante da operazioni dolose relative alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Macerata del 27 settembre 2017 nelle rispettive qualità di legale rappresentante e Presidente del CDA la [OSCURATO:PERSONA], di consiglieri del CDA [OSCURATO:PERSONA] e Rossella, di amministratore di fatto e procuratore [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso immediato il Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione all'art.216 legge fallimentare. In particolare, secondo il Pubblico ministero la motivazione non ha correttamente applicato i principi fissati da questa Corte in tema di bancarotta riparata. Evidenzia il Pubblico ministero che la assoluzione degli imputati è fondata sulla circostanza che la curatela ha acquisito i beni immobili oggetto di compravendita sottoposta a condizione sospensiva, pur in assenza dell'avveramento della condizione, consolidando gli acquisti mediante stipula di successivi atti notarili. In tal modo gli effetti della compravendita hanno retroagito al tempo della conclusione dei contratti e prima della dichiarazione di fallimento integrando in tal modo l'ipotesi di bancarotta riparata. Secondo il Pm ricorrente nel caso in esame non sussiste bancarotta riparata, ma permane l'attività distrattiva dal momento che l'attività restitutoria o riparatoria è stata posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e per opera del curatore. In data 9 e 10 gennaio 2'23 sono pervenute memorie difensive nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO in DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il motivo di gravame si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità.2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, (2019), Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860). 3. Ne consegue, che il ricorso del Pubblico Ministero va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Così deciso in Roma il