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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27081/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del suo liquidatore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatipresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA] già [OSCURATO:SOCIETA], –intimata– [OSCURATO:SOCIETA],in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Oggetto: conto corrente fideiussioni elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi,128 -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di Appello diRoma n. 4357 /20 20 del 22.9.2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .9 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attuali ricorrenti hanno proposto opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 8806/09 emesso ad istanza della [OSCURATO:SOCIETA] dal Tribunale di Roma per il pagamento della somma di € 34.635,39.

A sostegno della domanda di pagamento dell'importo ingiunto l'opposta Banca ha precisato che dette passività t rova va no fonte in due rapporti debitori: -scoperto del conto corrente di cui € 18.765,12 quale saldo del conto correnten.166/330/26613; - € 15.870,27 per residuo debito di mutuo chirografario n. 166/330/6074670.

Ha, altresì, precisato che entrambi i rapporti debitori erano garantiti da fideiussioni dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] eTralicci Amedeo.

Al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno dedotto l'inesistenza del credito vantato, la nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi trimestrali, la nullità delle clausole contrattuali e la prescrizione del credito. il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione.

Avverso tale decisionegli attuali ricorrenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Roma che, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello limitatamente al credito relativo al saldo del conto corrente, che ha ridotto escludendo gli effetti della illegittima capitalizzazione degli interessi; ha invece respinto, tra l’altro, l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell’art.2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, per difetto di allegazione della circostanza che il contratto in esame costituisca applicazione di uno schema generale contrattuale, predisposto dall’ABI in data precedente e lesivo della concorrenza ai sensi della norma predetta.

La Corte sul punto evidenzia che era necessario fornire l’indice parametrico dell’intesa raggiunta dalle banche e il provvedimento dell’autorità di vigilanza che lo avevaeventualmente sanzionato. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del suo liquidatore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione condue motiv i ed anche memoria .

UNIPOLREC s.p.aha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti deducono: 1.Con il primo motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . con riguardo a gli artt. 112, e324 c.p.c.; art. 1241,1242 e 1243 c.c.

Omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.

La Corte non avrebbe applicato la compensazione atecnica impropria tra il credito accertato dalla CTU a favore dei ricorrenti per ilsaldo di conto corrente e il loro debito derivante dal mutuo nei confronti della Banca, pur avendo origine i due crediti reciproci dal medesimo rapporto. 1.1La censura è inammissibile in quanto generica ed è fondata sulla affermazione che il rapporto di conto corrente e quello di mutuo trovino origine da un unico rapporto.

La censura si limita ad elencare giurisprudenza di questa Corte su una serie di ipotesi di posizioni debitorie-creditorie nascenti da un unico rapportosulle quali tale tipo di compensazione poteva operare, ma tutte sono ben lontane dalla fattispecie in esame e la doglianza non spiega sulla base di quale percorso ermeneutico le conclusioni citate possano essere estese ai rapporti in esame che hanno fonti e funzioni differenziate; la censura non indica nemmeno quali siano i presupposti per poter individuare nelle due fattispecie un collegamento negoziale .

Da tale contesto deriva che per procedere alla compensazione fosse necessaria una apposita domanda riconvenzionale o un’apposita eccezione, tuttavia non proposte. 2.Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287/1990, dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Si lamenta che la cda non abbia rilevato la nullità delle fideiussioni, rifiutandosi di procedere all’esame degli atti, dai quali, invece, risultava appunto la nullità delle stesse in quanto attuative dell’intesa anticoncorrenziale ABI sanzionata con provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, e si chiede a questa Corte di procedere essa, finalmente, a tale esame per verificarlo. 2.1La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi , essendosi la Corte limitata ad accertare che non vi era alcuna allegazione utile per verificare la conformità del modello sottoscritto dai ricorrenti ai moduli ABI o la presenza delle specifiche clausole oggetto della censura della Banca d’Italia I ricorrenti, inoltre, fraintendono il senso della giurisprudenza di questa Corte circa i suoi poteri di esame diretto degli atti di causa allorché venga denunciato un error in procedendo (cfr., per tutte, Sez.

Un. 8077/2012).

L’esame degli atti consentito in base a tale giurisprudenza è esclusivamente quello necessario al fine di verificare la sussistenza dell’errore processuale denunciato, non certo al fine di valutare la correttezza della decisione di merito assunta dal giudice a quo, come invece pretenderebbero i ricorrenti.

I quali, è il caso di aggiungere, neppure tentano di articolare una adeguata censura dell’errore processuale che la cda avrebbe commesso nel disattendere l’eccezione di nullità delle fideiussioni sollevata dagli appellanti.

3. Per quanto esposto , il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente, che liquida in € 2.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del suo liquidatore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatipresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA] già [OSCURATO:SOCIETA], –intimata– [OSCURATO:SOCIETA],in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Oggetto: conto corrente fideiussioni elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi,128 -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di Appello diRoma n. 4357 /20 20 del 22.9.2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .9 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attuali ricorrenti hanno proposto opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 8806/09 emesso ad istanza della [OSCURATO:SOCIETA] dal Tribunale di Roma per il pagamento della somma di € 34.635,39. A sostegno della domanda di pagamento dell'importo ingiunto l'opposta Banca ha precisato che dette passività t rova va no fonte in due rapporti debitori: -scoperto del conto corrente di cui € 18.765,12 quale saldo del conto correnten.166/330/26613; - € 15.870,27 per residuo debito di mutuo chirografario n. 166/330/6074670. Ha, altresì, precisato che entrambi i rapporti debitori erano garantiti da fideiussioni dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] eTralicci Amedeo. Al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno dedotto l'inesistenza del credito vantato, la nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi trimestrali, la nullità delle clausole contrattuali e la prescrizione del credito. il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione. Avverso tale decisionegli attuali ricorrenti hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Roma che, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello limitatamente al credito relativo al saldo del conto corrente, che ha ridotto escludendo gli effetti della illegittima capitalizzazione degli interessi; ha invece respinto, tra l’altro, l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell’art.2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, per difetto di allegazione della circostanza che il contratto in esame costituisca applicazione di uno schema generale contrattuale, predisposto dall’ABI in data precedente e lesivo della concorrenza ai sensi della norma predetta. La Corte sul punto evidenzia che era necessario fornire l’indice parametrico dell’intesa raggiunta dalle banche e il provvedimento dell’autorità di vigilanza che lo avevaeventualmente sanzionato. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del suo liquidatore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione condue motiv i ed anche memoria . UNIPOLREC s.p.aha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti deducono: 1.Con il primo motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . con riguardo a gli artt. 112, e324 c.p.c.; art. 1241,1242 e 1243 c.c. Omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. La Corte non avrebbe applicato la compensazione atecnica impropria tra il credito accertato dalla CTU a favore dei ricorrenti per ilsaldo di conto corrente e il loro debito derivante dal mutuo nei confronti della Banca, pur avendo origine i due crediti reciproci dal medesimo rapporto. 1.1La censura è inammissibile in quanto generica ed è fondata sulla affermazione che il rapporto di conto corrente e quello di mutuo trovino origine da un unico rapporto. La censura si limita ad elencare giurisprudenza di questa Corte su una serie di ipotesi di posizioni debitorie-creditorie nascenti da un unico rapportosulle quali tale tipo di compensazione poteva operare, ma tutte sono ben lontane dalla fattispecie in esame e la doglianza non spiega sulla base di quale percorso ermeneutico le conclusioni citate possano essere estese ai rapporti in esame che hanno fonti e funzioni differenziate; la censura non indica nemmeno quali siano i presupposti per poter individuare nelle due fattispecie un collegamento negoziale . Da tale contesto deriva che per procedere alla compensazione fosse necessaria una apposita domanda riconvenzionale o un’apposita eccezione, tuttavia non proposte. 2.Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287/1990, dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si lamenta che la cda non abbia rilevato la nullità delle fideiussioni, rifiutandosi di procedere all’esame degli atti, dai quali, invece, risultava appunto la nullità delle stesse in quanto attuative dell’intesa anticoncorrenziale ABI sanzionata con provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, e si chiede a questa Corte di procedere essa, finalmente, a tale esame per verificarlo. 2.1La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi , essendosi la Corte limitata ad accertare che non vi era alcuna allegazione utile per verificare la conformità del modello sottoscritto dai ricorrenti ai moduli ABI o la presenza delle specifiche clausole oggetto della censura della Banca d’Italia I ricorrenti, inoltre, fraintendono il senso della giurisprudenza di questa Corte circa i suoi poteri di esame diretto degli atti di causa allorché venga denunciato un error in procedendo (cfr., per tutte, Sez. Un. 8077/2012). L’esame degli atti consentito in base a tale giurisprudenza è esclusivamente quello necessario al fine di verificare la sussistenza dell’errore processuale denunciato, non certo al fine di valutare la correttezza della decisione di merito assunta dal giudice a quo, come invece pretenderebbero i ricorrenti. I quali, è il caso di aggiungere, neppure tentano di articolare una adeguata censura dell’errore processuale che la cda avrebbe commesso nel disattendere l’eccezione di nullità delle fideiussioni sollevata dagli appellanti. 3. Per quanto esposto , il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente, che liquida in € 2.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste
Decreto Cassazione n. 27081/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris