CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13147/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 30334-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 663/05/2022della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 9.05.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22novembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che, all’esito di verifica condotta dalla GdF, l’Agenzia delle entrate notificò alla società gli avvis i d’accertamento, relativiagli annid’imposta 2011 e 2012, con cui, ai fini Ires, Accertamento –Black list RGN 30334/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] ed Iva, recuperò ad imponibile costi ritenuti indeducibili. Le contestazioni principali elevate nei confronti della contribuente erano riconducibili alla violazione della disciplina inerente i rapporti commerciali con Paesi rientranti nella cd. black list. In particolare, per l’importazione di merci da [OSCURATO:PERSONA], la società aveva violato l’art. 110, commi 10 e 11 (ratione temporisvigente), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Seguì il contenzioso, esitato,previa riunione dei ricorsi, nel rigetto delle ragioni della ricorrente tanto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, pronunciatasi con sentenza n. 817/01/2018, quanto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciatasi con sentenza n. 663/05/2022, ora al vaglio delle Corte. Il giudice regionale, per le questioni qui di interesse, dopo aver descritto le finalità antielusive della disciplina all’epoca vigente, ha rilevato come dalla norma si evinceva la necessità di dimostrare l’esistenza effettiva e non formale della società estera fornitrice , mediante il riscontro della sua concreta operatività; occorreva inoltre dimostrare il concreto interesse economico di approvvigionarsi presso operatori di Stati inseriti nella cd black list, rispetto a mercati di Paesi non inclusi nella lista. Ha ritenuto che la società non avesse dato prova né dell’un requisito né dell’altro. La società ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. La Procura Generale, nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ., chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.Parimenti sono state depositate memorie illustrative dalla contribuente, con contestuale richiesta di trattazione in pubblica udienza. Nell’adunanza camerale del 22novembre 2023la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Preliminarmente si rileva che mancano i presupposti per la rimessione della causa alla trattazione in pubblica udienza, per quanto sarà esplicitato nel corso della motivazione.RGN 30334/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] società ha denunciato con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e11, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,dell’art. 2697 cod. civ., dell’115 cod. proc. civ., degli artt. 24, 53 e 111 Cost., dell’art. 63 TDUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del I Protocollo addizionale CEDU,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere insussistenti i requisiti per riconoscere l’esistenza dellecondizioni richiest e dal comma 11 cit., per rendere inapplicabilela disciplina di svantaggio prevista per le importazioni provenienti da operatori economici sedenti in Paesi inclusi nella cd. black list. Con il secondo motivo la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e 11 del d.lgs. n. 917 del 1986, dell’art.2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 53 e 111 Cost., dell’art. 63 TDUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del I Protocollo addizionale CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.La commissione regionale avrebbe violato le norme perché mai nessuno aveva messo in dubbio tanto l’effettivo interesse economico quanto l’effettività dell’esecuzione delle operazioni commerciali. I motivi, che sotto il profil o della denuncia di errori d’interpretazione delle norme giuridiche, poste all’epoca a presidio avverso operazioni commerciali con Paesi inseriti nella black list, criticano il processo decisionale della pronuncia impugnata, possono essere trattati congiuntamenteperché tra loro connessi. La difesa della società sostiene che, operando nel settore commerciale calzaturiero, importava a costi molto bassi e competitivi da Paesi come [OSCURATO:PERSONA] merce regolarmente sdoganata in Italia, per rivenderla all’ingrosso. L’effettività delle operazioni era dunque dimostrata dall’importazione e dallo sdoganamento delle scarpe, con adempimento degli obblighi doganali, così come l’interesse concreto era provato dal costo d’acquisto bassissimo delle calzature. Va premesso che la disciplina sucui si controverte, previstadall’art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986 (disciplina prima in parte modificata dall’art. 1, comma 301, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, e poi definitivamente abrogata con l’art. 1, comma 142, lett. a della l. 28 dicembre 2015, n. 208),è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni RGN 30334/2022 Consigliere rel. Federici commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati afiscalità privilegiata sono ammessein deduzione solo nel caso in cui venga fornita la prova che le imprese estere svolgano attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesseeconomico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione(cfr. Cass. , 24 settembre 2014, n. 20081; 30 ottobre 2018, n. 27613; 2 dicembre 2012, n. 38048). A tal proposito è stato chiarito che «per dimostrare l’effettivo svolgimento di attività economica non è sufficiente produrre l'atto di costituzione della società estera, il bilancio ed il certificato di iscrizione pressoil registro delle imprese, ma è necessario produrre, anche in base alla circolare 23-5-2003 n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate, anche la copia del contratto in virtù del quale l'impresa estera ha la disponibilità dell'immobile, in cui esercita la sua attività,le fatture delle utenze elettriche e telefoniche, i contratti di lavoro dei dipendenti, gliestratti conto bancari, le autorizzazioni amministrative inerenti l’esercizio dell'attivitàsvolta» (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32634). Parimenti, quanto all’effettivo interesse economico, è necessario dimostrare non solo il basso costo della merce importata -circostanza che, soprattutto con riferimento all’epoca dei fatti per cui è qui causa, offrivano non solo Paesi rientranti nella black list, ma anche Paesi non considerati tali (a partire dalla stessa Cina)-, ma l’insieme di caratteristiche dell’importazione (qualità, tempestività nelle consegne, la concreta comparazione con i prodotti di altri Stati). Ebbene, la sentenza della commissione regionale ha vagliato gli elementi addotti dalla società, ritenendoli inidonei a dimostrare l’effettivo svolgimento di una attività commerciale delle società fornitrici, ovvero l’effettivo interesse economico sotteso al rapporto commerciale con fornitori di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un accertamento in fatto, il cui percorso logico ha tenuto conto proprio dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, così che esso si rivela giuridicamente corretto, senza pertanto violare le norme richiamate dalla difesa della contribuente nei motivi di censura. Se poi con le critiche mosse nel ricorso si è inteso sollecitare una rivalutazione degli elementi allegati al processo, si tratterebbe di una richiesta inammissibile, spettando l’accertamento in fatto al solo giudice di merito, che nel caso concreto, ed in entrambi i gradi , ha confermato le statuizioni sfavorevoli alla società.RGN 30334/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa in favore dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano nella misura di € 16.500,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a que