CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 12371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato - resistent e - avverso la sentenza n. 233 /201 7 della Corte d ’ appello di Venezia , depositata il 19 luglio 2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo2023 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d ’ a ppello di Venezia , in parziale accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha rigettato la domanda proposta dai lavoratori indicati in epigrafe per il risarcimento del danno da illegittima apposizione del termineai contratti di lavoro stipulati con l’amministrazione; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che i lavoratori erano stati stabilizzati in virtù dell ’operare dei pregressi strumenti selettivi ovvero ai sensi della l. n. 107 del 2015, richiamando, per entrambe le ipotesi, la giurisprudenza di questa Corte che esclude diritto al risarcimento per equivalente, in difetto di allegazione e prova di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli dell’immissione in ruolo; 3. avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori per tre motivi, mentre il Ministero ha depositato atto di costituzione, per l’eventuale partecipazione all’udienzadi discussione della causa; 4. iricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. c on il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati dalla Corte di cassazione in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della l. n. 124 del 1999, art. 4, comma1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001, violazione, falsa applicazione ed erronea applicazione del “principio di equivalenza” e del “principio di effettività della tutela”; 2. con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione della direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, in ordine all’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie; 3. con il terzo motivo i ricorrenti assumono che l’interpretazione della normativa interna adottata dalla Corte territoriale si ponga in contrasto oltre che con la citata direttiva europea anche con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta europea dei diritti dell’uomo; 4. i tre motivi di ricorso, che possono essere considerati unitariamente in quanto il secondo ed il terzo sono piuttosto intesi ad avvalorare la violazione di legge dedotta con il primo motivo per non aver adottato un’interpretazione conforme agli strumenti sovranazionali, in contrasto anche con il canone costituzionale di uguaglianza, a seguito del mancato riconoscimento del risarcimento per il cd. “danno comunitario” per effetto della intervenuta stabilizzazione dei lavoratori, sono infondati, come da consolidato indirizzo di questa Corte (in particolare: Cass. Sez. L, 12/02/2020, n. 3472, secondo cui «Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto».), indirizzo dal quale non vi sono motivi per discostarsi, considerato che in tale decisione si esamina la specifica questione di diritto sollevata dagli odierni ricorrenti affermando espressamente che « l ’ immissione in ruolo avvenuta in virtù del sistema di avanzamento reso possibile dalleprevidenti regole sul reclutamento e anche dai piani straordinari ordinari di assunzione previsti dalle leggi dall ’ art. 1 c. 605 lett. c della legge 27 dicembre 2006 n.296, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 1° settembre 2008, n. 137, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 12 settembre 2013, n. 104, rispetta i principi di equivalenza e di effett ività perché il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque ottenuto per il (tardivo) funzionamento del sistema di reiterazione assunzioni il medesimo “ bene della vita ” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio (senten za di questa Corte n. 22552 del 2016, p. n. 85) e perché ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quest’ultima» (Cass. Sez. L, n. 3472del 2020, cit. par. 55); 5. la motivazione delprecedente citat o , cui si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consente di disattendere anche la sollecitazione a disporre il rinvio della questione alla Corte di giustizia UE, considerato che questa Corte si è già espressa nel senso della conformità dell’opzione ermeneutica qui condivisa alla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato nonché sull’esclusione dei denunciati profili di incostituzionalità, senza che siano state prospettate argomentazioni che inducano a rivedere il predetto convincimento, sicchénon vi sono ragioni per disporre la trattazione della causa in pubblica udienze né, tanto meno, la rimessione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite sollecitata dalla difesa degli odierni ricorrenti; 6. pertanto, in difetto di allegazioni su danni diversi e ulteriori rispetto a quelli già ristorati dall’ avvenuta stabilizzazione ( come già correttamente rilevato nella sentenza impugnata ), il ricorso va respinto; 7. non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di effettivo svolgimento di attività difensivaatteso che il Ministero si è limitato a depositare un mero atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienzadi discussione della causa; 8. occorre infine dare atto, ai sensi e per gli effetti indicati da Cas s. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta ilricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co