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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 13656/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24030-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.16/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24030/2021 Numero sezionale 2988/2022 Numero di raccolta generale 13656/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 avverso la sentenza n. 1471/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha ridotto ad €. 37.328,00 la somma da pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio a titolo di danni per la demolizione e trasformazione di un vano cantina di proprietà dei predetti.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio hanno resistito con controricorso.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « [OSCURATO:PERSONA] srl impugna per cassazione la sentenza d'appello che parzialmente accogliendo il di lei gravame l'ha condannata al risarcimento dei danni derivanti dall'illecito accorpamento del vano cantina degli originari attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, vano sottostante il locale adibito ad uso commerciale di loro proprietà, danno inizialmente liquidato in euro 43.650,00 e in appello ridotto ad euro 37.328,OO in relazione alla voce di danno afferente il decremento di valore dei locali di residua proprietà degli attori.

Due motivi di ricorso: 1) Omesso esame del fatto che il locale de quo non risultava nella licenza edilizia rilasciata dal Ric. 2021 n. 24030 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24030/2021 Numero sezionale 2988/2022 Numero di raccolta generale 13656/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Comune di Roma nel 1957: infondato poiché l'esame del fatto non è stato ritenuto decisivo ma è stato esaminato. 2) violazione della disposizione sul risarcimento del danno: inammissibile perché riguarda il quantum del risarcimento e non l'applicazione della norma regolatrice».

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore con le seguenti precisazioni.

Innanzitutto, il ricorso – contravvenendo all’onere di specificità (art. 366 cpc) – non precisa neppure in quale passaggio della relazione del consulente è contenuta l‘affermazione secondo cui l’immobile cantina fosse privo di licenza ed anzi proprio nel ricorso, alle pagg. 3 e 4, si trascrive l’affermazione del consulente secondo cui “l’immobile cantina sottostante (era) stato realizzato con titolo abilitativo comunale”.

In secondo luogo, alla Corte di legittimità è precluso l’esame di elementi istruttori e documenti (quali progetti e licenze edilizie) e pertanto non è questa la sede per ripercorrere l’esame delle risultanze processuali.

Inoltre, secondo l’apprezzamento in fatto della Corte di merito – qui non sindacabile - deve desumersi dall’esistenza del certificato di abitabilità rilasciato dal sindaco del Comune di Roma il 6 maggio 1959 all'esito di apposita ispezione tecnico sanitaria, in assenza di elementi di segno contrario, la conformità urbanistica del vano utilizzabile come magazzino, sottostante il locale; e detta certificazione nella quale vi è espressa menzione del bene, presuppone la verifica che l’attività edificatoria fosse legittima.

Si rivela inoltre infondata la tesi della società ricorrente secondo la quale il valore economico del bene era inesistente in Ric. 2021 n. 24030 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24030/2021 Numero sezionale 2988/2022 Numero di raccolta generale 13656/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 quanto il vano, pertinenza dell’immobile dei controricorrenti doveva essere demolito perché abusivo e dunque non vi sarebbe alcun danno da risarcire.

Quanto al profilo del risarcimento del danno, il motivo è inammissibile.

Non vi è stata infatti violazione dell’art. 2043 c.c. e al riguardo si rimanda alla proposta del relatore, aggiungendosi che il vizio di violazione di legge presuppone una erronea ricognizione di fattispecie astratta, ipotesi qui non ricorrente, perché oggi si discute invece della fattispecie concreta.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 3.500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ed agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24030 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24030/2021 Numero sezionale 2988/2022 Numero di raccolta generale 13656/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24030 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24030-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.16/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24030/2021 Numero sezionale 2988/2022 Numero di raccolta generale 13656/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 avverso la sentenza n. 1471/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha ridotto ad €. 37.328,00 la somma da pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio a titolo di danni per la demolizione e trasformazione di un vano cantina di proprietà dei predetti. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio hanno resistito con controricorso. 3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « [OSCURATO:PERSONA] srl impugna per cassazione la sentenza d'appello che parzialmente accogliendo il di lei gravame l'ha condannata al risarcimento dei danni derivanti dall'illecito accorpamento del vano cantina degli originari attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, vano sottostante il locale adibito ad uso commerciale di loro proprietà, danno inizialmente liquidato in euro 43.650,00 e in appello ridotto ad euro 37.328,OO in relazione alla voce di danno afferente il decremento di valore dei locali di residua proprietà degli attori. Due motivi di ricorso: 1) Omesso esame del fatto che il locale de quo non risultava nella licenza edilizia rilasciata dal Ric. 2021 n. 24030 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24030/2021 Numero sezionale 2988/2022 Numero di raccolta generale 13656/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Comune di Roma nel 1957: infondato poiché l'esame del fatto non è stato ritenuto decisivo ma è stato esaminato. 2) violazione della disposizione sul risarcimento del danno: inammissibile perché riguarda il quantum del risarcimento e non l'applicazione della norma regolatrice». 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore con le seguenti precisazioni. Innanzitutto, il ricorso – contravvenendo all’onere di specificità (art. 366 cpc) – non precisa neppure in quale passaggio della relazione del consulente è contenuta l‘affermazione secondo cui l’immobile cantina fosse privo di licenza ed anzi proprio nel ricorso, alle pagg. 3 e 4, si trascrive l’affermazione del consulente secondo cui “l’immobile cantina sottostante (era) stato realizzato con titolo abilitativo comunale”. In secondo luogo, alla Corte di legittimità è precluso l’esame di elementi istruttori e documenti (quali progetti e licenze edilizie) e pertanto non è questa la sede per ripercorrere l’esame delle risultanze processuali. Inoltre, secondo l’apprezzamento in fatto della Corte di merito – qui non sindacabile - deve desumersi dall’esistenza del certificato di abitabilità rilasciato dal sindaco del Comune di Roma il 6 maggio 1959 all'esito di apposita ispezione tecnico sanitaria, in assenza di elementi di segno contrario, la conformità urbanistica del vano utilizzabile come magazzino, sottostante il locale; e detta certificazione nella quale vi è espressa menzione del bene, presuppone la verifica che l’attività edificatoria fosse legittima. Si rivela inoltre infondata la tesi della società ricorrente secondo la quale il valore economico del bene era inesistente in Ric. 2021 n. 24030 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 3.500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ed agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24030 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24030/2021 Numero sezionale 2988/2022 Numero di raccolta generale 13656/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 24030 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9
Sentenza Cassazione n. 13656/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris