CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40069/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, pronunciata a norma dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di due giudici, componenti il collegio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che procede nei suoi confronti (nel c.d. processo Rinascita-Scott) in ordine, tra l'altro, al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Secondo l'imputazione, Pittelli, nella qualità di uomo politico, professionista e faccendiere, avrebbe instaurato con la ‘ndrangheta - e, in seno ad essa, con la cosca [OSCURATO:PERSONA] di Limbadi, anche mediante relazioni riservate, dirette e personali con il capoclan, Luigi - un rapporto sinallagmatico, caratterizzato dalla perdurante e reciproca disponibilità a prestarsi ausilio. I giudici ricusati avevano in precedenza fatto parte del collegio del medesimo Tribunale, che, a definizione di altro processo penale (c.d. processo Nemea), aveva pronunciato sentenza con la quale era stata incidentalmente accertata l'esistenza della cosca in discorso e il ruolo verticistico, al suo interno, di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, chiamato a risponderne nel processo odierno, aveva già vittoriosamente esperito la procedura di ricusazione. Pittelli aveva quindi intrapreso analoga iniziativa. La Corte di appello, giudicando a quest'ultimo riguardo, riteneva l'istanza tardiva, non documentata e, nel merito, manifestamente infondata. 2. Avverso tale decisione Pittelli, assistito dai suoi difensori di fiducia, ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 111 Cost., nonché 37, comma 1, lett. b), e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e la violazione del principio del contraddittorio, avendo la Corte di appello dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione all'esito di una valutazione approfondita del merito della doglianza, con ciò riconoscendo la non manifesta infondatezza delle ragioni addotte. La decisione avrebbe potuto essere assunta, pertanto, solo all'esito di udienza in camera di consiglio, ritualmente partecipata a norma di legge. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 38, comma 2, 41 e 125 cod. proc. pen., e la contraddittorietà della motivazione, quanto all'affermazione della tardività della proposizione dell'istanza di ricusazione. Secondo la prospettazione del ricorrente, il termine per la proposizione di istanze di tal genere decorre dalla conoscenza personale ed effettiva del provvedimento pregiudicante e, dunque, nel caso di specie, il termine non sarebbe potuto decorrere dal deposito della sentenza emessa nel c.d. processo Nemea (nel quale egli non era imputato), né dalla richiesta di astensione formulata dai membri di quel collegio impegnati nel processo odierno (perché relativa ad altri imputati e comunque non comunicatagli), come a torto ritenuto dal giudice a quo. Egli, invece, avrebbe conosciuto la portata pregiudicante della sentenza citata solo quando la Corte di appello aveva accolto l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la posizione di quest'ultimo era stata stralciata dal processo c.d. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 38, comma 3, e 41 cod. proc. pen., quanto alla affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, di mancata allegazione dei documenti necessari per la decisione. Il ricorrente aveva infatti prodotto l'ordinanza della Corte di appello che aveva accolto l'istanza di ricusazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché i capi di imputazione relativi ad entrambe le posizioni. La Corte di appello, a questo punto, avrebbe dovuto eventualmente acquisire d'ufficio la sentenza «Nemea», cioè la decisione pregiudicante, trattandosi di documento specificamente indicato dal ricusante. Comunque, l'ordinanza della Corte di appello, relativa a [OSCURATO:PERSONA], estenderebbe i suoi effetti al ricusante odierno, esaurendo il novero dei documenti necessari per la decisione. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, sul merito della questione, la violazione degli artt. 34, comma 2, 125 e 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nonché l'apparenza di motivazione. L'accertamento dell'attuale operatività della consorteria capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel c.d. processo Nemea, sarebbe elemento di fatto, presupposto del concorso esterno ascritto a Pittella, sicché l'effetto pregiudicante della prima decisione sarebbe innegabile. Il concorso esterno sarebbe inoltre legato proprio alle attività di ausilio direttamente svolte in favore del capoclan, risultando l'effetto pregiudicante rafforzato dall'operata ricognizione, nella pregressa sede giudiziaria, di tale ultimo ruolo. Le cause di incompatibilità del giudice, per precedenti funzioni svolte, avrebbero natura oggettiva e sarebbero estensibili a tutti ì coimputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi secondo e terzo, da esaminare in via logicamente pregiudiziale, sono inammissibili.1.1. Sul tema della decorrenza del termine di tre giorni per avanzare la richiesta di ricusazione, fissato dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., esistono due orientamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità: il primo, a cui aderisce la Corte di appello di Catanzaro, stabilisce che il termine decorre dalla situazione di obiettiva pubblicità del fatto che vi dà origine, collegata non alla reale conoscenza del fatto medesimo ma alla sua conoscibilità secondo le regole di ordinaria diligenza (da ultimo, Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627-01); il secondo, invece, afferma che quando la causa di ricusazione addotta attiene ad eventi o atti giudiziari compiuti al di fuori dell'udienza e del processo, il termine decorre dal momento in cui il giudicabile ne ha acquisito conoscenza personale, effettiva ed integrale (da ultimo, Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv., 277105-01). Nel caso di specie, anche ad accedere al secondo orientamento, che è quello propugnato dal ricorrente, il motivo di ricorso corrispondente non può avere ingresso in questa sede. La conoscenza, da parte sua, della avanzata causa di ricusazione non può infatti ricondursi, come invece vorrebbe la difesa, all'accoglimento della dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. La partecipazione dei magistrati ricusati al precedente collegio del c.d. processo Nemea è divenuta nota al ricorrente al momento, logicamente anteriore, della presentazione di quella dichiarazione, che poneva appunto la questione della portante pregiudicante della precedente decisione nella parte incentrata sulla posizione del capoclan; non vi era necessità di attendere l'esito di quella procedura. Né dallo svolgimento del secondo motivo, né dagli atti allegati, è dato tuttavia comprendere se [OSCURATO:PERSONA] abbia formalizzato quella sua iniziativa nel corso di un'udienza, ovvero al di fuori di questa, mediante deposito in cancelleria della relativa dichiarazione. Non è possibile conoscere con precisione, perciò, quando il ricorrente ne sia venuto a conoscenza, né dunque stabilire se la dichiarazione di ricusazione sia stata tempestiva rispetto a tale momento, gravando su di lui l'onere di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di proponibilità dell'istanza da lui avanzata (in termini, con riferimento alla medesima vicenda processuale, Sez. 6, n. 10064 del 2023, Patania). A tali rilievi consegue la genericità della censura proposta con il secondo motivo di ricorso. 1.2. Manifestamente infondata è la censura oggetto del terzo motivo. Avendo rilevato la mancata allegazione della documentazione a sostegno delle ragioni di ricusazione addotte, la Corte d'appello ha deciso per l'inammissibilità dell'istanza senza formalità, conformandosi al disposto dell'art. 41 cod. proc. pen.(Sez. 1, n. 31028 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279797-01; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324-01). Nell'ambito di tale documentazione non può non essere ricompreso, del resto, l'atto giudiziario, la cui adozione è addotta a fattore pregiudicante. Né si può ritenere, come vorrebbe il ricorrente, che la Corte d'appello dovesse procedere ex officio ad acquisire le opportune informazioni (così sanando la carenza di allegazione della parte), essendo tale possibilità riservata dall'art. 41, comma 3, cod. proc. pen. solo all'ipotesi in cui la Corte, delibata l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione, avesse ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito (Sez. 6, n. 38300 del 23/09/2008, Nicoscia, Rv. 241181-01), circostanza esclusa nel caso di specie. 2. Da quanto illustrato deriva che la Corte di appello, correttamente, in applicazione dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione, avendo rilevato che essa era stata proposta senza l'osservanza dei termini e delle forme previste dal codice di rito. Risulta conseguentemente infondato il primo motivo di ricorso. 3. Il quarto motivo, qui scrutinato per completezza espositiva, risulta comunque a sua volta. p c.rbp---sso La Corte costituzionale, con la sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'incompatibilità, originata dalla suddetta declaratoria di incostituzionalità, e la relativa ragione di ricusazione, sussistono, nei reati a concorso eventuale, come quello a Pittelli contestato, solo in presenza di una espressa valutazione di merito, di natura incidentale, che abbia investito, nella pronuncia già adottata, la posizione del concorrente (tra le molte, Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 262730- 01). Nel caso di specie, le statuizioni contenute nella sentenza «Nemea» non pregiudicano il giudizio sull'accusa elevata in questo processo nei confronti del ricorrente, come correttamente ritenuto dal provvedimento impugnato. Il riconoscimento dell'esistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo del capoclan Luigi al suo interno non comporta infatti, necessariamente, che ne sia ritenuto stabile fiancheggiatore colui al quale, in diverso processo, tale circostanza sia contestata a titolo di concorso esterno nel reato associativo. 4. Il ricorso è conclusivamente respinto. Le spese restano a carico del ricorrente, a norma dell'art. 616