CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina ed alla mancata riqualificazione dello stesso nel reato di furto con strappo (il primo) e l'omessa motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo (il secondo), non sono consentiti in questa sede in quanto in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601); che la Corte d'appello ha correttamente qualificato il fatto in esame alla stregua del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in quanto rilevava (a) che l'aggressione fisica si fosse senz'altro verificata, per essere stata la persona offesa prima accerchiata e poi strattonata da quattro aggressori tra i quali era stato identificato anche il [OSCURATO:PERSONA], (b) che proprio l'aggressione rivolta al Scarpin avesse consentito agli imputati di sottrarre a quest'ultimo il telefono cellulare (v. pag. 19 dell'impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M