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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 37575/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha conf armato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, c mma 1, n. 7 (capo A, fatto commesso in Genova il 24 gennaio 2020) e 81 cpv., 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (capo B, fatto commesso in Genova il 27 gennaio 2020); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, sottoscritto dal difensore, consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura il diniego di applicazione della ca sa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto c e non si confronta con la ratio decidendi della statuizione impugnata: ossia, l'essere le condotte integrative dei reati oggetto di regiudicanda espressivi di abitualità nella commissione di reati ontro il patrimonio (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha arg mentato nel senso che i reati contestati all'imputato, oltre ad essere in sé espressivi di una condotta non occasionale, essendo stati perpetrati l'uno dopo l'altro a pochi giorni i distanza, furono commessi dopo altro reato della stessa indole per il quale il prevenuto era st ato condannato con sentenza irrevocabile), in disparte l'ulteriore rilievo, debitamente sottolineatb dalla stessa Corte territoriale, attinente all'intensità del dolo che ne aveva animato la condotta,, posta in essere dal ricorrente nel mentre costui si trovava sottoposto a misura cautelare; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amménde.

Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha conf armato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, c mma 1, n. 7 (capo A, fatto commesso in Genova il 24 gennaio 2020) e 81 cpv., 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (capo B, fatto commesso in Genova il 27 gennaio 2020); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, sottoscritto dal difensore, consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura il diniego di applicazione della ca sa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto c e non si confronta con la ratio decidendi della statuizione impugnata: ossia, l'essere le condotte integrative dei reati oggetto di regiudicanda espressivi di abitualità nella commissione di reati ontro il patrimonio (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha arg mentato nel senso che i reati contestati all'imputato, oltre ad essere in sé espressivi di una condotta non occasionale, essendo stati perpetrati l'uno dopo l'altro a pochi giorni i distanza, furono commessi dopo altro reato della stessa indole per il quale il prevenuto era st ato condannato con sentenza irrevocabile), in disparte l'ulteriore rilievo, debitamente sottolineatb dalla stessa Corte territoriale, attinente all'intensità del dolo che ne aveva animato la condotta,, posta in essere dal ricorrente nel mentre costui si trovava sottoposto a misura cautelare; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amménde. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37575/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris