CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18053/2022 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO R OSALBA C ASTELLINO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57A66 E017 U), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 gennaio 1957 e residente a Catania, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 260, erede del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76A50 A070 U), domiciliata, ai sensi dell’art. 366, co. 2, c.p.c., presso la Cancelleria della Corte. ICI - CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza n. 1635/7/2017 della Commissione tributaria regionale della Sicilia (Palermo), depositata l’8 maggio 2017, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Palermo - rigettava l’appello avanzato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 142/1/2013 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso i molteplici avvisi di liquidazione ivi indicati; 2. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 12 giugno 2018, formulando un unico motivo di impugnazione, con il quale contestava, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10, comma primo n. 8bis, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 32 del d.P.R. n. 601/1973; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato in data 17 luglio 2018, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. con nota del 15 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate dava conto di aveva accolto, in data 27 novembre 2019, con atto protocollato al n. 46334/19, la richiesta di definizione agevolata presentata dalla contribuente ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto legge n.119/2018, allegando il predetto documento nel quale si è dato atto dell’intervenuto pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della procedura, chiedendo quindi di dichiarare cessata la materia del contendere; OSSERVA 4. Alla luce della documentazione prodotta dall’Agenzia, va riconosciuta la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 per la definizione agevolata della controversia relativa all’avviso di accertamento n. 207338348, tenuto conto che: a. la causa era da ritenersi essere stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, in ragione della suindicata istanza di definizione agevolata; b.la predetta istanza non è stata respinta entro il 31 luglio 2020, anzi s’è perfezionata come sopra esposto; c. la parte interessata non ha presentato l’istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020, ma ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio. Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). 5. In ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018(cfr., tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). P . Q . M . la Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere sul suindicato ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, restando le