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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1977

Cassazione n. 13921/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1977 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i .? Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 1/02/2022 dal Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui a 'ailt.189 d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Torino il 5 giugno 2018; considerato che il ricorrente, con unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale (artt.69 e 99 cod. pen.) non scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo allegato la violazione di legge senza adeguato confronto con la motivazione, essendo stata esposta ampia indicazione a pag.6 delle ragioni inerenti al caso concreto, nel merito, a sostegno del diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il • • lierS estensore Il PrsiI1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1977 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i .? Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 1/02/2022 dal Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui a 'ailt.189 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Torino il 5 giugno 2018; considerato che il ricorrente, con unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale (artt.69 e 99 cod. pen.) non scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo allegato la violazione di legge senza adeguato confronto con la motivazione, essendo stata esposta ampia indicazione a pag.6 delle ragioni inerenti al caso concreto, nel merito, a sostegno del diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il • • lierS estensore Il PrsiI1