CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 39804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la valutazione induttiva della condotta ex art. 5 d.lgs. 74 del 2000, è inammissibile perché generico e fattuale, in quanto, come ben evidenziato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), la prova del superamento della soglia di punibilità è basata non su un mero accertamento induttivo, come opinato dal ricorrente, ma sulla documentazione contabile rinvenuta, ossia sulle fatture attive rilevate dal c.d. spesometro, per un ammontare di euro 349.406, dalle quali è stata calcolata l'imposta dell'IVA evasa di euro 76.869, né la difesa ha prodotto documentazione da porre alla base del calcolo delle detrazioni o che, in ogni caso, potesse confutare l'assunto accusatorio; ritenuto che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, per un verso, non ha riscontrato elementi positivi da valorizzare ai fini della mitigazione della pena - né questi sono stati forniti dalla difesa -, e, per altro verso, ha rimarcato la sussistenza di precedenti penali, ostativi alla concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.