Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 20874/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24359/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA ed [OSCURATO:PERSONA]; -intimati– avverso la sentenzan. 100/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 449/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24359/2018 Cron.

Rep.

Ud.06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 26/1/2006, confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; l'istante, già dipendente della Provincia di Cosenza quale personale transitato nei ruoli dello Stato ai sensi della l. 124/1999, aveva chiesto il riconoscimento non solo del trattamento economico goduto presso l'ente di provenienza, ma anche dell'anzianità di servizio maturata, che avrebbe dovuto comportare l'inquadramento in una fascia stipendiale più elevata;

2. affermavano i giudici del merito che la sopravvenuta legge 23/12/2005 n. 266, all'art. 1 c omma 218, con norma di interpretazione autentica, aveva chiarito che l'art. 8 legge n. 124/1999 andava inteso nel senso che, per effetto del trasferimento nei ruoli statali, il pubblico dipendente conservava esclusivamente il c.d. maturato economico;

3. su ricorso per cassazione dell'Elia, questa Corte, con sentenza n. 20691 del 2015, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] affinché valutasse se, all'atto del trasferimento (i.e., 1.1.2000), si fosse verificato un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso, con conseguente violazione del complesso normativo costituito dalla legge n.124/1999, art. 8, e dalla legge n. 266/2005, art. 1 comma 218;

4. il giudice del rinvio, acquisite le buste paga (per gli anni 1999-2000), ha verificato, conducendo una valutazione omogenea del trattamento economico globale presso l’ente di provenienza e di destinazione, che presso quest’ultimo l’Elia fosse pervenuto a un miglioramento della sua condizione retributiva, (beninteso) una volta esclusi i compensi eventuali (come il “premio incentivante”) e quelli (“arretrati contratto”) non riferiti all’anno 1999;

5. nell’operare il raffronto retributivo, il giudice del rinvio considerava, nel trattamento economico globale di provenienza, anche il livello economico differenziato - LED (art. 28 e 37 comma 5 del c.c.n.l. enti locali 6.7.1995), l’indennità integrativa speciale, l’indennità di disagio, la retribuzione individuale di anzianità- RIA, l’indennità ex art. 4 c.c.n.l. 16.7.1996, come gli arretrati del LED (riferiti al 1999) e la progressione economica, giungendo a un totale annuo di €. 15.704,65 di poco inferiore al trattamento attribuito dall’ente di destinazione (€., 15.752,32); osservava, infine , che la pretesa del «calcolo integrale dell’anzianità maturata presso la Provincia di Cosenza è infondata», perché non è il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente che costituisce lesione del diritto del lavoratore trasferito, ma solo il peggioramento delle sue condizioni economiche;

6. avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione l’Elia affidato a sette motivi, cui non si oppone il MIUR che resta intimato. [OSCURATO:PERSONA]:

1. si rileva, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cass. n. 608/2015, fra le molte conformi); e tuttavia, avuto riguardo al principio di ragionevole durata del processo, non si ritiene di disporne la rinnovazione, la quale avrebbe il solo effetto di ritardare la definizione di un ricorso comunque inammissibile (Cass. n. 34703/2021);

2. con il primo motivo si denuncia «violazione dell’art. 132 comma 2 n. 2 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360 n. 4 e n. 5 cod. proc.civ., e dunque nullità della sentenza»,per avere il giudice di rinvio omesso di indicare nell’intestazione della sentenza, e comunque omesso di provvedere nei confronti dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, parte resistente rimasta contumace, con ciò determinando assoluta incertezza sui soggetti cui la decisione si riferisce; 2.1 il motivo è inammissibile; non sussiste alcuna incertezza circa i soggetti cui la pronuncia si riferisce; al di là della configurazione dell’evidenziato profilo nell’ambito più appropriato dell’errore materiale, sempre emendabile, va evidenziato che il giudice del rinvio ha rettamente indicato, quale parte processuale, il MIUR e questo perché «L'[OSCURATO:PERSONA] o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di soggettività appartenente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, può essere evocato in giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblicanon in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., del già menzionatoMinistero e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, Io hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"» (Cass. n. 32938/2021);

3. con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norma di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e in particolare dell’art. 116 cod. proc. civ. del c.c.n.l. del comparto scuola 1998-2001 in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ.; il giudice del rinvio con “macroscopico errore” incidente «sulla ricostruzione del fatto e quindi sull’applicazione della norma» aveva escluso, dal raffronto retributivo, gli “arretrati contratto” per €. 82,63 sull’erroneo assunto che l’Elia non avesse dimostrato che tale voce fosse maturata nell’anno 1999;3.1 il motivo, articolato in modo non perspicuo e senza alcuna specificazione delle disposizioni della disciplina collettiva violate, è inammissibile; è stato affermato che nella deduzione del vizio di violazione di legge o di disposizioni di contratto collettivo è onere del ricorrente indicare non solo le norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, svolgere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020); sotto altro profilo, la doglianza si compendia in una denuncia afferente all’erronea ricostruzione del fatto che si rifletterebbe, a sua volta, sull’applicazione della norma; senonché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 26.3.2010 n. 7394 e negli stessi termini Cass. 10.7.2015 n. 14468; Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110); nella specie il ricorrente ripropone la tesi difensiva secondo cui gli arretrati sarebbero relativi al 1999, circostanza ritenuta non provata dalla Corte di merito, che invece non esclude che tali emolumenti potessero riferirsi agli anni precedenti, sicché la censura si risolve nella sollecitazione di un diverso vaglio di merito, non consentito al giudice di legittimità;

4. con il terzo motivo deduce omessa e/o insufficiente valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere il giudice del rinvio ritenuto che gli “arretrati contratto” corrisposti per €. 82,63 dalla Provincia di Cosenza, in applicazione del c.c.n.l. 1998 - 2001, non fossero maturati nell’anno 1999 (mentre invece, a parere del ricorrente, erano a tale annualità ‒ precisamente al periodo gennaio/aprile 1999 ‒ riferibili); 4.1 il motivo è anch’esso inammissibile; invero, l’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito come l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed ab bia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (che, nel caso di specie, ha esaminato il fatto storico ed è pervenuto a un diverso convincimento escludendo sussistessero sicuri elementi di riscontro in ordine alla maturazione degli arretrati de quibus nel 1999), ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. n. 8053 del 2014);

5. con il quarto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione di norma di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e in particolare dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2103 cod. civ., del c.c.n.l. enti locali 1998-2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.»; il giudice del rinvio avrebbe errato nell’escludere il “premio incentivante” (artt. 15 e 17 c.c.n.l. enti locali 1998-2001), corrisposto fin dal 1987 in via continuativa, dal computo dei parametri retributivi; 5.1 il motivoè inammissibile ex art. 360 bis comma 1 cod. proc. civ.; quanto alle doglianze relative alla mancata considerazione, ai fini dell’individuazione del peggioramento, del premio incentivante, questa Corte ‒ a partire da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 ‒ ha affermato che i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del c.c.n.l.1° aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell’an e nel quantum;

6. con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. , per essere la motivazione aff etta da irriducibile contraddittorietà: da un lato, il giudice del rinvio aveva escluso la voce “arretrati contratto”, perché non sicuramente riferibile al 1999, e, dall’altro, aveva invece correlato l’ulteriore voce (“riportata nei conteggi allo stesso modo”) del premio incentivante all’anno 1999 (art. 17 c.c.n.l. 1°.4.1999) seppure essa venisse percepita fin dal 1987; 6.1 talemotivo è inammissibile; non sussiste la denunciata violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. perché, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass.

S.U. n. 8053/2014, che richiama Cass.

S.U. n. 5888/1992); il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto ‒ nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ‒ ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; nella specie, la motivazione non è affetta da alcuna “irriducibile contraddittorietà”, essendo evidente che la locuzione generica “arretrati contratto” potesse riferirsi ad emolumenti non afferenti all’anno 1999, mentre quella “compenso incentivante” è stata ancorata, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, alle specifiche previsioni degli artt. 15-17 del c.c.n.l.1° aprile 1999;

7. con il sesto motivo si deduce omessa pronuncia ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., circa il peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente, per avere il giudice del rinvio «ignorato completamente di statuire in ordine al mancato riconoscimento dell’intera anzianità maturata presso il cedente con l’eventuale re-inquadramento stipendiale»; 7.1 anche tale motivova disatteso, non sussistendo il denunciato vizio di omessa pronuncia; la Corte di Catanzaro in realtà si pronuncia, puntualmente applicando la regula iuris fissata nella pronuncia rescindente, su ogni aspetto della domanda, rigettandola (v. pagg. 17-18 della sentenza) con queste esaurienti considerazioni: la pretesa del «calcolo integrale dell’anzianità maturata presso la Provincia di Cosenza è infondata», perché non è il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente che costituisce lesione del diritto del lavoratore trasferito, «ma solo il peggioramento delle condizioni economiche che, nel caso di specie, va escluso»; 7.2 ancor più di recente, «‒anche nei casi in cui si applica l’articolo 31 d.lgs n. 165/2001‒, questa Corte ha chiarito che l’anzianità di servizio di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore da lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito.

L’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative» (Cass. n. 14202/2023 e Cass. n. 23987/2022, che richiama anche Cass. n. 641/2022); la statuizione del giudice del merito si appalesa in parte qua conforme alla giurisprudenza di questa Corte;

8. con il settimo, ed ultimo, motivo si lamenta omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in tema di mancata ammissione della c.t.u. contabile ex art. 360 n. 5 in alternativa a violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ. e art. 118 comma 1 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.; 8.1 la censura non è riconducibile al vizio di cui al riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie ratione temporis, che consente di denunciare in sede di legittimità, nei modi indicati da Cass.

S.U. n. 8053/2014, solo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contestazione fra le parti; per contro, la valutazione di ammissibilità e rilevanza della prova, o così come la scelta di disporre o meno consulenza tecnica d'ufficio, ove, come nella specie, non vengano in rilievo preclusioni o divieti che non siano dettati nell'interesse della parte, non è in sé sindacabile; essa infatti pertiene al potere del giudice di «operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta» (Cass. Sez.

U. 22/05/2012, n. 8077);8.2 né vale evocare la nullità della pronuncia ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è ciò in quanto in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. p roc . c iv ., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, cod. p roc . c iv . , è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado (Cass. n. 9674/2023); 8.3 nella specie, a fronte del concreto accertamento da parte del giudice del merito ‒sulla base della documentazione in atti ‒ in ordine al fatto che gli elementi disponibili non consentivano di apprezzare l'esistenza del necessario peggioramento retributivo sostanziale, del tutto generica è l'insistenza sulla necessità di dare corso ad una c.t.u. che avrebbe assunto carattere palesemente esplorativo, donde l’inammissibilità della proposizione della corrispondente censura in sede di legittimità;

9. conclusivamente, il ricorso dev’esseredichiarato inammissibile; nulla per le spesedel giudizio di legittimità, non avendo il MIUR opposto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del d.P.R. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24359/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA ed [OSCURATO:PERSONA]; -intimati– avverso la sentenzan. 100/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 449/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24359/2018 Cron. Rep. Ud.06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 26/1/2006, confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; l'istante, già dipendente della Provincia di Cosenza quale personale transitato nei ruoli dello Stato ai sensi della l. 124/1999, aveva chiesto il riconoscimento non solo del trattamento economico goduto presso l'ente di provenienza, ma anche dell'anzianità di servizio maturata, che avrebbe dovuto comportare l'inquadramento in una fascia stipendiale più elevata; 2. affermavano i giudici del merito che la sopravvenuta legge 23/12/2005 n. 266, all'art. 1 c omma 218, con norma di interpretazione autentica, aveva chiarito che l'art. 8 legge n. 124/1999 andava inteso nel senso che, per effetto del trasferimento nei ruoli statali, il pubblico dipendente conservava esclusivamente il c.d. maturato economico; 3. su ricorso per cassazione dell'Elia, questa Corte, con sentenza n. 20691 del 2015, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] affinché valutasse se, all'atto del trasferimento (i.e., 1.1.2000), si fosse verificato un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso, con conseguente violazione del complesso normativo costituito dalla legge n.124/1999, art. 8, e dalla legge n. 266/2005, art. 1 comma 218; 4. il giudice del rinvio, acquisite le buste paga (per gli anni 1999-2000), ha verificato, conducendo una valutazione omogenea del trattamento economico globale presso l’ente di provenienza e di destinazione, che presso quest’ultimo l’Elia fosse pervenuto a un miglioramento della sua condizione retributiva, (beninteso) una volta esclusi i compensi eventuali (come il “premio incentivante”) e quelli (“arretrati contratto”) non riferiti all’anno 1999; 5. nell’operare il raffronto retributivo, il giudice del rinvio considerava, nel trattamento economico globale di provenienza, anche il livello economico differenziato - LED (art. 28 e 37 comma 5 del c.c.n.l. enti locali 6.7.1995), l’indennità integrativa speciale, l’indennità di disagio, la retribuzione individuale di anzianità- RIA, l’indennità ex art. 4 c.c.n.l. 16.7.1996, come gli arretrati del LED (riferiti al 1999) e la progressione economica, giungendo a un totale annuo di €. 15.704,65 di poco inferiore al trattamento attribuito dall’ente di destinazione (€., 15.752,32); osservava, infine , che la pretesa del «calcolo integrale dell’anzianità maturata presso la Provincia di Cosenza è infondata», perché non è il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente che costituisce lesione del diritto del lavoratore trasferito, ma solo il peggioramento delle sue condizioni economiche; 6. avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione l’Elia affidato a sette motivi, cui non si oppone il MIUR che resta intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. si rileva, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cass. n. 608/2015, fra le molte conformi); e tuttavia, avuto riguardo al principio di ragionevole durata del processo, non si ritiene di disporne la rinnovazione, la quale avrebbe il solo effetto di ritardare la definizione di un ricorso comunque inammissibile (Cass. n. 34703/2021); 2. con il primo motivo si denuncia «violazione dell’art. 132 comma 2 n. 2 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360 n. 4 e n. 5 cod. proc.civ., e dunque nullità della sentenza»,per avere il giudice di rinvio omesso di indicare nell’intestazione della sentenza, e comunque omesso di provvedere nei confronti dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, parte resistente rimasta contumace, con ciò determinando assoluta incertezza sui soggetti cui la decisione si riferisce; 2.1 il motivo è inammissibile; non sussiste alcuna incertezza circa i soggetti cui la pronuncia si riferisce; al di là della configurazione dell’evidenziato profilo nell’ambito più appropriato dell’errore materiale, sempre emendabile, va evidenziato che il giudice del rinvio ha rettamente indicato, quale parte processuale, il MIUR e questo perché «L'[OSCURATO:PERSONA] o il dirigente generale ad esso preposto, quale organo privo di soggettività appartenente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, può essere evocato in giudizio rispetto al contenzioso con il personale della scuola pubblicanon in proprio ma in rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., del già menzionatoMinistero e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, Io hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"» (Cass. n. 32938/2021); 3. con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norma di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e in particolare dell’art. 116 cod. proc. civ. del c.c.n.l. del comparto scuola 1998-2001 in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ.; il giudice del rinvio con “macroscopico errore” incidente «sulla ricostruzione del fatto e quindi sull’applicazione della norma» aveva escluso, dal raffronto retributivo, gli “arretrati contratto” per €. 82,63 sull’erroneo assunto che l’Elia non avesse dimostrato che tale voce fosse maturata nell’anno 1999;3.1 il motivo, articolato in modo non perspicuo e senza alcuna specificazione delle disposizioni della disciplina collettiva violate, è inammissibile; è stato affermato che nella deduzione del vizio di violazione di legge o di disposizioni di contratto collettivo è onere del ricorrente indicare non solo le norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, svolgere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020); sotto altro profilo, la doglianza si compendia in una denuncia afferente all’erronea ricostruzione del fatto che si rifletterebbe, a sua volta, sull’applicazione della norma; senonché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 26.3.2010 n. 7394 e negli stessi termini Cass. 10.7.2015 n. 14468; Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110); nella specie il ricorrente ripropone la tesi difensiva secondo cui gli arretrati sarebbero relativi al 1999, circostanza ritenuta non provata dalla Corte di merito, che invece non esclude che tali emolumenti potessero riferirsi agli anni precedenti, sicché la censura si risolve nella sollecitazione di un diverso vaglio di merito, non consentito al giudice di legittimità; 4. con il terzo motivo deduce omessa e/o insufficiente valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere il giudice del rinvio ritenuto che gli “arretrati contratto” corrisposti per €. 82,63 dalla Provincia di Cosenza, in applicazione del c.c.n.l. 1998 - 2001, non fossero maturati nell’anno 1999 (mentre invece, a parere del ricorrente, erano a tale annualità ‒ precisamente al periodo gennaio/aprile 1999 ‒ riferibili); 4.1 il motivo è anch’esso inammissibile; invero, l’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito come l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed ab bia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (che, nel caso di specie, ha esaminato il fatto storico ed è pervenuto a un diverso convincimento escludendo sussistessero sicuri elementi di riscontro in ordine alla maturazione degli arretrati de quibus nel 1999), ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); 5. con il quarto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione di norma di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e in particolare dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2103 cod. civ., del c.c.n.l. enti locali 1998-2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.»; il giudice del rinvio avrebbe errato nell’escludere il “premio incentivante” (artt. 15 e 17 c.c.n.l. enti locali 1998-2001), corrisposto fin dal 1987 in via continuativa, dal computo dei parametri retributivi; 5.1 il motivoè inammissibile ex art. 360 bis comma 1 cod. proc. civ.; quanto alle doglianze relative alla mancata considerazione, ai fini dell’individuazione del peggioramento, del premio incentivante, questa Corte ‒ a partire da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 ‒ ha affermato che i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del c.c.n.l.1° aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell’an e nel quantum; 6. con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. , per essere la motivazione aff etta da irriducibile contraddittorietà: da un lato, il giudice del rinvio aveva escluso la voce “arretrati contratto”, perché non sicuramente riferibile al 1999, e, dall’altro, aveva invece correlato l’ulteriore voce (“riportata nei conteggi allo stesso modo”) del premio incentivante all’anno 1999 (art. 17 c.c.n.l. 1°.4.1999) seppure essa venisse percepita fin dal 1987; 6.1 talemotivo è inammissibile; non sussiste la denunciata violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. perché, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014, che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992); il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto ‒ nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ‒ ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; nella specie, la motivazione non è affetta da alcuna “irriducibile contraddittorietà”, essendo evidente che la locuzione generica “arretrati contratto” potesse riferirsi ad emolumenti non afferenti all’anno 1999, mentre quella “compenso incentivante” è stata ancorata, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, alle specifiche previsioni degli artt. 15-17 del c.c.n.l.1° aprile 1999; 7. con il sesto motivo si deduce omessa pronuncia ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., circa il peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente, per avere il giudice del rinvio «ignorato completamente di statuire in ordine al mancato riconoscimento dell’intera anzianità maturata presso il cedente con l’eventuale re-inquadramento stipendiale»; 7.1 anche tale motivova disatteso, non sussistendo il denunciato vizio di omessa pronuncia; la Corte di Catanzaro in realtà si pronuncia, puntualmente applicando la regula iuris fissata nella pronuncia rescindente, su ogni aspetto della domanda, rigettandola (v. pagg. 17-18 della sentenza) con queste esaurienti considerazioni: la pretesa del «calcolo integrale dell’anzianità maturata presso la Provincia di Cosenza è infondata», perché non è il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente che costituisce lesione del diritto del lavoratore trasferito, «ma solo il peggioramento delle condizioni economiche che, nel caso di specie, va escluso»; 7.2 ancor più di recente, «‒anche nei casi in cui si applica l’articolo 31 d.lgs n. 165/2001‒, questa Corte ha chiarito che l’anzianità di servizio di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore da lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito. L’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative» (Cass. n. 14202/2023 e Cass. n. 23987/2022, che richiama anche Cass. n. 641/2022); la statuizione del giudice del merito si appalesa in parte qua conforme alla giurisprudenza di questa Corte; 8. con il settimo, ed ultimo, motivo si lamenta omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in tema di mancata ammissione della c.t.u. contabile ex art. 360 n. 5 in alternativa a violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ. e art. 118 comma 1 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.; 8.1 la censura non è riconducibile al vizio di cui al riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie ratione temporis, che consente di denunciare in sede di legittimità, nei modi indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014, solo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contestazione fra le parti; per contro, la valutazione di ammissibilità e rilevanza della prova, o così come la scelta di disporre o meno consulenza tecnica d'ufficio, ove, come nella specie, non vengano in rilievo preclusioni o divieti che non siano dettati nell'interesse della parte, non è in sé sindacabile; essa infatti pertiene al potere del giudice di «operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta» (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077);8.2 né vale evocare la nullità della pronuncia ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è ciò in quanto in tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. p roc . c iv ., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, cod. p roc . c iv . , è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado (Cass. n. 9674/2023); 8.3 nella specie, a fronte del concreto accertamento da parte del giudice del merito ‒sulla base della documentazione in atti ‒ in ordine al fatto che gli elementi disponibili non consentivano di apprezzare l'esistenza del necessario peggioramento retributivo sostanziale, del tutto generica è l'insistenza sulla necessità di dare corso ad una c.t.u. che avrebbe assunto carattere palesemente esplorativo, donde l’inammissibilità della proposizione della corrispondente censura in sede di legittimità; 9. conclusivamente, il ricorso dev’esseredichiarato inammissibile; nulla per le spesedel giudizio di legittimità, non avendo il MIUR opposto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n.
Sentenza Cassazione n. 20874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris