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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 08032/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 3117 - 2016, propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di incorporante, per fusione, la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 91, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controrico rso , dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5260 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO , depositata il 01/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Avellino, il provvedimento con cui le era stata comunicata l’avvenuta iscrizione ipotecaria su di un immobile sito in Monocalzati (Av), a fronte di debiti tributari originati da due cartelle di pagamento per I.V.A. e contributi dovuti alla CC.II.AA.; che l’adita C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 353/2/11, impugnata dalla contribuente propose innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 5260, depositata il 01/06/2015 accolse l’appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come il provvedimento impugnato (1) non fosse stato correttamente notificato alla società, per essere stato lo stesso indirizzato, anziché alla sede, al domicilio del legale rappresentante di quella, (2) fosse carente di motivazione, per non risultare allegata ad esso la nota rilasciata dalla competente Agenzia del Territorio, (3) non avrebbe potuto essere adottato, stante la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 01220090014058184 e conseguente riduzione del debito tributario sotto la soglia per cui l’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 consente l’iscrizione di ipoteca; che avverso tale decisione l’ [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, poi illustrato con memoria; si è costituita con controricorsol’ [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .;si è altresì costituita con controricorso adesivo al principale (in tal guisa dovendosi correttamente qualificare l’atto in questione.

Arg. da Cass., Sez. 1, 19.5.2016,n. 10329, Rv. 639667-01) l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato, in via del tutto preliminare, che, per effetto del principio della cd. perpetuatiodell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art.85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] e l'automatico subentro ad esso del successore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5, 3.2.2022, n. 3312, Rv. 663766-01),nella specie non avvenuta; Rilevata, in via preliminare, la infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per “difetto di mandato dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avendo lo stesso depositato solo in fotocopia non legalizzata la procura per notar [OSCURATO:PERSONA]. 40086 Racc. 22.390 indicata nella procura alla lite posta in calce al ricorso ” (cfr. controricorso, pp. 1, ult. cpv. e 2).

Ed infatti, al fine di privare di valore la copia fotostatica della procura – generale o speciale – conferita (come nella specie) per atto pubblico e sottesa al conferimento del (successivo) mandato difensivo in favore del procuratore costituito, non è certamente sufficiente un generico disconoscimento, quale quello in questione, occorrendo, al contrario un disconoscimento specifico e successivo di sua conformità all’originale, solo all’esito del quale insorge, a carico della parte che l’ha prodotta, l'onere di dimostrare siffatta conformità (arg. da Cass., Sez.

L, 2.2.2009, n. 2590, Rv. 606902-01); che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 327 c.p.c. e dell’art. 49 del d. lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 3), per non avere la C.T.R. dichiarato l’appello proposto dalla contribuente inammissibile; che il motivo è infondato; che questa Corte ha chiarito che in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 cod. proc. civ.non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale; ove, tuttavia, per effetto di quest'ultima sospensione, il termine effettivo d'impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale (Cass., Sez. 5, 29.5.2020,n. 10252, Rv. 657875-01); che tale disciplina risulta automaticamente (Cass., Sez. 6 - 5, 6.6.2016,n. 11531, Rv. 640047 - 01) applicabile al caso di specie: (a) ratione temporis, trattandosi di giudizio pendente, in prime cure, alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. Cass., Sez. 5, 12.12.2019, n. 32600 , Rv. 656458-01); (b) ratione valoris ac materiae, essendo suscettibili di definizione, secondo la richiamata normativa , le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000,00 euro, da calcolare, secondo le indicazioni dell'art. 16, comma 3, lett. c), della l. n. 289 del 2002 (richiamato dallo stesso art. 39, comma 12), sulla base dell'importo dell'imposta (nella specie, € 19.448,82, come riferibili all’ AGENZIA DELLE ENTRATE .

Cfr. sentenza impugnata, p. 1) che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo; che alla luce di quanto precede, essendo stata la sentenza di primo grado depositata il 19.7.2011, il relativo termine semestrale di impugnazione è rimasto sospeso fino al 30.6.2012, allorché esso ha iniziato a decorrere nella sua totalità, per scadere -in considerazione dei 46 giorni di sospensione feriale relativa all’anno 2012 - il 13 febbraio 2013, con conseguente tempestività del gravame proposto dalla società contribuente in data 29.1.2013; che con il quarto motivo – avente car attere preliminare rispetto agli altri - parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 60 c. 1 lettera e) DPR n600/73 e dell’art. 140 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente qualificato come inesistente la notifica, eseguita ai sensi dell’art. 60 cit., della cartella di pagamento n. 0122009001458184 (con conseguente abbassamento del debito impositivo al di sotto della soglia-limite che consente l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili del contribuente, ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973), laddove per i giudici di appello si sarebbe dovuto procedere, al contrario, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., versandosi in presenza di una ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta, per la “temporanea assenza del destinatario” (cfr. ivi, terzultimo cpv.).

In particolare – si osserva – tale conclusione sarebbe errata, contenendo la relata di notifica della menzionata cartella un espresso riferimento all’avvenuta constatazione, da parte del notificatore, dell’irreperibilità del destinatario e non –come invece sostenuto dalla C.T.R. -della sua temporanea assenza; che il motivo è inammissibile; che la censura pecca, infatti, di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non essendo stato trascritto in ricorso, nelle parti essenziali ai fini che in questa sede rilevano (cfr. infra), il contenuto della relata di notifica in commento e, dunque, non potendosi evincere quali ricerche furono svolte dal notificatore, tali da portare ad una constatazione di irreperibilità del destinatario; che è infatti noto che, in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6 - 5, 8.3.2019, n. 6765, Rv. 653075-01).

In particolare, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 650145-01); che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell’assenza (se per mancanza in locodi indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volt e a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell'indirizzo, l’abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile; che sotto tale aspetto, dunque, il motivo pecc a – come detto - di specificità (cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) , non risultando trascrittal a relat a di notifica della cartella di pagamento in questione, nella sua parte essenziale, donde dovrebbe, per l’appunto, trarsi conferma delle ricerche (in specie, quali) compiute dal notificatore, non essendo certamente sufficiente all’uopo la mera dizione “dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario” (cfr. ricorso, p. 7, cpv.), la quale rappresenta, al più, la conclusione finale di una ricerca, senza, tuttavia,dar conto delle operazioni compiute; che l’inammissibilità del motivo che precede determina la sopravvenuta inammissibilità, per carenza di interesse, alla trattazione del secondo e terzo motivo di ricorso, giacché il contenimento del debito tributario entro la soglia fissata dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 costituisce ragione sufficiente e valida, ex se, a determinare l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per cui è causa; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A ., in persona del legale rappresentante p.t. e dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, solido tra loro ed in favore dell’ [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L ., in persona del legale rappresentante p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l’effetto, condanna l’ [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A ., in persona del legale rappresentante p.t. e l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell’ [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .,in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 2.200,00 (duemiladuecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo, per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 3117 - 2016, propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di incorporante, per fusione, la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 91, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controrico rso , dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5260 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO , depositata il 01/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Avellino, il provvedimento con cui le era stata comunicata l’avvenuta iscrizione ipotecaria su di un immobile sito in Monocalzati (Av), a fronte di debiti tributari originati da due cartelle di pagamento per I.V.A. e contributi dovuti alla CC.II.AA.; che l’adita C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 353/2/11, impugnata dalla contribuente propose innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 5260, depositata il 01/06/2015 accolse l’appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come il provvedimento impugnato (1) non fosse stato correttamente notificato alla società, per essere stato lo stesso indirizzato, anziché alla sede, al domicilio del legale rappresentante di quella, (2) fosse carente di motivazione, per non risultare allegata ad esso la nota rilasciata dalla competente Agenzia del Territorio, (3) non avrebbe potuto essere adottato, stante la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 01220090014058184 e conseguente riduzione del debito tributario sotto la soglia per cui l’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 consente l’iscrizione di ipoteca; che avverso tale decisione l’ [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, poi illustrato con memoria; si è costituita con controricorsol’ [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .;si è altresì costituita con controricorso adesivo al principale (in tal guisa dovendosi correttamente qualificare l’atto in questione. Arg. da Cass., Sez. 1, 19.5.2016,n. 10329, Rv. 639667-01) l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato, in via del tutto preliminare, che, per effetto del principio della cd. perpetuatiodell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art.85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] e l'automatico subentro ad esso del successore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5, 3.2.2022, n. 3312, Rv. 663766-01),nella specie non avvenuta; Rilevata, in via preliminare, la infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per “difetto di mandato dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avendo lo stesso depositato solo in fotocopia non legalizzata la procura per notar [OSCURATO:PERSONA]. 40086 Racc. 22.390 indicata nella procura alla lite posta in calce al ricorso ” (cfr. controricorso, pp. 1, ult. cpv. e 2). Ed infatti, al fine di privare di valore la copia fotostatica della procura – generale o speciale – conferita (come nella specie) per atto pubblico e sottesa al conferimento del (successivo) mandato difensivo in favore del procuratore costituito, non è certamente sufficiente un generico disconoscimento, quale quello in questione, occorrendo, al contrario un disconoscimento specifico e successivo di sua conformità all’originale, solo all’esito del quale insorge, a carico della parte che l’ha prodotta, l'onere di dimostrare siffatta conformità (arg. da Cass., Sez. L, 2.2.2009, n. 2590, Rv. 606902-01); che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 327 c.p.c. e dell’art. 49 del d. lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 3), per non avere la C.T.R. dichiarato l’appello proposto dalla contribuente inammissibile; che il motivo è infondato; che questa Corte ha chiarito che in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 cod. proc. civ.non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale; ove, tuttavia, per effetto di quest'ultima sospensione, il termine effettivo d'impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale (Cass., Sez. 5, 29.5.2020,n. 10252, Rv. 657875-01); che tale disciplina risulta automaticamente (Cass., Sez. 6 - 5, 6.6.2016,n. 11531, Rv. 640047 - 01) applicabile al caso di specie: (a) ratione temporis, trattandosi di giudizio pendente, in prime cure, alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. Cass., Sez. 5, 12.12.2019, n. 32600 , Rv. 656458-01); (b) ratione valoris ac materiae, essendo suscettibili di definizione, secondo la richiamata normativa , le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000,00 euro, da calcolare, secondo le indicazioni dell'art. 16, comma 3, lett. c), della l. n. 289 del 2002 (richiamato dallo stesso art. 39, comma 12), sulla base dell'importo dell'imposta (nella specie, € 19.448,82, come riferibili all’ AGENZIA DELLE ENTRATE . Cfr. sentenza impugnata, p. 1) che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo; che alla luce di quanto precede, essendo stata la sentenza di primo grado depositata il 19.7.2011, il relativo termine semestrale di impugnazione è rimasto sospeso fino al 30.6.2012, allorché esso ha iniziato a decorrere nella sua totalità, per scadere -in considerazione dei 46 giorni di sospensione feriale relativa all’anno 2012 - il 13 febbraio 2013, con conseguente tempestività del gravame proposto dalla società contribuente in data 29.1.2013; che con il quarto motivo – avente car attere preliminare rispetto agli altri - parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 60 c. 1 lettera e) DPR n600/73 e dell’art. 140 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente qualificato come inesistente la notifica, eseguita ai sensi dell’art. 60 cit., della cartella di pagamento n. 0122009001458184 (con conseguente abbassamento del debito impositivo al di sotto della soglia-limite che consente l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili del contribuente, ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973), laddove per i giudici di appello si sarebbe dovuto procedere, al contrario, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., versandosi in presenza di una ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta, per la “temporanea assenza del destinatario” (cfr. ivi, terzultimo cpv.). In particolare – si osserva – tale conclusione sarebbe errata, contenendo la relata di notifica della menzionata cartella un espresso riferimento all’avvenuta constatazione, da parte del notificatore, dell’irreperibilità del destinatario e non –come invece sostenuto dalla C.T.R. -della sua temporanea assenza; che il motivo è inammissibile; che la censura pecca, infatti, di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non essendo stato trascritto in ricorso, nelle parti essenziali ai fini che in questa sede rilevano (cfr. infra), il contenuto della relata di notifica in commento e, dunque, non potendosi evincere quali ricerche furono svolte dal notificatore, tali da portare ad una constatazione di irreperibilità del destinatario; che è infatti noto che, in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6 - 5, 8.3.2019, n. 6765, Rv. 653075-01). In particolare, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 650145-01); che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell’assenza (se per mancanza in locodi indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volt e a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell'indirizzo, l’abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile; che sotto tale aspetto, dunque, il motivo pecc a – come detto - di specificità (cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) , non risultando trascrittal a relat a di notifica della cartella di pagamento in questione, nella sua parte essenziale, donde dovrebbe, per l’appunto, trarsi conferma delle ricerche (in specie, quali) compiute dal notificatore, non essendo certamente sufficiente all’uopo la mera dizione “dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario” (cfr. ricorso, p. 7, cpv.), la quale rappresenta, al più, la conclusione finale di una ricerca, senza, tuttavia,dar conto delle operazioni compiute; che l’inammissibilità del motivo che precede determina la sopravvenuta inammissibilità, per carenza di interesse, alla trattazione del secondo e terzo motivo di ricorso, giacché il contenimento del debito tributario entro la soglia fissata dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 costituisce ragione sufficiente e valida, ex se, a determinare l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per cui è causa; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ [OSCURATO:PERSONA] S . P . A ., in persona del legale rappresentante p.t. e dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, solido tra loro ed in favore dell’ [OSCURATO:PERSONA] S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’ [OSCURATO:PERSONA] S . P . A ., in persona del legale rappresentante p.t. e l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell’ [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .,in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 2.200,00 (duemiladuecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo, per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa
Sentenza Cassazione n. 08032/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris