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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29125/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZA Oggi, 3 i LUG, 208 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza risultando il reato estinto per intervenuta prescrizione; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 marzo 2022, il Tribunale di Matera dichiarava [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., colpevole del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in concorso con il coniuge, amministratore di fatto, per aver indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazionii fiscali relative agli anni d'imposta 2011 e 2012, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti.

Per la condotta relativa all'annualità 2010, il Tribunale dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione e assolveva l'imputata limitatamente a una specifica voce di costo perché il fatto non sussiste.

La condanna, unificati i residui episodi sotto il vincolo della continuazione, veniva determinata in anni uno e mesi tre di reclusione, con pena sospesa e pene accessorie di legge.

Il giudice di prime cure fondava la propria delibazione sulle risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza, che avevano evidenziato un collaudato meccanismo fraudolento.

In particolare, il Tribunale valorizzava: la registrazione contabile delle fatture emesse da diverse ditte (Maratea, Stefani, Aliano, Serra); il successivo inserimento di tali costi fittizi nelle dichiarazioni annuali; l'esito delle indagini bancarie, dalle quali emergeva in modo inconfutabile che, a fronte dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cospicue somme di denaro venivano sistematicamente restituite, mediante l'emissione di assegni circolari, al coniuge dell'imputata, individuato quale dominus e amministratore di fatto.

Il Tribunale riteneva tale retrocessione di fondi, priva di qualsivoglia giustificazione economica, prova dell'inesistenza, quantomeno parziale, delle operazioni fatturate, sufficiente a integrare la fattispecie contestata.

2. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 17 ottobre 2025, confermava la pronuncia di primo grado, rigettando l'appello dell'imputata.

In particolare, nel ribadire la solidità del quadro probatorio, osservava come l'imputata non avesse contestato la materiale utilizzazione delle fatture nelle dichiarazioni, ma solo la natura fittizia delle operazioni, tesi smentita dalle deposizioni testimoniali, dagli accertamenti documentali e, soprattutto, dalle movimentazioni bancarie.

I giudici del gravame sottolineavano come la ripetitività del modus procedendi e il rapporto di coniugio con l'amministratore di fatto costituissero elementi sintomatici della piena consapevolezza dell'imputata, integrando così il dolo richiesto dalla norma.

Veniva, infine, respinta l'eccezione di prescrizione, avendo la Corte effettuato un computo del termine che teneva conto dell'aumento di un terzo previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, pari a giorni 371.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ai quattro motivi di seguito sintetizzati. 3.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 110 c.p. e 2 d.lgs. n. 74/2000 nonché il vizio di motivazione lamentando l'erronea valutazione del 2è materiale probatorio.

Si deduce, in particolare, che la sentenza impugnata aveva fondato il giudizio di responsabilità su una valutazione parziale e unilaterale delle risultanze istruttorie, valorizzando esclusivamente gli elementi forniti dall'accusa e ignorando le prove a discarico.

In particolare, la difesa lamenta la mancata considerazione di specifici passaggi delle deposizioni testimoniali che disvelavano come il ragionamento investigativo della Guardia di Finanza fosse meramente "deduttivo" e alimentavano i dubbi sulla certa riferibilità delle somme trasferite al coniuge dell'imputata ai pagamenti delle fatture in contestazione.

La difesa, inoltre, si duole della totale pretermissione, da parte dei giudici di merito, della posizione del coniuge dell'imputata, condannato in separato giudizio per i medesimi fatti.

Tale circostanza, secondo la prospettazione difensiva, dimostrerebbe che il "deus ex machina" dell'intera operazione era unicamente il marito dell'imputata, con conseguente interruzione del nesso eziologico e psicologico rispetto alla condotta della ricorrente. 3.2 Con il secondo motivo, si denuncia la "violazione degli artt. 110 c.p. e 2 d.lgs. n. 74/2000, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p.".

La difesa denuncia un vizio logico nel percorso argomentativo della sentenza di primo grado, avallato acriticamente dalla Corte d'appello.

Si evidenzia come il Tribunale, pur fondando la condanna sull'assenza di una plausibile giustificazione economica per la retrocessione delle somme, abbia al contempo affermato che la prova raccolta "non esclude in radice i lavori ed i servizi descritti in fattura".

Tale affermazione, ad avviso della ricorrente, equivarrebbe a un riconoscimento della sostanziale esistenza delle operazioni, ponendosi in palese contraddizione con la qualificazione delle stesse come "inesistenti".

Si lamenta, inoltre, che la Corte d'appello abbia eluso la questione giuridica, spostando il fulcro della motivazione sulla figura del coniuge-amministratore di fatto, senza procedere a una rigorosa verifica della sostenibilità in diritto della tesi accusatoria nei confronti dell'imputata, che rivestiva il ruolo di mera amministratrice di diritto. 3.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al punto della non maturata prescrizione.

La difesa contesta l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione.

La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel calcolo del termine massimo, che sarebbe giunto a compimento il 2/6/2025 e non il 7/6/2026, come erroneamente ritenuto dai giudici del gravame.

La sentenza impugnata sarebbe pertanto viziata per aver omesso di rilevare una causa estintiva del reato già operante al momento della decisione. 3.4 Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 43 c.p. e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'elemento psicologico del reato.

La difesa lamenta che la responsabilità penale sia stata 3O affermata sulla base di un mero "automatismo", facendo discendere la colpevolezza dalla qualifica formale di amministratrice di diritto e dal rapporto di coniugio con l'amministratore di fatto.

Si sostiene che le sentenze di merito non avrebbero individuato alcun contributo causale concreto, né una condotta propria, consapevole e volontaria, diretta a realizzare il fine di evasione.

Mancherebbe, in altri termini, la prova rigorosa del dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, essendo la condanna fondata su una inammissibile forma di responsabilità di posizione, in spregio ai principi consolidati di questa Corte in materia di concorso tra amministratore di fatto e amministratore di diritto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo, il secondo e il quarto motivo, che per la loro intrinseca connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, generici e, in larga parte, reiterativi di censure già motivatamente disattese dalla Corte territoriale, risolvendosi nel tentativo, non consentito in questa sede di legittimità, di sollecitare una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio.

2. Le sentenze di primo e secondo grado, le cui motivazioni si saldano in un unico e coerente apparato argomentativo, hanno fornito una ricostruzione logica e puntuale dei fatti.

I giudici di merito, valorizzando le dichiarazioni rese dai responsabili delle aziende che avevano emesse le fatture incriminate e gli esiti delle indagini bancarie condotte dalla Giardia di Finanza, hanno accertato, con motivazione scevra da illogicità, la sussistenza di un meccanismo fraudolento basato sull'utilizzo di fatture per operazioni "quantomeno" parzialmente inesistenti, la cui prova è stata desunta da un complesso di elementi gravi, precisi e concordanti: a) la sistematica retrocessione di ingenti somme di denaro, tramite assegni circolari, dai fornitori al coniuge dell'imputata, amministratore di fatto della società utilizzatrice; b) la perfetta coincidenza temporale tra i pagamenti delle fatture e le successive restituzioni; c) l'assoluta mancanza di una plausibile giustificazione economica per tali flussi finanziari di ritorno. 2.1 A fronte di tale solido impianto, le censure della ricorrente si rivelano aspecifiche e meramente oppositive.

La difesa si limita a riproporre la propria lettura alternativa delle risultanze, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.

La pretesa contraddizione logica (secondo motivo) è solo apparente: i giudici di merito hanno correttamente qualificato le operazioni come "relativamente inesistenti", fattispecie pacificamente rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, che si realizza quando, pur a fronte di una 4prestazione reale, il documento fiscale ne attesti un corrispettivo superiore.

La restituzione di parte del prezzo pagato è, invero, l'elemento sintomatico per eccellenza di tale meccanismo simulatorio. 2.2 Inammissibile è la doglianza sull'elemento soggettivo.

La Corte territoriale, in linea con il primo giudice, ha logicamente desunto la consapevolezza e la volontà dell'imputata non da un mero automatismo, ma da una pluralità di indici fattuali, quali la reiterazione delle condotte per più annualità, la rilevanza degli importi, il ruolo formale di legale rappresentante con conseguenti obblighi dichiarativi, l'assenza di causali alternative a quella evasiva e il rapporto di coniugio con il beneficiario finale delle retrocessioni.

L'affermazione della responsabilità non viola pertanto i principi in tema di concorso di persone nel reato, ma si fonda su una valutazione complessiva degli elementi indiziari che, in assenza di spiegazioni alternative plausibili, convergono nel dimostrare quantomeno l'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione potesse comportare l'evasione d'imposta.

3. Il terzo motivo del ricorso è fondato.

La Corte di appello ha escluso la prescrizione determinando in anni otto il termine di prescrizione cui ha poi aggiunto l'aumento di anni due e mesi otto per quanto disposto dall'art. 17 comma 1 bis. d.lgs. 74/2000, per poi considerare gli atti interruttivi e i periodi di sospensione.

La Corte di appello, tuttavia, non ha considerato che, all'epoca dei fatti, la pena massima prevista per il reato contestato era sei anni, per cui, in forza della disposizione da ultimo richiamata, il termine di prescrizione ordinario era di anni otto.

Lasso temporale che gli atti con efficacia interruttiva hanno fatto lievitare ad anni dieci.

Risultano, poi, intervenuti 470 giorni di sospensione della prescrizione.

Per tutti i reati per cui è intervenuta condanna, pertanto, i termini di prescrizione risultano spirati alla data del 9/1/2025, prima, quindi, della pronuncia della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla P.Q.MLorenzo [OSCURATO:PERSONA] énte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA Oggi, 3 i LUG, 208 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza risultando il reato estinto per intervenuta prescrizione; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2022, il Tribunale di Matera dichiarava [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., colpevole del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in concorso con il coniuge, amministratore di fatto, per aver indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazionii fiscali relative agli anni d'imposta 2011 e 2012, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. Per la condotta relativa all'annualità 2010, il Tribunale dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione e assolveva l'imputata limitatamente a una specifica voce di costo perché il fatto non sussiste. La condanna, unificati i residui episodi sotto il vincolo della continuazione, veniva determinata in anni uno e mesi tre di reclusione, con pena sospesa e pene accessorie di legge. Il giudice di prime cure fondava la propria delibazione sulle risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza, che avevano evidenziato un collaudato meccanismo fraudolento. In particolare, il Tribunale valorizzava: la registrazione contabile delle fatture emesse da diverse ditte (Maratea, Stefani, Aliano, Serra); il successivo inserimento di tali costi fittizi nelle dichiarazioni annuali; l'esito delle indagini bancarie, dalle quali emergeva in modo inconfutabile che, a fronte dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cospicue somme di denaro venivano sistematicamente restituite, mediante l'emissione di assegni circolari, al coniuge dell'imputata, individuato quale dominus e amministratore di fatto. Il Tribunale riteneva tale retrocessione di fondi, priva di qualsivoglia giustificazione economica, prova dell'inesistenza, quantomeno parziale, delle operazioni fatturate, sufficiente a integrare la fattispecie contestata. 2. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 17 ottobre 2025, confermava la pronuncia di primo grado, rigettando l'appello dell'imputata. In particolare, nel ribadire la solidità del quadro probatorio, osservava come l'imputata non avesse contestato la materiale utilizzazione delle fatture nelle dichiarazioni, ma solo la natura fittizia delle operazioni, tesi smentita dalle deposizioni testimoniali, dagli accertamenti documentali e, soprattutto, dalle movimentazioni bancarie. I giudici del gravame sottolineavano come la ripetitività del modus procedendi e il rapporto di coniugio con l'amministratore di fatto costituissero elementi sintomatici della piena consapevolezza dell'imputata, integrando così il dolo richiesto dalla norma. Veniva, infine, respinta l'eccezione di prescrizione, avendo la Corte effettuato un computo del termine che teneva conto dell'aumento di un terzo previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, pari a giorni 371. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ai quattro motivi di seguito sintetizzati. 3.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 110 c.p. e 2 d.lgs. n. 74/2000 nonché il vizio di motivazione lamentando l'erronea valutazione del 2è materiale probatorio. Si deduce, in particolare, che la sentenza impugnata aveva fondato il giudizio di responsabilità su una valutazione parziale e unilaterale delle risultanze istruttorie, valorizzando esclusivamente gli elementi forniti dall'accusa e ignorando le prove a discarico. In particolare, la difesa lamenta la mancata considerazione di specifici passaggi delle deposizioni testimoniali che disvelavano come il ragionamento investigativo della Guardia di Finanza fosse meramente "deduttivo" e alimentavano i dubbi sulla certa riferibilità delle somme trasferite al coniuge dell'imputata ai pagamenti delle fatture in contestazione. La difesa, inoltre, si duole della totale pretermissione, da parte dei giudici di merito, della posizione del coniuge dell'imputata, condannato in separato giudizio per i medesimi fatti. Tale circostanza, secondo la prospettazione difensiva, dimostrerebbe che il "deus ex machina" dell'intera operazione era unicamente il marito dell'imputata, con conseguente interruzione del nesso eziologico e psicologico rispetto alla condotta della ricorrente. 3.2 Con il secondo motivo, si denuncia la "violazione degli artt. 110 c.p. e 2 d.lgs. n. 74/2000, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p.". La difesa denuncia un vizio logico nel percorso argomentativo della sentenza di primo grado, avallato acriticamente dalla Corte d'appello. Si evidenzia come il Tribunale, pur fondando la condanna sull'assenza di una plausibile giustificazione economica per la retrocessione delle somme, abbia al contempo affermato che la prova raccolta "non esclude in radice i lavori ed i servizi descritti in fattura". Tale affermazione, ad avviso della ricorrente, equivarrebbe a un riconoscimento della sostanziale esistenza delle operazioni, ponendosi in palese contraddizione con la qualificazione delle stesse come "inesistenti". Si lamenta, inoltre, che la Corte d'appello abbia eluso la questione giuridica, spostando il fulcro della motivazione sulla figura del coniuge-amministratore di fatto, senza procedere a una rigorosa verifica della sostenibilità in diritto della tesi accusatoria nei confronti dell'imputata, che rivestiva il ruolo di mera amministratrice di diritto. 3.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al punto della non maturata prescrizione. La difesa contesta l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel calcolo del termine massimo, che sarebbe giunto a compimento il 2/6/2025 e non il 7/6/2026, come erroneamente ritenuto dai giudici del gravame. La sentenza impugnata sarebbe pertanto viziata per aver omesso di rilevare una causa estintiva del reato già operante al momento della decisione. 3.4 Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 43 c.p. e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'elemento psicologico del reato. La difesa lamenta che la responsabilità penale sia stata 3O affermata sulla base di un mero "automatismo", facendo discendere la colpevolezza dalla qualifica formale di amministratrice di diritto e dal rapporto di coniugio con l'amministratore di fatto. Si sostiene che le sentenze di merito non avrebbero individuato alcun contributo causale concreto, né una condotta propria, consapevole e volontaria, diretta a realizzare il fine di evasione. Mancherebbe, in altri termini, la prova rigorosa del dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, essendo la condanna fondata su una inammissibile forma di responsabilità di posizione, in spregio ai principi consolidati di questa Corte in materia di concorso tra amministratore di fatto e amministratore di diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo, il secondo e il quarto motivo, che per la loro intrinseca connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, generici e, in larga parte, reiterativi di censure già motivatamente disattese dalla Corte territoriale, risolvendosi nel tentativo, non consentito in questa sede di legittimità, di sollecitare una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio. 2. Le sentenze di primo e secondo grado, le cui motivazioni si saldano in un unico e coerente apparato argomentativo, hanno fornito una ricostruzione logica e puntuale dei fatti. I giudici di merito, valorizzando le dichiarazioni rese dai responsabili delle aziende che avevano emesse le fatture incriminate e gli esiti delle indagini bancarie condotte dalla Giardia di Finanza, hanno accertato, con motivazione scevra da illogicità, la sussistenza di un meccanismo fraudolento basato sull'utilizzo di fatture per operazioni "quantomeno" parzialmente inesistenti, la cui prova è stata desunta da un complesso di elementi gravi, precisi e concordanti: a) la sistematica retrocessione di ingenti somme di denaro, tramite assegni circolari, dai fornitori al coniuge dell'imputata, amministratore di fatto della società utilizzatrice; b) la perfetta coincidenza temporale tra i pagamenti delle fatture e le successive restituzioni; c) l'assoluta mancanza di una plausibile giustificazione economica per tali flussi finanziari di ritorno. 2.1 A fronte di tale solido impianto, le censure della ricorrente si rivelano aspecifiche e meramente oppositive. La difesa si limita a riproporre la propria lettura alternativa delle risultanze, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata. La pretesa contraddizione logica (secondo motivo) è solo apparente: i giudici di merito hanno correttamente qualificato le operazioni come "relativamente inesistenti", fattispecie pacificamente rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, che si realizza quando, pur a fronte di una 4prestazione reale, il documento fiscale ne attesti un corrispettivo superiore. La restituzione di parte del prezzo pagato è, invero, l'elemento sintomatico per eccellenza di tale meccanismo simulatorio. 2.2 Inammissibile è la doglianza sull'elemento soggettivo. La Corte territoriale, in linea con il primo giudice, ha logicamente desunto la consapevolezza e la volontà dell'imputata non da un mero automatismo, ma da una pluralità di indici fattuali, quali la reiterazione delle condotte per più annualità, la rilevanza degli importi, il ruolo formale di legale rappresentante con conseguenti obblighi dichiarativi, l'assenza di causali alternative a quella evasiva e il rapporto di coniugio con il beneficiario finale delle retrocessioni. L'affermazione della responsabilità non viola pertanto i principi in tema di concorso di persone nel reato, ma si fonda su una valutazione complessiva degli elementi indiziari che, in assenza di spiegazioni alternative plausibili, convergono nel dimostrare quantomeno l'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione potesse comportare l'evasione d'imposta. 3. Il terzo motivo del ricorso è fondato. La Corte di appello ha escluso la prescrizione determinando in anni otto il termine di prescrizione cui ha poi aggiunto l'aumento di anni due e mesi otto per quanto disposto dall'art. 17 comma 1 bis. d.lgs. 74/2000, per poi considerare gli atti interruttivi e i periodi di sospensione. La Corte di appello, tuttavia, non ha considerato che, all'epoca dei fatti, la pena massima prevista per il reato contestato era sei anni, per cui, in forza della disposizione da ultimo richiamata, il termine di prescrizione ordinario era di anni otto. Lasso temporale che gli atti con efficacia interruttiva hanno fatto lievitare ad anni dieci. Risultano, poi, intervenuti 470 giorni di sospensione della prescrizione. Per tutti i reati per cui è intervenuta condanna, pertanto, i termini di prescrizione risultano spirati alla data del 9/1/2025, prima, quindi, della pronuncia della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla P.Q.MLorenzo [OSCURATO:PERSONA] énte [OSCURATO:PERSONA]
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