CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05Q3C2SC nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2022 la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del locale Tribunale del 29 giugno 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA]! Costei era stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 60,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 5 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli. 3. Successivamente è stata trasmessa copia di un certificato di morte, in cui risulta che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Genova il 20 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva come debba essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte dell'imputato. 2. Ed infatti, l'esame del pervenuto certificato di morte consente di accertare che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data successiva (23 dicembre 2022) a quella di emissione della sentenza della Corte di appello di Palermo (3 marzo 2022), per cui la decisione impugnata deve essere annullata ed il reato deve essere dichiarato estinto per morte dell'imputato, ai sensi dell'art. 150 cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]