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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42068/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2019 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del ricorso o l'annullamento senza rinvio in caso di prescrizione. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TERNI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

Deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Terni che ha confermato la pronuncia resa dal locale Giudice di pace in ordine ai reati di minaccia e di lesioni personali colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA] (Montefranco, fine giugno 2011).

2. Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono:

2.1. Violazione dell'art. 521, 178 e 179 cod. proc. pen. per avere il Giudice di appello operato una ricostruzione del fatto in contrasto con la condotta descritta nel capo di imputazione, avendone mutato gli elementi essenziali.

L'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 590 cod. pen.

«perché, essendo alla guida della sua autovettura... partendo all'improvviso ed effettuando una brusca sterzata in direzione di [OSCURATO:PERSONA]... urtava con la ruota anteriore un paletto di ferro che colpiva il predetto Petroni sulla spalla e sul collo e, ferendolo alla mano sinistra, lo faceva cadere a terra... così cagionando...».

Tale ricostruzione della vicenda, così come contestata nel capo di imputazione, è stata integralmente descritta e confermata dai testimoni di parte civile, tra cui [OSCURATO:PERSONA], oltre alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA].

In motivazione, tuttavia, si legge che «per cogliere il nesso di causa tra condotta ed evento lesivo, non è affatto necessario che il paletto abbia colpito il Petroni...», in quanto la persona offesa avrebbe secondo il Tribunale potuto anche essersi «semplicemente impressionato dall'improvvisa partenza... e sia andato lui a sbattere contro il paletto... per la reazione istintiva di mettersi al sicuro».

Il Tribunale ha dunque operato una ricostruzione della vicenda diversa e incompatibile rispetto a quella descritta nel capo di imputazione.

L'anzidetta "riqualificazione" del fatto ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa.

2.2. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative, nonché per omesso confronto con le specifiche censure dell'atto di appello.

Il riferimento è al tema della inattendibilità dei testimoni Petroni e Bartolini, entrambi soggetti non disinteressati.

3. Il 02/09/21 sono pervenute in cancelleria nomina e memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si deve preliminarmente rilevare l'intervenuta estinzione del reato ascritto all'odierno imputato per intervenuta prescrizione, maturata in data successiva alla sentenza di appello.

Il reato, invero, si è prescritto in data 28/08/2019, dovendosi aggiungere, all'ordinario termine di prescrizione (03/01/2019), il complessivo periodo di sospensione, pari a giorni 235, dei quali giorni 13 per impedimento del difensore (udienza 20/04/2016) e giorni 222 per eventi sismici dal 19/10/2016 al 31/05/2017.

2. Nel caso in disamina, tuttavia, stante la presenza della parte civile, permane l'esigenza di valutare compiutamente i motivi di censura dedotti dal ricorrente ai fini delle statuizioni civili, con possibili effetti anche sulla decisione ai fini penali, qualora venga riscontrata l'insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi del reato, e quindi sia accertata la mancanza di responsabilità penale, anche per insufficienza o contraddittorietà delle prove (secondo il noto insegnamento di Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427301).

3. Venendo, pertanto, al merito del ricorso, il Collegio osserva che entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

3.1. La contestazione sulla mutata ricostruzione del fatto è del tutto priva di pregio.

Al riguardo, va in primo luogo osservato che, poiché il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, la violazione di detto principio è ravvisabile solo quando la modifica dell'imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato (ex multis, Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T.D.M., Rv. 251081).

Poiché il "fatto" va definito come l'accadimento di ordine naturale, che viene trasfuso nell'imputazione che ne descrive le circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, da cui vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione radicale della fattispecie concreta sì da pervenire ad un'incertezza effettiva sull'oggetto dell'imputazione della fattispecie ritenuta in sentenza rispetto a quella contestata.

Ne consegue che, secondo quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non possa esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, dep. 1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619;): la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt.516 e 522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione del fatto storico originariamente contestato, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato.

In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi.

Non in questo ambito si colloca, all'evidenza, il caso di specie.

La sentenza impugnata, in risposta al primo motivo di appello - con cui l'imputato denunciava l'inattendibilità della versione dei fatti offerta dalla parte civile e dagli altri testi, in considerazione dei rapporti di parentela o amicizia con il Petroni -, osserva che la questione non è stabilire se la versione della persona offesa sia o meno interamente attendibile, tenuto altresì conto dei pregressi contrasti tra le parti relativi al diritto di passaggio, ma se la sua ricostruzione, così come quella dei testimoni, consenta di cogliere elementi probatori attendibili, idonei a dimostrare «non già la veridicità della versione del querelante nella sua interezza ma la sussistenza o meno del reato configurato nel capo di imputazione che non necessariamente deve coincidere con la versione totale della parte offesa».

E, sotto, questo profilo, correttamente sostiene che, per cogliere il nesso di causa tra condotta ed evento lesivo, «non è affatto necessario che il paletto abbia colpito il Rosati proprio con le modalità descritte nella querela...», potendo anche essere che, impressionato dall'improvvisa partenza e sterzata posta in essere dal Rosati, il Petro.ni sta andato lui a sbattere contro il paletto presso il quale si trovava.

Tale ricostruzione, tuttavia, continua il Giudice di appello, «non esclude che l'evento sia comunque attribuibile alla condotta tenuta dal Rosati dal momento che, evidentemente adirato per il contrasto con il Petroni circa l'apposizione della recinzione, sia partito con l'autovettura improvvisamente ed a tutta velocità sì da fare andare il Petroni addosso al paletto per la reazione istintiva di mettersi al sicuro».

Sul punto, dunque, il Tribunale di Terni conclude affermando la sicura sussistenza del nesso causale, indipendentemente dal fatto che le lesioni siano state procurate direttamente dal Rosati nella sua manovra con l'auto ovvero che siano conseguite al fatto che il Petroni, impressionato dalla condotta dell'imputato, sia andato da solo a sbattere contro il paletto.

3.2. Parimenti infondato, oltre che sviluppato sul piano del fatto, è il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Bartolini, nonché quella del certificato medico di clinica privata (contrastante, a suo dire, con quello della struttura pubblica ove si era recato il Petroni il giorno dell'evento).

Al riguardo, la Corte territoriale offre una motivazione del tutto scevra dalle sollevate censure.

Essa, invero, ha ricordato che la persona offesa (della quale era stato acquisito anche il certificato penale per valutarne, in base ad eventuali precedenti, la personalità, rilevandone la totale incensuratezza) «ha deposto in qualità di teste, assumendosene la relativa responsabilità e che il referto medico acquisito agli atti attesta lesioni subite proprio in quella circostanza»; che anche il figlio della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], sentito in qualità di testimone, ha confermato la manovra pericolosa del Rosati e le conseguenti lesioni riportate dal padre per l'urto contro il paletto e la caduta a terra; ma che, soprattutto, il teste [OSCURATO:PERSONA], «meritevole di totale attendibilità per l'assenza di un personale interesse a riferire circostanze diverse da quelle effettivamente percepite, esponendosi così a responsabilità penale, ha confermato tutto ciò, come pure le parole minacciose pronunciate dal Rosati (di cui al capo A)».

4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione.

Il ricorso deve essere rigettato, agli effetti civili, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità che vengono liquidate in euro 2.016,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità che liquida in euro 2.016,00, oltre accessori come per legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2019 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del ricorso o l'annullamento senza rinvio in caso di prescrizione. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TERNI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. Deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Terni che ha confermato la pronuncia resa dal locale Giudice di pace in ordine ai reati di minaccia e di lesioni personali colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA] (Montefranco, fine giugno 2011). 2. Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono: 2.1. Violazione dell'art. 521, 178 e 179 cod. proc. pen. per avere il Giudice di appello operato una ricostruzione del fatto in contrasto con la condotta descritta nel capo di imputazione, avendone mutato gli elementi essenziali. L'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. «perché, essendo alla guida della sua autovettura... partendo all'improvviso ed effettuando una brusca sterzata in direzione di [OSCURATO:PERSONA]... urtava con la ruota anteriore un paletto di ferro che colpiva il predetto Petroni sulla spalla e sul collo e, ferendolo alla mano sinistra, lo faceva cadere a terra... così cagionando...». Tale ricostruzione della vicenda, così come contestata nel capo di imputazione, è stata integralmente descritta e confermata dai testimoni di parte civile, tra cui [OSCURATO:PERSONA], oltre alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione, tuttavia, si legge che «per cogliere il nesso di causa tra condotta ed evento lesivo, non è affatto necessario che il paletto abbia colpito il Petroni...», in quanto la persona offesa avrebbe secondo il Tribunale potuto anche essersi «semplicemente impressionato dall'improvvisa partenza... e sia andato lui a sbattere contro il paletto... per la reazione istintiva di mettersi al sicuro». Il Tribunale ha dunque operato una ricostruzione della vicenda diversa e incompatibile rispetto a quella descritta nel capo di imputazione. L'anzidetta "riqualificazione" del fatto ha impedito il pieno esercizio del diritto di difesa. 2.2. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative, nonché per omesso confronto con le specifiche censure dell'atto di appello. Il riferimento è al tema della inattendibilità dei testimoni Petroni e Bartolini, entrambi soggetti non disinteressati. 3. Il 02/09/21 sono pervenute in cancelleria nomina e memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve preliminarmente rilevare l'intervenuta estinzione del reato ascritto all'odierno imputato per intervenuta prescrizione, maturata in data successiva alla sentenza di appello. Il reato, invero, si è prescritto in data 28/08/2019, dovendosi aggiungere, all'ordinario termine di prescrizione (03/01/2019), il complessivo periodo di sospensione, pari a giorni 235, dei quali giorni 13 per impedimento del difensore (udienza 20/04/2016) e giorni 222 per eventi sismici dal 19/10/2016 al 31/05/2017. 2. Nel caso in disamina, tuttavia, stante la presenza della parte civile, permane l'esigenza di valutare compiutamente i motivi di censura dedotti dal ricorrente ai fini delle statuizioni civili, con possibili effetti anche sulla decisione ai fini penali, qualora venga riscontrata l'insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi del reato, e quindi sia accertata la mancanza di responsabilità penale, anche per insufficienza o contraddittorietà delle prove (secondo il noto insegnamento di Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427301). 3. Venendo, pertanto, al merito del ricorso, il Collegio osserva che entrambi i motivi di ricorso sono infondati. 3.1. La contestazione sulla mutata ricostruzione del fatto è del tutto priva di pregio. Al riguardo, va in primo luogo osservato che, poiché il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, la violazione di detto principio è ravvisabile solo quando la modifica dell'imputazione pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato (ex multis, Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T.D.M., Rv. 251081). Poiché il "fatto" va definito come l'accadimento di ordine naturale, che viene trasfuso nell'imputazione che ne descrive le circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, da cui vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione radicale della fattispecie concreta sì da pervenire ad un'incertezza effettiva sull'oggetto dell'imputazione della fattispecie ritenuta in sentenza rispetto a quella contestata. Ne consegue che, secondo quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non possa esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, dep. 1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619;): la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt.516 e 522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione del fatto storico originariamente contestato, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Non in questo ambito si colloca, all'evidenza, il caso di specie. La sentenza impugnata, in risposta al primo motivo di appello - con cui l'imputato denunciava l'inattendibilità della versione dei fatti offerta dalla parte civile e dagli altri testi, in considerazione dei rapporti di parentela o amicizia con il Petroni -, osserva che la questione non è stabilire se la versione della persona offesa sia o meno interamente attendibile, tenuto altresì conto dei pregressi contrasti tra le parti relativi al diritto di passaggio, ma se la sua ricostruzione, così come quella dei testimoni, consenta di cogliere elementi probatori attendibili, idonei a dimostrare «non già la veridicità della versione del querelante nella sua interezza ma la sussistenza o meno del reato configurato nel capo di imputazione che non necessariamente deve coincidere con la versione totale della parte offesa». E, sotto, questo profilo, correttamente sostiene che, per cogliere il nesso di causa tra condotta ed evento lesivo, «non è affatto necessario che il paletto abbia colpito il Rosati proprio con le modalità descritte nella querela...», potendo anche essere che, impressionato dall'improvvisa partenza e sterzata posta in essere dal Rosati, il Petro.ni sta andato lui a sbattere contro il paletto presso il quale si trovava. Tale ricostruzione, tuttavia, continua il Giudice di appello, «non esclude che l'evento sia comunque attribuibile alla condotta tenuta dal Rosati dal momento che, evidentemente adirato per il contrasto con il Petroni circa l'apposizione della recinzione, sia partito con l'autovettura improvvisamente ed a tutta velocità sì da fare andare il Petroni addosso al paletto per la reazione istintiva di mettersi al sicuro». Sul punto, dunque, il Tribunale di Terni conclude affermando la sicura sussistenza del nesso causale, indipendentemente dal fatto che le lesioni siano state procurate direttamente dal Rosati nella sua manovra con l'auto ovvero che siano conseguite al fatto che il Petroni, impressionato dalla condotta dell'imputato, sia andato da solo a sbattere contro il paletto. 3.2. Parimenti infondato, oltre che sviluppato sul piano del fatto, è il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Bartolini, nonché quella del certificato medico di clinica privata (contrastante, a suo dire, con quello della struttura pubblica ove si era recato il Petroni il giorno dell'evento). Al riguardo, la Corte territoriale offre una motivazione del tutto scevra dalle sollevate censure. Essa, invero, ha ricordato che la persona offesa (della quale era stato acquisito anche il certificato penale per valutarne, in base ad eventuali precedenti, la personalità, rilevandone la totale incensuratezza) «ha deposto in qualità di teste, assumendosene la relativa responsabilità e che il referto medico acquisito agli atti attesta lesioni subite proprio in quella circostanza»; che anche il figlio della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], sentito in qualità di testimone, ha confermato la manovra pericolosa del Rosati e le conseguenti lesioni riportate dal padre per l'urto contro il paletto e la caduta a terra; ma che, soprattutto, il teste [OSCURATO:PERSONA], «meritevole di totale attendibilità per l'assenza di un personale interesse a riferire circostanze diverse da quelle effettivamente percepite, esponendosi così a responsabilità penale, ha confermato tutto ciò, come pure le parole minacciose pronunciate dal Rosati (di cui al capo A)». 4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione. Il ricorso deve essere rigettato, agli effetti civili, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità che vengono liquidate in euro 2.016,00, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità che liquida in euro 2.016,00, oltre accessori come per legge.
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