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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20751/2026

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26/06/1984 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato per i reati di cui agli artt. 496, 110, 497-bis co. 1 e co. 2, 477, 482, 648 e 707 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della recidiva; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 496 cod. pen., capo a) dell'imputazione, è inammissibile perché fondato su deduzioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso: la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio per cui il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, per cui non ha rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale ritrattazione successiva o l'effettiva identificazione aliunde effettuata (Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 - 01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 477 e 482 cod. pen. e correlato vizio motivazionale per mancata distinzione tra documento integralmente falso e documento genuino alterato (capi b) e c) dell'imputazione), è manifestamente infondato poiché integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato la sostituzione nella carta di identità della propria fotografia con quella di altro soggetto, lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi (Sez. 5, n. 14548 del 12/01/2023, Tiepolo, Rv. 284296 - 01); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;4 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26/06/1984 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato per i reati di cui agli artt. 496, 110, 497-bis co. 1 e co. 2, 477, 482, 648 e 707 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della recidiva; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 496 cod. pen., capo a) dell'imputazione, è inammissibile perché fondato su deduzioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso: la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio per cui il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, per cui non ha rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale ritrattazione successiva o l'effettiva identificazione aliunde effettuata (Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 - 01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'erronea applicazione degli artt. 477 e 482 cod. pen. e correlato vizio motivazionale per mancata distinzione tra documento integralmente falso e documento genuino alterato (capi b) e c) dell'imputazione), è manifestamente infondato poiché integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato la sostituzione nella carta di identità della propria fotografia con quella di altro soggetto, lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi (Sez. 5, n. 14548 del 12/01/2023, Tiepolo, Rv. 284296 - 01); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;4 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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