Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38265/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ame di Catanzaro visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] srls, in persona del legale rappresentante([OSCURATO:PERSONA]), ricorre a mezzo del difensore di fiducia e procuratore specialeavverso l’ordinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale di Catanzaro che, nel rigettare l’appello cautelare, ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro che aveva a sua volta rigettato l’istanza di dissequestro della società, sottoposta a sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria nell’ambito del procedimento che vede indagato [OSCURATO:PERSONA], padre dell’istante, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di truffa e riciclaggio.

In particolare, è stato ritenuto dai giudici della cautela che i beni proventi delle truffe fossero reimpiegati in diverse attività imprenditoriali, tra cui è indicata, unitamente ad altre compagini, la società ricorrente (capi 17 e 47 dell’editto accusatorio).

2. La difesa, dopo aver riepilogati gli esiti giudiziari della vicenda, affida il ricorso a un unico motivo con cui deduce: “Inosservanza e erronea applicazione della legge penale – mancata assunzione di prove decisive – contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”.In particolare, si lamenta: che il Tribunale non abbia vagliato e opportunamente esaminato la documentazione che la difesa aveva allegato a dimostrazione dell’assenza di qualsiasi nesso tra la società ricorrente e l’imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui i rapporti erano scemati e deteriorati da quando quest’ultimo aveva abbandonato la famiglia di origine; con il giro di fatturazioni collegate alla società Alipadania s.r.l. utilizzata per attuare il programma delittuoso dell’associazione; con le altre persone giuridiche strumentali al reimpiego dei beni di provenienza illecita (nella specie la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], la cui attività veniva svolta in locali differenti da quelli di pertinenza della società ricorrente); che il Tribunale non abbia tenuto conto della mancanza di alcuna connessione tra i beni afferenti alla presunta truffa con l’attività concretamente svolta dalla società ricorrente per come attestato dagli stessi curatori giudiziari.

Inoltre, si rappresenta come del tutto inconferente ai fini del coinvolgimento della società ricorrente era il richiamo operato dall’ordinanza impugnata al contenuto di un’intercettazione dalla quale emergeva l’intento di [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un prelievo dal c/c della “[OSCURATO:PERSONA]”, non potendo assimilarsi, anche in ragione della diversa natura delle compagini, la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] con la ricorrente, società di capitali priva di alcun collegamento con tale ditta e men meno titolare di un conto corrente cointestato.

3. Il Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 21 ottobre 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. A conferma del coinvolgimento della società ricorrente nel disegno criminoso perseguito e realizzato dal [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza impugnata indica il contenuto di un’intercettazione telefonica che si riferisce ad un soggetto differente, nella specie la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], anch’essa menzionata nel capo 47) della rubrica tra le molteplici compagini nelle cui attività imprenditoriali il sodalizio capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] reimpiegava i beni provento delle truffe commesse.

Nessun riferimento, pure indiretto, involge la [OSCURATO:PERSONA] srls.

Analogamente priva di rilievo è la circostanza del riferimento alla “comunanza” dei locali ove le diverse persone giuridiche svolgevano l’attività imprenditoriale e, in particolare, alla ditta [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell’allegazione difensiva della diversità dei rispettivi loci.

Inoltre, solo affermata è la circostanza che la società ricorrente è coinvolta nel giro di fatturazioni della società Alipadania a r.l. utilizzata quale principale strumento per la realizzazione del programma criminoso, risultando tale assunto privo dell’indicazione di qualsiasi elemento probatorio di sostegno, non potendo ritenersi al riguardo sufficiente il mero richiamo alla pagina dell’ordinanza cautelare e tanto a prescindere dal rilievo difensivo secondo cui dalla fatturazione della società non emergerebbe alcune documento fiscale riconducibile alla Alipadania s.r.l.

Infine, non appaiono scrutinati gli elementi di “cesura” pure indicati nell’istanza di dissequestro e nell’appello cautelare che, a detta della difesa, dimostrerebbero l’estraneità della società ricorrente con quella additata di essere lo strumento attraverso cui il sodalizio realizzava il programma criminoso.

3. In conclusione, essendosi al cospetto di una motivazione per certi versi apparente ed anche mancante così concretandosi la violazione di legge, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ame di Catanzaro visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] srls, in persona del legale rappresentante([OSCURATO:PERSONA]), ricorre a mezzo del difensore di fiducia e procuratore specialeavverso l’ordinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale di Catanzaro che, nel rigettare l’appello cautelare, ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro che aveva a sua volta rigettato l’istanza di dissequestro della società, sottoposta a sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria nell’ambito del procedimento che vede indagato [OSCURATO:PERSONA], padre dell’istante, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di truffa e riciclaggio. In particolare, è stato ritenuto dai giudici della cautela che i beni proventi delle truffe fossero reimpiegati in diverse attività imprenditoriali, tra cui è indicata, unitamente ad altre compagini, la società ricorrente (capi 17 e 47 dell’editto accusatorio). 2. La difesa, dopo aver riepilogati gli esiti giudiziari della vicenda, affida il ricorso a un unico motivo con cui deduce: “Inosservanza e erronea applicazione della legge penale – mancata assunzione di prove decisive – contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”.In particolare, si lamenta: che il Tribunale non abbia vagliato e opportunamente esaminato la documentazione che la difesa aveva allegato a dimostrazione dell’assenza di qualsiasi nesso tra la società ricorrente e l’imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui i rapporti erano scemati e deteriorati da quando quest’ultimo aveva abbandonato la famiglia di origine; con il giro di fatturazioni collegate alla società Alipadania s.r.l. utilizzata per attuare il programma delittuoso dell’associazione; con le altre persone giuridiche strumentali al reimpiego dei beni di provenienza illecita (nella specie la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], la cui attività veniva svolta in locali differenti da quelli di pertinenza della società ricorrente); che il Tribunale non abbia tenuto conto della mancanza di alcuna connessione tra i beni afferenti alla presunta truffa con l’attività concretamente svolta dalla società ricorrente per come attestato dagli stessi curatori giudiziari. Inoltre, si rappresenta come del tutto inconferente ai fini del coinvolgimento della società ricorrente era il richiamo operato dall’ordinanza impugnata al contenuto di un’intercettazione dalla quale emergeva l’intento di [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un prelievo dal c/c della “[OSCURATO:PERSONA]”, non potendo assimilarsi, anche in ragione della diversa natura delle compagini, la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] con la ricorrente, società di capitali priva di alcun collegamento con tale ditta e men meno titolare di un conto corrente cointestato. 3. Il Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 21 ottobre 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. A conferma del coinvolgimento della società ricorrente nel disegno criminoso perseguito e realizzato dal [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza impugnata indica il contenuto di un’intercettazione telefonica che si riferisce ad un soggetto differente, nella specie la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], anch’essa menzionata nel capo 47) della rubrica tra le molteplici compagini nelle cui attività imprenditoriali il sodalizio capeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] reimpiegava i beni provento delle truffe commesse. Nessun riferimento, pure indiretto, involge la [OSCURATO:PERSONA] srls. Analogamente priva di rilievo è la circostanza del riferimento alla “comunanza” dei locali ove le diverse persone giuridiche svolgevano l’attività imprenditoriale e, in particolare, alla ditta [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell’allegazione difensiva della diversità dei rispettivi loci. Inoltre, solo affermata è la circostanza che la società ricorrente è coinvolta nel giro di fatturazioni della società Alipadania a r.l. utilizzata quale principale strumento per la realizzazione del programma criminoso, risultando tale assunto privo dell’indicazione di qualsiasi elemento probatorio di sostegno, non potendo ritenersi al riguardo sufficiente il mero richiamo alla pagina dell’ordinanza cautelare e tanto a prescindere dal rilievo difensivo secondo cui dalla fatturazione della società non emergerebbe alcune documento fiscale riconducibile alla Alipadania s.r.l. Infine, non appaiono scrutinati gli elementi di “cesura” pure indicati nell’istanza di dissequestro e nell’appello cautelare che, a detta della difesa, dimostrerebbero l’estraneità della società ricorrente con quella additata di essere lo strumento attraverso cui il sodalizio realizzava il programma criminoso. 3. In conclusione, essendosi al cospetto di una motivazione per certi versi apparente ed anche mancante così concretandosi la violazione di legge, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente a
Sentenza Cassazione n. 38265/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris