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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31255/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.

Pasqualina A. P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 06 / 10/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4935 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4935del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62M29 L219Q) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocatoPaola Cianfrocca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71B57 H501G ) -ricorrente- nei confronti di VALENTINO Giuseppina(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73T53 A024T) rappresentatae difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocatiStefano Tarullo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71B21 H501P ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70S060020H501W) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 80123490155 ), in persona del legale rappresentante pro tempore SCALTRITI [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H51 L219Z) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1761/2019, pubblicatain data 14 ottobre 201 9 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso da [OSCURATO:PERSONA] PLC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’aggiudicazione di un im- mobile in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dell’emissione del Ric. n. 4935/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 relativo decreto di trasferimento, il debitore esecutato Formia ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Velletri.

Ricorre il Formia, sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso la Valentino.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. ai sensi dell’ art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ.».

Con il secondo motivo si denunzia « violazione o falsa applica- zione degli artt. 177, 487, 534 ter e 591 ter c.p.c. , ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ.».

I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Il ricorrente espone che il giudice dell’esecuzione aveva emesso –su istanza concorde delle parti – un provvedimento di differi- mento (di 60 giorni) di un esperimento di vendita già fissato e aveva poi confermato tale differimento, a seguito di istanza del debitore, dopo che, per un difetto di comunicazione, il profes- sionista delegato aveva tenuto ugualmente la vendita e aggiu- dicato l’immobile in favore della Valentino; era stata inoltre, successivamente, sospesa l’esecuzione per 24 mesi, ai sensi dell’art. 624 bisc.p.c., ancora su istanza concorde delle parti.

Ciò nonostante, successivamente, lo stesso giudice dell’esecu- zione aveva revocato il provvedimento di differimento della Ric. n. 4935/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 vendita ed emesso il decreto di trasferimento dell’immobile ag- giudicato in favore della Valentino.

Secondo il ricorrente tale revocanon era possibile e non poteva sanare,retroattivamente, il vizio dell’aggiudicazione avvenuta in violazione dell’originario provvedimento di differimento della vendita,emesso su istanza concorde delle parti.

Il ricorso è fondato. 1.1In primo luogo, l’aggiudicazione era avvenuta in pendenza dell’efficacia del provvedimento del giudice dell’esecuzione di differimento della vendita e, quindi, in violazione di tale prov- vedimento: essa era, pertanto, nullae tale nullità non era certo suscettibile di sanatoria, ex post, in quanto il divieto dello svol- gimento della vendita prima della data indicata dal giudice dell’esecuzione aveva già esplicatoi suoi effetti, determinando una situazione analoga a quella del provvedimento cui è stata data esecuzionee rendendo irreversibilmente invalida l’attività esecutiva effettuata in sua pendenza.

Inoltre, l’aggiudicazione disposta erroneamente dal professio- nista delegato in favore della Valentino, in violazione del prov- vedimento di differimento dell’esperimento di vendita emesso dal giudice dell’esecuzione su istanza concorde delle parti, deve in realtà ritenersi,implicitamente ma inequivocabilmente, re- vocata dal giudice dell’esecuzione stesso, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., con il provvedimento che, su istanz a del debitore, aveva confermato il precedente provvedimento di differimento della vendita, dopo che la stessa era intervenuta.

La conferma del differimento della vendita, dopo l’aggiudica- zione, non potevaavere altro significato se non quello di fissa- zionedi un nuovo esperimento di vendita, il che presuppone logicamente l’inefficacia di quello già espletato e, quindi, l’im- plicita revoca della precedente aggiudicazione.

In talesituazione, non solo non era più possibile per il giudice dell’esecuzione revocare il provvedimento di differimento della Ric. n. 4935/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 vendita, ex post, trattandosi di ordinanza emessa sull’accordo delle parti, ma, in ogni caso, una siffatta revoca avrebbe al più potuto comportare che si potesse svolgere immediatamente un nuovo esperimento di vendita (cioè senza attendere il decorso dei 60 gg. del disposto differimento), non certo che potesse riacquistare effetti l’aggiudicazione avvenuta in violazione dell’originario divieto, dal momento che la stessa, oltre ad es- sere avvenuta in modo irreversibilmente invalidoe , quindi, del tutto inefficace,era anche stata revocata (sia pure implicita- mente).

Di conseguenza, non poteva certamente essere emesso il de- creto di trasferimento,senza una nuova e valida aggiudicazione dell’immobile pignorato. 1.2Diversamente da quanto pare ritenere il tribunale nella sen- tenza impugnata, non ha alcun rilievo, ai fini della presente controversia, la circostanza che, di fatto, fosse stato emesso il decreto di trasferimento e, tanto meno, che lo stesso fosse stato successivamente anche trascritto, essendo proprio tale decreto oggetto –tra l’altro – della presente opposizione .

È, in primo luogo, evidente, sul piano logico, che l’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento non può certo ritenersi impedito dalla circo- stanza che lo stesso sia stato emesso e, successivamente, an- che trascritto, in quanto ciò equivarrebbe a sancire l’inammis- sibilità della stessa opposizione agli atti esecutivi avverso tale decreto, il che èevidentemente in contrasto con i principi che reggono il processo esecutivo e le relative opposizioni.

Né le disposizioni di cui all’art. 2929 c.c. potrebbero, nella fat- tispecie in esame, determinare alcuna salvezza dei diritti dell’aggiudicatario, trattandosi di una nullità che riguarda diret- tamente la vendita e, addirittura,come ripetutamente chiarito, lo stesso decreto di trasferimento.

Ric. n. 4935/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Va quindi ribadito che, se l’opposizione agli atti esecutivi av- verso il decreto di trasferimento venga proposta temp estiva- mente e risultifondata (come nella specie) , il suo accoglimento impone la dichiarazione di inefficacia del decreto di trasferi- mento stesso, benché essosia stato frattanto trascritto, e ciò anche in pregiudizio dei diritti dell’aggiudicatario, trattandosi di vizi attinenti alla fase della vendita. 1.3In definitiva, si devono affermare e ribadire i seguenti prin- cipi di diritto: -gli atti di esecuzione posti in essere in pendenza della sospen- sione del processo esecutivo o, comunque, in violazione diuno specifico provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne vieti il compimento durante un certo periodo di tempo, sono invalidi e tale invalidità non può venir meno, ex tunc, neanche in caso di successiva revoca del provvedimento del giudice dell’esecu- zione che aveva disposto il temporaneo divieto, revoca che (sempre che non siainammissibile per altre ragioni ) può avere effetti solo per il futuro, consentendo l’attività vietata ex nunc, ma non può in nessun caso avere effetti retroattivi, in quanto il divieto ha già esplicato, per il passato, i suoi effetti, il che de- termina una situazione analoga a quella del provvedimento cui è stata data esecuzione, rendendo irreversibilmente invalida l’attività esecutiva effettuata in sua pendenza; -nel c aso in cui sia tempestivamente impugnato il decreto di trasferimento immobiliare con opposizione agli atti esecutivi, per vizi relativi al procedimento di vendita ovvero per vizi suoi propri, laddove l’opposizione risulti fondata, essa va accolta e il decreto va dichiarato inefficace, anche in pregiudizio dei diritti dell’aggiudicatario, benché esso sia stato eventualmente tra- scritto in pendenza dell’opposizione. 1.4La decisione impugnata non risulta conforme a tali principi di diritto e va, quindi, cassata.

Ric. n. 4935/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto per conclu- dere nel senso della nullità dei provvedimenti impugnati e, in particolare, del decreto di trasferimento.

È pertanto possibile decidere la controversia nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la dichiarazionedell’inefficacia del decreto di trasferimento (unitamente a quella degli altri atti presupposti impugnati) e la conferma, quindi, della nullità dell’aggiudica- zione dell’immobile pignorato in favore della Valentino. 3.Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’op- posizione è accolta esono, di conseguenza , dichiarati inefficaci l’aggiudicazione dell’immobile pignorato eil decreto di trasferi- mento dello stesso.

Sussistono, ad avviso della Corte, gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare la integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio(di merito e di legittimità), in considerazione del peculiare e alterno andamento della vicenda processuale e della contraddittorietà degli stessi provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione, ciò che ha certamente ingenerato una comprensibile confusione nelle parti. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e , decidendo nel merito, accoglie l’op- posizione e dichiara inefficacil’aggiudicazione dell’immo- bile pignorato eil relativ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. Pasqualina A. P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 06 / 10/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4935 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4935del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62M29 L219Q) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocatoPaola Cianfrocca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71B57 H501G ) -ricorrente- nei confronti di VALENTINO Giuseppina(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73T53 A024T) rappresentatae difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocatiStefano Tarullo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71B21 H501P ) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70S060020H501W) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 80123490155 ), in persona del legale rappresentante pro tempore SCALTRITI [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H51 L219Z) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1761/2019, pubblicatain data 14 ottobre 201 9 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso da [OSCURATO:PERSONA] PLC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’aggiudicazione di un im- mobile in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dell’emissione del Ric. n. 4935/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 relativo decreto di trasferimento, il debitore esecutato Formia ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Velletri. Ricorre il Formia, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso la Valentino. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. ai sensi dell’ art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ.». Con il secondo motivo si denunzia « violazione o falsa applica- zione degli artt. 177, 487, 534 ter e 591 ter c.p.c. , ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ.». I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Il ricorrente espone che il giudice dell’esecuzione aveva emesso –su istanza concorde delle parti – un provvedimento di differi- mento (di 60 giorni) di un esperimento di vendita già fissato e aveva poi confermato tale differimento, a seguito di istanza del debitore, dopo che, per un difetto di comunicazione, il profes- sionista delegato aveva tenuto ugualmente la vendita e aggiu- dicato l’immobile in favore della Valentino; era stata inoltre, successivamente, sospesa l’esecuzione per 24 mesi, ai sensi dell’art. 624 bisc.p.c., ancora su istanza concorde delle parti. Ciò nonostante, successivamente, lo stesso giudice dell’esecu- zione aveva revocato il provvedimento di differimento della Ric. n. 4935/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 vendita ed emesso il decreto di trasferimento dell’immobile ag- giudicato in favore della Valentino. Secondo il ricorrente tale revocanon era possibile e non poteva sanare,retroattivamente, il vizio dell’aggiudicazione avvenuta in violazione dell’originario provvedimento di differimento della vendita,emesso su istanza concorde delle parti. Il ricorso è fondato. 1.1In primo luogo, l’aggiudicazione era avvenuta in pendenza dell’efficacia del provvedimento del giudice dell’esecuzione di differimento della vendita e, quindi, in violazione di tale prov- vedimento: essa era, pertanto, nullae tale nullità non era certo suscettibile di sanatoria, ex post, in quanto il divieto dello svol- gimento della vendita prima della data indicata dal giudice dell’esecuzione aveva già esplicatoi suoi effetti, determinando una situazione analoga a quella del provvedimento cui è stata data esecuzionee rendendo irreversibilmente invalida l’attività esecutiva effettuata in sua pendenza. Inoltre, l’aggiudicazione disposta erroneamente dal professio- nista delegato in favore della Valentino, in violazione del prov- vedimento di differimento dell’esperimento di vendita emesso dal giudice dell’esecuzione su istanza concorde delle parti, deve in realtà ritenersi,implicitamente ma inequivocabilmente, re- vocata dal giudice dell’esecuzione stesso, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., con il provvedimento che, su istanz a del debitore, aveva confermato il precedente provvedimento di differimento della vendita, dopo che la stessa era intervenuta. La conferma del differimento della vendita, dopo l’aggiudica- zione, non potevaavere altro significato se non quello di fissa- zionedi un nuovo esperimento di vendita, il che presuppone logicamente l’inefficacia di quello già espletato e, quindi, l’im- plicita revoca della precedente aggiudicazione. In talesituazione, non solo non era più possibile per il giudice dell’esecuzione revocare il provvedimento di differimento della Ric. n. 4935/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 vendita, ex post, trattandosi di ordinanza emessa sull’accordo delle parti, ma, in ogni caso, una siffatta revoca avrebbe al più potuto comportare che si potesse svolgere immediatamente un nuovo esperimento di vendita (cioè senza attendere il decorso dei 60 gg. del disposto differimento), non certo che potesse riacquistare effetti l’aggiudicazione avvenuta in violazione dell’originario divieto, dal momento che la stessa, oltre ad es- sere avvenuta in modo irreversibilmente invalidoe , quindi, del tutto inefficace,era anche stata revocata (sia pure implicita- mente). Di conseguenza, non poteva certamente essere emesso il de- creto di trasferimento,senza una nuova e valida aggiudicazione dell’immobile pignorato. 1.2Diversamente da quanto pare ritenere il tribunale nella sen- tenza impugnata, non ha alcun rilievo, ai fini della presente controversia, la circostanza che, di fatto, fosse stato emesso il decreto di trasferimento e, tanto meno, che lo stesso fosse stato successivamente anche trascritto, essendo proprio tale decreto oggetto –tra l’altro – della presente opposizione . È, in primo luogo, evidente, sul piano logico, che l’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento non può certo ritenersi impedito dalla circo- stanza che lo stesso sia stato emesso e, successivamente, an- che trascritto, in quanto ciò equivarrebbe a sancire l’inammis- sibilità della stessa opposizione agli atti esecutivi avverso tale decreto, il che èevidentemente in contrasto con i principi che reggono il processo esecutivo e le relative opposizioni. Né le disposizioni di cui all’art. 2929 c.c. potrebbero, nella fat- tispecie in esame, determinare alcuna salvezza dei diritti dell’aggiudicatario, trattandosi di una nullità che riguarda diret- tamente la vendita e, addirittura,come ripetutamente chiarito, lo stesso decreto di trasferimento. Ric. n. 4935/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Va quindi ribadito che, se l’opposizione agli atti esecutivi av- verso il decreto di trasferimento venga proposta temp estiva- mente e risultifondata (come nella specie) , il suo accoglimento impone la dichiarazione di inefficacia del decreto di trasferi- mento stesso, benché essosia stato frattanto trascritto, e ciò anche in pregiudizio dei diritti dell’aggiudicatario, trattandosi di vizi attinenti alla fase della vendita. 1.3In definitiva, si devono affermare e ribadire i seguenti prin- cipi di diritto: -gli atti di esecuzione posti in essere in pendenza della sospen- sione del processo esecutivo o, comunque, in violazione diuno specifico provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne vieti il compimento durante un certo periodo di tempo, sono invalidi e tale invalidità non può venir meno, ex tunc, neanche in caso di successiva revoca del provvedimento del giudice dell’esecu- zione che aveva disposto il temporaneo divieto, revoca che (sempre che non siainammissibile per altre ragioni ) può avere effetti solo per il futuro, consentendo l’attività vietata ex nunc, ma non può in nessun caso avere effetti retroattivi, in quanto il divieto ha già esplicato, per il passato, i suoi effetti, il che de- termina una situazione analoga a quella del provvedimento cui è stata data esecuzione, rendendo irreversibilmente invalida l’attività esecutiva effettuata in sua pendenza; -nel c aso in cui sia tempestivamente impugnato il decreto di trasferimento immobiliare con opposizione agli atti esecutivi, per vizi relativi al procedimento di vendita ovvero per vizi suoi propri, laddove l’opposizione risulti fondata, essa va accolta e il decreto va dichiarato inefficace, anche in pregiudizio dei diritti dell’aggiudicatario, benché esso sia stato eventualmente tra- scritto in pendenza dell’opposizione. 1.4La decisione impugnata non risulta conforme a tali principi di diritto e va, quindi, cassata. Ric. n. 4935/2020 –Sez. 3 – A d. 6 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto per conclu- dere nel senso della nullità dei provvedimenti impugnati e, in particolare, del decreto di trasferimento. È pertanto possibile decidere la controversia nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la dichiarazionedell’inefficacia del decreto di trasferimento (unitamente a quella degli altri atti presupposti impugnati) e la conferma, quindi, della nullità dell’aggiudica- zione dell’immobile pignorato in favore della Valentino. 3.Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’op- posizione è accolta esono, di conseguenza , dichiarati inefficaci l’aggiudicazione dell’immobile pignorato eil decreto di trasferi- mento dello stesso. Sussistono, ad avviso della Corte, gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare la integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio(di merito e di legittimità), in considerazione del peculiare e alterno andamento della vicenda processuale e della contraddittorietà degli stessi provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione, ciò che ha certamente ingenerato una comprensibile confusione nelle parti. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e , decidendo nel merito, accoglie l’op- posizione e dichiara inefficacil’aggiudicazione dell’immo- bile pignorato eil relativ
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