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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2016

Cassazione n. 35117/2022

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orte d’Appello di Firenze pronunciata all’udienza del 14.4.2016.

Viste le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto l’accoglimento del quinto motivo, limitatamente alla questione sugli accessori del credito, con rigetto nel resto del ricorso per cassazione.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 22 aprile 2015, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Fiesole e della [OSCURATO:PERSONA] - azienda per la gestione e promozione del patrimonio culturale (in prosieguo: [OSCURATO:PERSONA]) e, per l'effetto, ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra ciascuna delle ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA], formalmente in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa prorogati e/o rinnovati fino al 31 dicembre 2007, condannando le parti convenute, in solido, al pagamento delle differenze retributive maturate, come quantificate in sentenza e maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

2. Il Tribunale preliminarmente rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione passiva opposta dal [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo della propria estraneità ai rapporti di lavoro oggetto di causa.

Osservava invece il primo giudice che l'azienda [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita con delibera del Consiglio comunale numero 69/96 e che era stata iscritta al registro delle imprese come azienda speciale dell'ente locale; il suo statuto era stato approvato dal Comune di Fiesole (delibere 69/96 e 96/03).

Dalle norme statutarie era agevole dedurre che l'azienda speciale era una diretta emanazione del Comune, che aveva penetranti poteri di direzione e controllo.

Dunque, ad avviso del Tribunale era assai improbabile che il Comune non avesse interloquito con l'azienda anche in relazione all'assunzione del personale ed alle modalità contrattuali, concludendo nel senso che non fosse assolutamente credibile che i rapporti di lavoro delle ricorrenti fossero sfuggiti all’esame del Comune stesso.

Inoltre, il Comune, nell'anno 2007, allorché aveva riacquisito le funzioni svolte dall'azienda, aveva stipulato accordi con le organizzazioni sindacali provinciali e aziendali per l'assunzione presso di sé del personale assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] a tempo indeterminato e per l’individuazione di un percorso che consentisse la ricollocazione dei collaboratori assunti a progetto.

La responsabilità del Comune per le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro dedotti in giudizio derivava dall'articolo 2112 codice civile, applicabile in causa in ragione dell’assoggettamento dell’azienda speciale [OSCURATO:PERSONA] alla normativa privatistica in materia di rapporti di lavoro.

Peraltro, secondo il Tribunale la responsabilità dell’ente territoriale si configurava in ogni caso anche sulla base della delibera del Comune di Fiesole numero 75 del 25 ottobre 2007, in quanto nell'allegato C a tale delibera si prevedeva il passaggio dall'azienda speciale alComune di tutti gli elementi attivi e passivi risultanti dal rendiconto finale e si disponeva altresì che il passaggio comprendeva, «oltre agli elementi sopra indicati, anche tutti i valori intangibili non rendicontabili, quali licenze, concessioni, autorizzazioni, diritti, obbligazioni attive e passive ecc.», sicché fra queste ultime, riteneva il Tribunale, ben potevano ricomprendersi le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro cessati al 31/12/2007. 2.1 Il Tribunale osservava poi che, a fronte di contratti qualificati come di collaborazione coordinata e continuativa, risultava dalle prove testimoniali che tutte le ricorrenti avevano svolto le prestazioni con modalità proprie del lavoro subordinato, tra cui il rispetto di un orario di lavoro, la retribuzione su base oraria, lo svolgimento del servizio sulla base di direttive ricevute dall'azienda [OSCURATO:PERSONA], la regolarità della prestazione, la giustificazione in caso di assenza per malattia, il diritto ai giorni liberi ed alle ferie. 2.2 Infine, per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], essendo iniziato il rapporto di lavoro dopo l'entrata in vigore del d.lgs. nr. 276/2003, il contratto avrebbe poi dovuto essere stipulato come contratto a progetto; in ogni caso – riteneva ancora il Tribunale - anche il rapporto di lavoro della Borello si era svolto con le modalità della subordinazione. 2.3 Correttamente poi, sempre secondo il Tribunale, le ricorrenti avevano fatto riferimento al [OSCURATO:PERSONA], applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai propri dipendenti, rispetto al quale era pertinente il rivendicato inquadramento in area B, che includeva a titolo esemplificativo alcune mansioni svolte dalle ricorrenti (mansioni di segretaria e di operatori di servizi turistici/biglietteria) ed in riferimento al livello B2, relativo al personale che esercita specializzazioni polivalenti o complesse o che ha maturato una consolidata esperienza e una diversificazione nella propria specialità; era poi emerso che le ricorrenti, negli anni di lavoro, avevano svolto varie funzioni, dalla sorveglianza nei musei, alla biglietteria, dal bookshop all'accoglienza informazione turistica, acquisendo esperienza in proposito.

Infine, poiché i conteggi erano stati contestati solo in modo generico, dovevano essere riconosciute le somme in essi indicati.

3. La Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza del 14 aprile 2016, dichiarava l'appello inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis, co.1, c.p.c., per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto.

4. Avverso la sentenza del Tribunale e l'ordinanza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque ragioni di censura, cui le lavoratrici hanno resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il Comune di Fiesole ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 31 d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 2112 c.c., censurando la statuizione del Tribunale per avere ritenuto applicabile quest’ultima norma in ragione della natura privata dell’Azienda speciale [OSCURATO:PERSONA].

Si assume che l’articolo 31 del d.lgs n. 165/2001 limiterebbe l’applicabilità dell’articolo 2112 c.c. ai casi in cui il soggetto cedente ha natura pubblica, escludendo la possibilità di applicare la norma in caso di trasferimento di attività da un soggetto privato ad un soggetto pubblico, come nella specie avvenuto.

Si censura l’ordinanza della Corte d'Appello per avere integrato la motivazione del Tribunale, ritenendo applicabile l’articolo 31 d.lgs n. 165/2001 in caso di riassunzione o retrocessione di un servizio già ceduto ad un soggetto privato e si richiamano i principi già affermati al riguardo dalla giurisprudenza della Corte dei Conti.

2. Con il secondo mezzo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1324 e seguenti codice civile nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale secondo la quale il Comune non poteva non essere al corrente delle assunzioni e delle modalità contrattuali utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il Comune ha dedotto che, tanto dallo Statuto dell'Azienda quanto dagli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, atti esaminati dal Tribunale, emergeva soltanto che il Comune era al corrente ― o poteva esserlo ― dell'esistenza dei rapporti di lavoro con le originarie ricorrenti e non anche del concreto atteggiarsi del rapporto nel suo effettivo svolgimento.

Anzi, ad avviso dell’odierno ricorrente, l'accordo tra il Comune e le organizzazioni sindacali distingueva la posizione dei dipendenti già a tempo indeterminato rispetto a quella dei collaboratori, prevedendo per questi ultimi l'indizione di un bando per l'assunzione a tempo determinato con titoli preferenziali per chi avesse prestato attività di collaborazione ultra annuale e solo successivamente, definito il fabbisogno a regime, un concorso per l'immissione in ruolo (poi effettivamente espletato e di cui le lavoratrici in causa non erano risultate vincitrici).

L'unico elemento di fatto al fine della conoscenza della natura subordinata dei rapporti da parte del Comune avrebbe potuto essere rappresentato dallo status di dipendente del Comune della direttrice dell’Azienda speciale, cui il Tribunale aveva attribuito rilevanza.

Tale fatto era, tuttavia, inesistente perché la direttrice, dott.ssa Panajia, sentita come teste (udienza del 18 dicembre 2014), aveva dichiarato di essere stata dipendente prima del Comune di Fiesole, poi della [OSCURATO:PERSONA] e successivamente nuovamente del Comune di Fiesole.

In tutto il periodo in cui aveva prestato attività presso la [OSCURATO:PERSONA] ella era, dunque, dipendente dell’azienda speciale, venendo poi riassorbita dal Comune.

Il fatto risultava anche dall’accordo con le RSU del 23/10/2007 (doc. 7 del fascicolo di primo grado).

3. La terza critica è proposta per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1324 e seguenti c.c. e dell'articolo 1367 c.c., in riferimento all'articolo 162 [OSCURATO:PERSONA].

Si censura la statuizione del Tribunale secondo la quale il Comune, con la delibera consiliare numero 75/2007, avrebbe assunto volontariamente le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro.

Sostiene l’odierno ricorrente che l’interpretazione di tale delibera accolta dal Tribunale determinerebbe la nullità della clausola stessa in violazione del canone interpretativo di cui all'articolo 1367 c.c.

Sotto questo profilo si afferma infatti che il Comune non avrebbe potuto assumere su di sé anche obblighi non conosciuti e non conoscibili, in quanto scaturenti da illeciti, perché ciò avrebbe violato l'articolo 162 T.U. enti locali (obbligo di copertura finanziaria) e le molteplici disposizioni legislative volte ad imporre alle pubbliche amministrazioni il rispetto dei vincoli di bilancio.

Si espone anche che la delibera approvava il «piano obiettivo», che costituiva la relazione finale di uno studio demandato dalla giunta municipale a due soggetti privati con lo scopo di svolgere un esame degli aspetti economici finanziari e patrimoniali derivanti dallo scioglimento dell'azienda speciale; tale piano, dunque, era chiamato a fotografare la situazione patrimoniale ed economica dell'azienda speciale ed ipotizzava tutte le possibili soluzioni per l'individuazione della forma ottimale di gestione dei servizi museali.

A monte, per il suo carattere di studio esso poteva valere, al più, quale chiave di lettura delle determinazioni successivamente assunte dal Comune di Fiesole, ma non aveva efficacia vincolante in ogni sua specifica affermazione.

4. Iniziando la disamina dal secondo e terzo motivo, essi, valutabili congiuntamente, sono infondati per le ragioni che si vanno ad esporre. 4.1 Il Tribunale ha ritenuto che la delibera di reinternalizzazione di [OSCURATO:PERSONA] contenesse un accollo, esteso anche alle obbligazioni non note.

Si tratta di interpretazione che trova riscontri nel dato testuale (secondo cui l’accollo riguardava «anche tutti i valori intangibili non rendicontabili, quali licenze, concessioni, autorizzazioni, diritti, obbligazioni attive e passive ecc.»), da cui il Tribunale ha desunto che fra le obbligazioni passive ben potevano ricomprendersi quelle «non quantificate ed eventualmente derivanti dai rapporti di lavoro cessati al 31/12/2007».

La lettura del dato “soggettivo”, in sé non irrazionale, non consente la proposizione in sede di legittimità di una diversa interpretazione, che a ben vedere il Comune neppure tenta, facendo leva piuttosto sulla necessità di rivolgere l’attenzione anche ad altri criteri ermeneutici, tra cui, in particolare, con il terzo motivo, quello dell’art. 1367 c.c., sostenendosi che l’assunzione di obbligazioni ignote, comportando un difetto di copertura di spesa, avrebbe intercettato un difetto di validità dell’accollo, il che ne avrebbe imposto una diversa interpretazione. 4.2 Il motivo sollecita una prima valutazione, da svolgere officiosamente, con riferimento ad una possibile nullità in radice dell’accollo in questione, per indeterminatezza dell’oggetto (artt.1346 e 1324 c.c.).

Non si può tuttavia concludere in tal senso. 4.2.1 Il Tribunale ha motivato in punto di fatto il convincimento che il Comune non potesse non conoscere l’assetto dei rapporti di lavoro in essere presso [OSCURATO:PERSONA] ed i rischi conseguenti ad un accollo dei debiti ad essi conseguenti ed eventualmente non soddisfatti prima dell’attuarsi della reinternalizzazione; ciò il primo giudice ha fatto evidenziando i penetranti poteri di direzione e controllo dell’ente verso l’azienda speciale, nonché le interazioni, anche sul piano del personale, proprie della relazione tra essi.

In sede di legittimità tale valutazione di fatto non può essere sovvertita da quanto argomentato con il secondo motivo di ricorso.

Con esso si adducono argomenti contrari, tra cui il fatto di essersi poi destinato un certo trattamento ai collaboratori autonomi dopo la reinternalizzazione (con assunzioni a tempo determinato e titoli preferenziali a tal fine), asserito come incompatibile con la conoscenza del fatto che quelli oggetto ora di causa fossero ab origine rapporti di natura subordinata.

Ma ciò non è, perché quelle scelte costituivano un modo per trattare quelle posizioni di lavoro, che evidentemente non poteva escludere che la loro reale natura comportasse una diversa evoluzione giuridica; d’altra parte, a fondare l’accollo, come espressione di volontà, era evidentemente sufficiente il “rischio” che quei rapporti venissero riqualificati e comportassero il permanere di obbligazioni inevase, sicché la deduzione non intercetta alcun incontrovertibile difetto logico del ragionamento probatorio, traducendosi – invece – nella mera sollecitazione affinché venga accolta una diversa lettura della vicenda fattuale, il che è inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148).

Neppure l’altro punto su cui fa leva il motivo di ricorso, ovverosia l’essersi erroneamente ritenuto che uno degli elementi di prova della conoscenza delle vicende dell’Azienda consistesse nell’essere stata la stessa diretta da «una dipendente del Comune prestata allo scopo», può in sé inficiare la sentenza impugnata.

Quell’argomento è infatti svolto dal Tribunale ad abundantiam, per corroborare l’assunto in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse «diretta emanazione» del Comune e che quest’ultimo avesse penetranti poteri di direzione e controllo, che però il giudice aveva già tratto sulla base dell’esame delle norme statutarie («da queste norme è agevole dedurre», si legge nella sentenza di primo grado).

Al tema del potere di controllo e direzione il Tribunale aggiunge, poi, la trattazione, in sede di reinternalizzazione, delle condizioni dei lavoratori, anche autonomi - tra l’altro in un contesto in cui lo stesso Tribunale ha accertato l’esistenza di netti indici di subordinazione, di cui si dirà - per desumerne infi ne il convincimento in ordine all’impossibilità che l’assetto lavoristico di [OSCURATO:PERSONA] potesse sfuggire alla consapevolezza dell’ente che reinternalizzava.

Tutto ciò esprime un convincimento fattuale, che, per un verso, prescinde dal passaggio riguardante la Direttrice e che dunque resiste, per le ragioni sopra dette, alle censure riguardanti i suoi singoli argomenti mentre, per altro verso, non può essere oggetto, in sede di legittimità, di una diversa lettura di merito, restando acquisito al giudizio come dato di fatto. 4.2.2 Oltre a ciò, in punto di diritto e rispetto alla determinabilità dell’oggetto della prestazione, non può non osservarsi come il subentro non riguardasse una situazione del tutto imprevedibile, afferendo invece ad una pregressa gestione di un’azienda inerente alla sfera comunale e rispetto alla quale l’ente locale, nel reinternalizzare, ben poteva – si può aggiungere del tutto logicamente e razionalmente, visti i principi di autoresponsabilità che non possono non ispirare l’operato anche negoziale di una pubblica amministrazione - decidere di farsi carico dei debiti pregressi, trattandosi di gestire le conseguenze dell’operato di un’Azienda ad esso pertinente e da esso strettamente controllata e indirizzata. 4.3 Non si può dunque ritenere che l’oggetto dell’accollo fosse indeterminabile, perché esso si ricollegava all’origine delle obbligazioni nella pregressa gestione aziendale, rispetto alla quale il Tribunale ha ritenuto la conoscenza comunale, sia in generale sia nello specifico per quanto riguardava proprio i rapporti di lavoro e quindi, evidentemente, i rischi ad essi sottesi.

Ciò –anzi - consente di affermare che, nonostante la variabilità del rischio, quell’accollo non assumeva connotazioni giuridicamente aleatorie e dunque tali da non potersi porre a base di obbligazioni di un ente pubblico, perché l’operazione di accollo va valutata nel suo complesso; eventuali varianti, su basi fattuali che, come detto, il Tribunale ha ritenuto valutabili e concretamente apprezzabili dal Comune, attengono all’alea della variazione dei costi e valori propria di qualsiasi operazione negoziale (v. per i principi, pur se in diversa materia, Cass. 21 febbraio 2014, n. 4198; Cass. 28 febbraio 2013, n. 5050; Cass. 9 marzo 1985, n. 1913).

4.4. Ciò posto – venendo al terzo motivo – non vi è dubbio che l’accollo non potrebbe ritenersi valido se non sorretto da copertura di spesa (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33768; Cass. 27 giugno 2019, n. 17358; Cass. 11 giugno 2018, n. 15050; Cass., S.U., 18 dicembre 2014, n. 26657).

Tuttavia, nel dedurre tale nullità come ragione che dovrebbe portare, ai sensi dell’art. 1367 c.c., ad interpretare la delibera di accollo come non concernente obbligazioni incerte, il motivo afferma puramente e semplicemente un’assenza di copertura di cui mancano riscontri agli atti.

Di tale profilo non vi è menzione nei provvedimenti impugnati e, dunque, vale il principio per cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito» (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Ciò posto e pur a voler ragionare in termini di rilevabilità d’ufficio dell’eventuale nullità, non può comunque presumersi che il Comune, assumendo su di sé un’obbligazione incerta, non abbia adottato le opportune cautele di bilancio, né il motivo richiama specifici elementi precedentemente acquisiti al processo da cui ciò possa essere concretamente desunto.

Anche tale difesa non può quindi essere accolta. 4.5 I motivi fondati sull’assunzione dell’obbligo per accollo vanno quindi disattesi.

4.6. Ciò comporta l’inammissibilità del motivo riguardante l’applicazione dell’art. 2112 c.c., in quanto resta consolidata la ratio decidendi fondata sull’accollo, munita di autonomia e di per sé idonea a sorreggere l’obbligo comunale, sicché risulta superfluo disquisire di ogni altra questione (tra le moltissime, Cass. 4 marzo 2016, n. 4293; Cass. 23 aprile 2002, n. 5902; Cass. 18 aprile 1998, n. 3951).

5. Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2094 cod. civ., la violazione e l'erronea applicazione dell'articolo 414 c.p.c. e dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi a carico della parte ricorrente.

La censura investe la sentenza del Tribunale e l'ordinanza di inammissibilitàdella Corte d'Appello, nella parte in cui accertano la natura subordinata delle prestazioni lavorative svolte dalle collaboratrici, assumendosi che entrambi i giudici avrebbero attribuito rilievo esclusivo ad alcuni indici di subordinazione emersi dalle prove testimoniali, mentre sarebbe mancata la dimostrazione del presupposto fondamentale della subordinazione, rispetto al quale le attrici non avevano assolto all'onere di una specifica allegazione.

Il motivo è inammissibile in quanto - a fronte di una mot ivazione del tutto in linea con i tradizionali assetti probatori in tema di subordinazione ed incentrata sulla valorizzazione ed il concreto riscontro del tratto caratterizzante del tipo (sottoposizione a direttive) e di pressoché tutti gli altri indicatori (osservanza di orari predefiniti, retribuzione oraria della prestazione svolta; necessità di giustificare le assenze; godimento di ferie; pieno inserimento nell’assetto organizzativo dell’azienda) – esso si traduce in una laconica censura in ordine alla mancanza di allegazioni (quando il tema riguarda semmai la prova, una volta dedotta la natura subordinata), tra l’altro non meglio riportate nel motivo che si presenta, quindi, come del tutto generico. 6.

Il quinto motivo è proposto per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 414, 416 e 115 c.p.c.; del CCNL Federculture; dell'articolo 22, comma 36, legge 724/1994.

Oggetto dell’impugnazione sono le statuizioni del Tribunale e della Corte territoriale sull’inquadramento e sul calcolo delle differenzedi retribuzione. 6.1 Sotto il primo profilo, il Comune ha dedotto che non era mai stata dichiarata o provata una attività di «assistenza e di informazione turistica» e che le altre attività svolte dalle lavoratrici non integravano la «specializzazione polivalente o complessa» ovvero la maturazione «di una consolidata esperienza e una diversificazione nella propria specialità» richieste dal livello B2; anzi, le mansioni di custodia erano espressamente comprese nell'esemplificazione dell’inferiore livello A CCNL Federculture e quelle di biglietteria e di bookshop rientravano nel livello B. Sul punto, il Tribunale ha argomentato ritenendo che il requisito dell’esperienza e della diversificazione, di cui al livello poi riconosciuto, fosse integrato dal protrarsi per anni del lavoro e dallo svolgimento di varie funzioni, richiamando quelle di sorveglianza nei musei e di biglietteria «fino al» bookshop e all’accoglienza turistica.

In proposito, è evidente che la mancanza di prova dello svolgimento di attività di assistenza ed informazione turistica impinge nella valutazione delle prove, ovverosia in un profilo proprio dell’apprezzamento di merito, di cui per giunta sfugge la decisività, visto che la sorveglianza, l’assegnazione a compiti di biglietteria e di bookshop già individuano profili diversi; ancora, è puramente affermato che la diversificazione di funzioni non sarebbe stata in sé sufficiente in assenza d’un ulteriore requisito, quello della complessità, mentre già nello stralcio della declaratoria riportato nel motivo, stante la disgiuntiva “o”, complessità ed esperienza/diversificazione sono intesi come autonomi requisiti di qualificazione.

Il fatto poi che, secondo quanto si sostiene nel motivo, le lavoratrici Boni e Candi dovessero essere qualificate a livello A e Borello e Filippi al livello B1 esprime palesemente una diversa ricostruzione dei dati istruttori, come detto inammissibile in sede di legittimità, tra l’altro sulla base di limitati stralci di deposizioni e neppure del tutto univoche nel senso preteso dall’odierno ricorrente. 6.2 Quanto ai conteggi, il Comune li aveva contestati perché riferiti a periodi di lavoro, giorni di lavoro e giorni di ferie, in relazione ai quali, non essendovi stata allegazione di alcun genere, neppure poteva predicarsi un onere di contestazione.

L’affermazione per cui non vi potesse essere contestazione perché i dettagli dei giorni lavorati, delle ferie e quant’altro fossero contenuti nei conteggi e non in allegazioni (contenute negli atti, sembra doversi intendere) è infondata.

I conteggi di dettaglio hanno infatti una primaria rilevanza (v. per il rito del lavoro, Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n. 761) e vale altresì il principio per cui «in tema di domanda giudiziale, non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito» (Cass. 9 luglio 2018, n. 1791).

La mera affermazione per cui i conteggi, di cui per giunta si riferisce una certa specificità, non avrebbero consentito repliche perché non trasfusi in allegazioni è, dunque, smentita dalla giurisprudenza di questa Corte. 6.3 Il medesimo motivo affronta, infine, il tema del cumulo di rivalutazione ed interessi, sostenendo che esso non avrebbe potuto essere applicato rispetto a debiti delle [OSCURATO:PERSONA], in base all’art. 22, co. 36, L. 724/1994.

Anche tale profilo è infondato, in quanto il debito accertato deriva dall’accollo di un debito altrui, sicché il regime degli accessori resta quello del debito originario (sul principio, v.

Cass. 20 maggio 1985, n. 3090) che, intercorrendo con ente economico e non con una pubblica amministrazione, nel senso stretto e proprio quale definito anche dall’art. 1, co. 2, d. lgs. 165/2001, rende possibile la maturazione di rivalutazione ed interessi in cumulo tra loro (Corte Costituzionale 2 novembre 2000, n. 459).

7. Il ricorso va quindi integralmente disatteso e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.

Ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d’Appello di Firenze pronunciata all’udienza del 14.4.2016. Viste le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le quali è stato chiesto l’accoglimento del quinto motivo, limitatamente alla questione sugli accessori del credito, con rigetto nel resto del ricorso per cassazione. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 22 aprile 2015, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Fiesole e della [OSCURATO:PERSONA] - azienda per la gestione e promozione del patrimonio culturale (in prosieguo: [OSCURATO:PERSONA]) e, per l'effetto, ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra ciascuna delle ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA], formalmente in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa prorogati e/o rinnovati fino al 31 dicembre 2007, condannando le parti convenute, in solido, al pagamento delle differenze retributive maturate, come quantificate in sentenza e maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali. 2. Il Tribunale preliminarmente rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione passiva opposta dal [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo della propria estraneità ai rapporti di lavoro oggetto di causa. Osservava invece il primo giudice che l'azienda [OSCURATO:PERSONA] era stata costituita con delibera del Consiglio comunale numero 69/96 e che era stata iscritta al registro delle imprese come azienda speciale dell'ente locale; il suo statuto era stato approvato dal Comune di Fiesole (delibere 69/96 e 96/03). Dalle norme statutarie era agevole dedurre che l'azienda speciale era una diretta emanazione del Comune, che aveva penetranti poteri di direzione e controllo. Dunque, ad avviso del Tribunale era assai improbabile che il Comune non avesse interloquito con l'azienda anche in relazione all'assunzione del personale ed alle modalità contrattuali, concludendo nel senso che non fosse assolutamente credibile che i rapporti di lavoro delle ricorrenti fossero sfuggiti all’esame del Comune stesso. Inoltre, il Comune, nell'anno 2007, allorché aveva riacquisito le funzioni svolte dall'azienda, aveva stipulato accordi con le organizzazioni sindacali provinciali e aziendali per l'assunzione presso di sé del personale assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] a tempo indeterminato e per l’individuazione di un percorso che consentisse la ricollocazione dei collaboratori assunti a progetto. La responsabilità del Comune per le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro dedotti in giudizio derivava dall'articolo 2112 codice civile, applicabile in causa in ragione dell’assoggettamento dell’azienda speciale [OSCURATO:PERSONA] alla normativa privatistica in materia di rapporti di lavoro. Peraltro, secondo il Tribunale la responsabilità dell’ente territoriale si configurava in ogni caso anche sulla base della delibera del Comune di Fiesole numero 75 del 25 ottobre 2007, in quanto nell'allegato C a tale delibera si prevedeva il passaggio dall'azienda speciale alComune di tutti gli elementi attivi e passivi risultanti dal rendiconto finale e si disponeva altresì che il passaggio comprendeva, «oltre agli elementi sopra indicati, anche tutti i valori intangibili non rendicontabili, quali licenze, concessioni, autorizzazioni, diritti, obbligazioni attive e passive ecc.», sicché fra queste ultime, riteneva il Tribunale, ben potevano ricomprendersi le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro cessati al 31/12/2007. 2.1 Il Tribunale osservava poi che, a fronte di contratti qualificati come di collaborazione coordinata e continuativa, risultava dalle prove testimoniali che tutte le ricorrenti avevano svolto le prestazioni con modalità proprie del lavoro subordinato, tra cui il rispetto di un orario di lavoro, la retribuzione su base oraria, lo svolgimento del servizio sulla base di direttive ricevute dall'azienda [OSCURATO:PERSONA], la regolarità della prestazione, la giustificazione in caso di assenza per malattia, il diritto ai giorni liberi ed alle ferie. 2.2 Infine, per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], essendo iniziato il rapporto di lavoro dopo l'entrata in vigore del d.lgs. nr. 276/2003, il contratto avrebbe poi dovuto essere stipulato come contratto a progetto; in ogni caso – riteneva ancora il Tribunale - anche il rapporto di lavoro della Borello si era svolto con le modalità della subordinazione. 2.3 Correttamente poi, sempre secondo il Tribunale, le ricorrenti avevano fatto riferimento al [OSCURATO:PERSONA], applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai propri dipendenti, rispetto al quale era pertinente il rivendicato inquadramento in area B, che includeva a titolo esemplificativo alcune mansioni svolte dalle ricorrenti (mansioni di segretaria e di operatori di servizi turistici/biglietteria) ed in riferimento al livello B2, relativo al personale che esercita specializzazioni polivalenti o complesse o che ha maturato una consolidata esperienza e una diversificazione nella propria specialità; era poi emerso che le ricorrenti, negli anni di lavoro, avevano svolto varie funzioni, dalla sorveglianza nei musei, alla biglietteria, dal bookshop all'accoglienza informazione turistica, acquisendo esperienza in proposito. Infine, poiché i conteggi erano stati contestati solo in modo generico, dovevano essere riconosciute le somme in essi indicati. 3. La Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza del 14 aprile 2016, dichiarava l'appello inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis, co.1, c.p.c., per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto. 4. Avverso la sentenza del Tribunale e l'ordinanza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque ragioni di censura, cui le lavoratrici hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Comune di Fiesole ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 31 d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 2112 c.c., censurando la statuizione del Tribunale per avere ritenuto applicabile quest’ultima norma in ragione della natura privata dell’Azienda speciale [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che l’articolo 31 del d.lgs n. 165/2001 limiterebbe l’applicabilità dell’articolo 2112 c.c. ai casi in cui il soggetto cedente ha natura pubblica, escludendo la possibilità di applicare la norma in caso di trasferimento di attività da un soggetto privato ad un soggetto pubblico, come nella specie avvenuto. Si censura l’ordinanza della Corte d'Appello per avere integrato la motivazione del Tribunale, ritenendo applicabile l’articolo 31 d.lgs n. 165/2001 in caso di riassunzione o retrocessione di un servizio già ceduto ad un soggetto privato e si richiamano i principi già affermati al riguardo dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. 2. Con il secondo mezzo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1324 e seguenti codice civile nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La censura riguarda l’affermazione del Tribunale secondo la quale il Comune non poteva non essere al corrente delle assunzioni e delle modalità contrattuali utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune ha dedotto che, tanto dallo Statuto dell'Azienda quanto dagli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, atti esaminati dal Tribunale, emergeva soltanto che il Comune era al corrente ― o poteva esserlo ― dell'esistenza dei rapporti di lavoro con le originarie ricorrenti e non anche del concreto atteggiarsi del rapporto nel suo effettivo svolgimento. Anzi, ad avviso dell’odierno ricorrente, l'accordo tra il Comune e le organizzazioni sindacali distingueva la posizione dei dipendenti già a tempo indeterminato rispetto a quella dei collaboratori, prevedendo per questi ultimi l'indizione di un bando per l'assunzione a tempo determinato con titoli preferenziali per chi avesse prestato attività di collaborazione ultra annuale e solo successivamente, definito il fabbisogno a regime, un concorso per l'immissione in ruolo (poi effettivamente espletato e di cui le lavoratrici in causa non erano risultate vincitrici). L'unico elemento di fatto al fine della conoscenza della natura subordinata dei rapporti da parte del Comune avrebbe potuto essere rappresentato dallo status di dipendente del Comune della direttrice dell’Azienda speciale, cui il Tribunale aveva attribuito rilevanza. Tale fatto era, tuttavia, inesistente perché la direttrice, dott.ssa Panajia, sentita come teste (udienza del 18 dicembre 2014), aveva dichiarato di essere stata dipendente prima del Comune di Fiesole, poi della [OSCURATO:PERSONA] e successivamente nuovamente del Comune di Fiesole. In tutto il periodo in cui aveva prestato attività presso la [OSCURATO:PERSONA] ella era, dunque, dipendente dell’azienda speciale, venendo poi riassorbita dal Comune. Il fatto risultava anche dall’accordo con le RSU del 23/10/2007 (doc. 7 del fascicolo di primo grado). 3. La terza critica è proposta per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1324 e seguenti c.c. e dell'articolo 1367 c.c., in riferimento all'articolo 162 [OSCURATO:PERSONA]. Si censura la statuizione del Tribunale secondo la quale il Comune, con la delibera consiliare numero 75/2007, avrebbe assunto volontariamente le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro. Sostiene l’odierno ricorrente che l’interpretazione di tale delibera accolta dal Tribunale determinerebbe la nullità della clausola stessa in violazione del canone interpretativo di cui all'articolo 1367 c.c. Sotto questo profilo si afferma infatti che il Comune non avrebbe potuto assumere su di sé anche obblighi non conosciuti e non conoscibili, in quanto scaturenti da illeciti, perché ciò avrebbe violato l'articolo 162 T.U. enti locali (obbligo di copertura finanziaria) e le molteplici disposizioni legislative volte ad imporre alle pubbliche amministrazioni il rispetto dei vincoli di bilancio. Si espone anche che la delibera approvava il «piano obiettivo», che costituiva la relazione finale di uno studio demandato dalla giunta municipale a due soggetti privati con lo scopo di svolgere un esame degli aspetti economici finanziari e patrimoniali derivanti dallo scioglimento dell'azienda speciale; tale piano, dunque, era chiamato a fotografare la situazione patrimoniale ed economica dell'azienda speciale ed ipotizzava tutte le possibili soluzioni per l'individuazione della forma ottimale di gestione dei servizi museali. A monte, per il suo carattere di studio esso poteva valere, al più, quale chiave di lettura delle determinazioni successivamente assunte dal Comune di Fiesole, ma non aveva efficacia vincolante in ogni sua specifica affermazione. 4. Iniziando la disamina dal secondo e terzo motivo, essi, valutabili congiuntamente, sono infondati per le ragioni che si vanno ad esporre. 4.1 Il Tribunale ha ritenuto che la delibera di reinternalizzazione di [OSCURATO:PERSONA] contenesse un accollo, esteso anche alle obbligazioni non note. Si tratta di interpretazione che trova riscontri nel dato testuale (secondo cui l’accollo riguardava «anche tutti i valori intangibili non rendicontabili, quali licenze, concessioni, autorizzazioni, diritti, obbligazioni attive e passive ecc.»), da cui il Tribunale ha desunto che fra le obbligazioni passive ben potevano ricomprendersi quelle «non quantificate ed eventualmente derivanti dai rapporti di lavoro cessati al 31/12/2007». La lettura del dato “soggettivo”, in sé non irrazionale, non consente la proposizione in sede di legittimità di una diversa interpretazione, che a ben vedere il Comune neppure tenta, facendo leva piuttosto sulla necessità di rivolgere l’attenzione anche ad altri criteri ermeneutici, tra cui, in particolare, con il terzo motivo, quello dell’art. 1367 c.c., sostenendosi che l’assunzione di obbligazioni ignote, comportando un difetto di copertura di spesa, avrebbe intercettato un difetto di validità dell’accollo, il che ne avrebbe imposto una diversa interpretazione. 4.2 Il motivo sollecita una prima valutazione, da svolgere officiosamente, con riferimento ad una possibile nullità in radice dell’accollo in questione, per indeterminatezza dell’oggetto (artt.1346 e 1324 c.c.). Non si può tuttavia concludere in tal senso. 4.2.1 Il Tribunale ha motivato in punto di fatto il convincimento che il Comune non potesse non conoscere l’assetto dei rapporti di lavoro in essere presso [OSCURATO:PERSONA] ed i rischi conseguenti ad un accollo dei debiti ad essi conseguenti ed eventualmente non soddisfatti prima dell’attuarsi della reinternalizzazione; ciò il primo giudice ha fatto evidenziando i penetranti poteri di direzione e controllo dell’ente verso l’azienda speciale, nonché le interazioni, anche sul piano del personale, proprie della relazione tra essi. In sede di legittimità tale valutazione di fatto non può essere sovvertita da quanto argomentato con il secondo motivo di ricorso. Con esso si adducono argomenti contrari, tra cui il fatto di essersi poi destinato un certo trattamento ai collaboratori autonomi dopo la reinternalizzazione (con assunzioni a tempo determinato e titoli preferenziali a tal fine), asserito come incompatibile con la conoscenza del fatto che quelli oggetto ora di causa fossero ab origine rapporti di natura subordinata. Ma ciò non è, perché quelle scelte costituivano un modo per trattare quelle posizioni di lavoro, che evidentemente non poteva escludere che la loro reale natura comportasse una diversa evoluzione giuridica; d’altra parte, a fondare l’accollo, come espressione di volontà, era evidentemente sufficiente il “rischio” che quei rapporti venissero riqualificati e comportassero il permanere di obbligazioni inevase, sicché la deduzione non intercetta alcun incontrovertibile difetto logico del ragionamento probatorio, traducendosi – invece – nella mera sollecitazione affinché venga accolta una diversa lettura della vicenda fattuale, il che è inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148). Neppure l’altro punto su cui fa leva il motivo di ricorso, ovverosia l’essersi erroneamente ritenuto che uno degli elementi di prova della conoscenza delle vicende dell’Azienda consistesse nell’essere stata la stessa diretta da «una dipendente del Comune prestata allo scopo», può in sé inficiare la sentenza impugnata. Quell’argomento è infatti svolto dal Tribunale ad abundantiam, per corroborare l’assunto in ordine al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse «diretta emanazione» del Comune e che quest’ultimo avesse penetranti poteri di direzione e controllo, che però il giudice aveva già tratto sulla base dell’esame delle norme statutarie («da queste norme è agevole dedurre», si legge nella sentenza di primo grado). Al tema del potere di controllo e direzione il Tribunale aggiunge, poi, la trattazione, in sede di reinternalizzazione, delle condizioni dei lavoratori, anche autonomi - tra l’altro in un contesto in cui lo stesso Tribunale ha accertato l’esistenza di netti indici di subordinazione, di cui si dirà - per desumerne infi ne il convincimento in ordine all’impossibilità che l’assetto lavoristico di [OSCURATO:PERSONA] potesse sfuggire alla consapevolezza dell’ente che reinternalizzava. Tutto ciò esprime un convincimento fattuale, che, per un verso, prescinde dal passaggio riguardante la Direttrice e che dunque resiste, per le ragioni sopra dette, alle censure riguardanti i suoi singoli argomenti mentre, per altro verso, non può essere oggetto, in sede di legittimità, di una diversa lettura di merito, restando acquisito al giudizio come dato di fatto. 4.2.2 Oltre a ciò, in punto di diritto e rispetto alla determinabilità dell’oggetto della prestazione, non può non osservarsi come il subentro non riguardasse una situazione del tutto imprevedibile, afferendo invece ad una pregressa gestione di un’azienda inerente alla sfera comunale e rispetto alla quale l’ente locale, nel reinternalizzare, ben poteva – si può aggiungere del tutto logicamente e razionalmente, visti i principi di autoresponsabilità che non possono non ispirare l’operato anche negoziale di una pubblica amministrazione - decidere di farsi carico dei debiti pregressi, trattandosi di gestire le conseguenze dell’operato di un’Azienda ad esso pertinente e da esso strettamente controllata e indirizzata. 4.3 Non si può dunque ritenere che l’oggetto dell’accollo fosse indeterminabile, perché esso si ricollegava all’origine delle obbligazioni nella pregressa gestione aziendale, rispetto alla quale il Tribunale ha ritenuto la conoscenza comunale, sia in generale sia nello specifico per quanto riguardava proprio i rapporti di lavoro e quindi, evidentemente, i rischi ad essi sottesi. Ciò –anzi - consente di affermare che, nonostante la variabilità del rischio, quell’accollo non assumeva connotazioni giuridicamente aleatorie e dunque tali da non potersi porre a base di obbligazioni di un ente pubblico, perché l’operazione di accollo va valutata nel suo complesso; eventuali varianti, su basi fattuali che, come detto, il Tribunale ha ritenuto valutabili e concretamente apprezzabili dal Comune, attengono all’alea della variazione dei costi e valori propria di qualsiasi operazione negoziale (v. per i principi, pur se in diversa materia, Cass. 21 febbraio 2014, n. 4198; Cass. 28 febbraio 2013, n. 5050; Cass. 9 marzo 1985, n. 1913). 4.4. Ciò posto – venendo al terzo motivo – non vi è dubbio che l’accollo non potrebbe ritenersi valido se non sorretto da copertura di spesa (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33768; Cass. 27 giugno 2019, n. 17358; Cass. 11 giugno 2018, n. 15050; Cass., S.U., 18 dicembre 2014, n. 26657). Tuttavia, nel dedurre tale nullità come ragione che dovrebbe portare, ai sensi dell’art. 1367 c.c., ad interpretare la delibera di accollo come non concernente obbligazioni incerte, il motivo afferma puramente e semplicemente un’assenza di copertura di cui mancano riscontri agli atti. Di tale profilo non vi è menzione nei provvedimenti impugnati e, dunque, vale il principio per cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito» (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Ciò posto e pur a voler ragionare in termini di rilevabilità d’ufficio dell’eventuale nullità, non può comunque presumersi che il Comune, assumendo su di sé un’obbligazione incerta, non abbia adottato le opportune cautele di bilancio, né il motivo richiama specifici elementi precedentemente acquisiti al processo da cui ciò possa essere concretamente desunto. Anche tale difesa non può quindi essere accolta. 4.5 I motivi fondati sull’assunzione dell’obbligo per accollo vanno quindi disattesi. 4.6. Ciò comporta l’inammissibilità del motivo riguardante l’applicazione dell’art. 2112 c.c., in quanto resta consolidata la ratio decidendi fondata sull’accollo, munita di autonomia e di per sé idonea a sorreggere l’obbligo comunale, sicché risulta superfluo disquisire di ogni altra questione (tra le moltissime, Cass. 4 marzo 2016, n. 4293; Cass. 23 aprile 2002, n. 5902; Cass. 18 aprile 1998, n. 3951). 5. Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2094 cod. civ., la violazione e l'erronea applicazione dell'articolo 414 c.p.c. e dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi a carico della parte ricorrente. La censura investe la sentenza del Tribunale e l'ordinanza di inammissibilitàdella Corte d'Appello, nella parte in cui accertano la natura subordinata delle prestazioni lavorative svolte dalle collaboratrici, assumendosi che entrambi i giudici avrebbero attribuito rilievo esclusivo ad alcuni indici di subordinazione emersi dalle prove testimoniali, mentre sarebbe mancata la dimostrazione del presupposto fondamentale della subordinazione, rispetto al quale le attrici non avevano assolto all'onere di una specifica allegazione. Il motivo è inammissibile in quanto - a fronte di una mot ivazione del tutto in linea con i tradizionali assetti probatori in tema di subordinazione ed incentrata sulla valorizzazione ed il concreto riscontro del tratto caratterizzante del tipo (sottoposizione a direttive) e di pressoché tutti gli altri indicatori (osservanza di orari predefiniti, retribuzione oraria della prestazione svolta; necessità di giustificare le assenze; godimento di ferie; pieno inserimento nell’assetto organizzativo dell’azienda) – esso si traduce in una laconica censura in ordine alla mancanza di allegazioni (quando il tema riguarda semmai la prova, una volta dedotta la natura subordinata), tra l’altro non meglio riportate nel motivo che si presenta, quindi, come del tutto generico. 6. Il quinto motivo è proposto per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 414, 416 e 115 c.p.c.; del CCNL Federculture; dell'articolo 22, comma 36, legge 724/1994. Oggetto dell’impugnazione sono le statuizioni del Tribunale e della Corte territoriale sull’inquadramento e sul calcolo delle differenzedi retribuzione. 6.1 Sotto il primo profilo, il Comune ha dedotto che non era mai stata dichiarata o provata una attività di «assistenza e di informazione turistica» e che le altre attività svolte dalle lavoratrici non integravano la «specializzazione polivalente o complessa» ovvero la maturazione «di una consolidata esperienza e una diversificazione nella propria specialità» richieste dal livello B2; anzi, le mansioni di custodia erano espressamente comprese nell'esemplificazione dell’inferiore livello A CCNL Federculture e quelle di biglietteria e di bookshop rientravano nel livello B. Sul punto, il Tribunale ha argomentato ritenendo che il requisito dell’esperienza e della diversificazione, di cui al livello poi riconosciuto, fosse integrato dal protrarsi per anni del lavoro e dallo svolgimento di varie funzioni, richiamando quelle di sorveglianza nei musei e di biglietteria «fino al» bookshop e all’accoglienza turistica. In proposito, è evidente che la mancanza di prova dello svolgimento di attività di assistenza ed informazione turistica impinge nella valutazione delle prove, ovverosia in un profilo proprio dell’apprezzamento di merito, di cui per giunta sfugge la decisività, visto che la sorveglianza, l’assegnazione a compiti di biglietteria e di bookshop già individuano profili diversi; ancora, è puramente affermato che la diversificazione di funzioni non sarebbe stata in sé sufficiente in assenza d’un ulteriore requisito, quello della complessità, mentre già nello stralcio della declaratoria riportato nel motivo, stante la disgiuntiva “o”, complessità ed esperienza/diversificazione sono intesi come autonomi requisiti di qualificazione. Il fatto poi che, secondo quanto si sostiene nel motivo, le lavoratrici Boni e Candi dovessero essere qualificate a livello A e Borello e Filippi al livello B1 esprime palesemente una diversa ricostruzione dei dati istruttori, come detto inammissibile in sede di legittimità, tra l’altro sulla base di limitati stralci di deposizioni e neppure del tutto univoche nel senso preteso dall’odierno ricorrente. 6.2 Quanto ai conteggi, il Comune li aveva contestati perché riferiti a periodi di lavoro, giorni di lavoro e giorni di ferie, in relazione ai quali, non essendovi stata allegazione di alcun genere, neppure poteva predicarsi un onere di contestazione. L’affermazione per cui non vi potesse essere contestazione perché i dettagli dei giorni lavorati, delle ferie e quant’altro fossero contenuti nei conteggi e non in allegazioni (contenute negli atti, sembra doversi intendere) è infondata. I conteggi di dettaglio hanno infatti una primaria rilevanza (v. per il rito del lavoro, Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n. 761) e vale altresì il principio per cui «in tema di domanda giudiziale, non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito» (Cass. 9 luglio 2018, n. 1791). La mera affermazione per cui i conteggi, di cui per giunta si riferisce una certa specificità, non avrebbero consentito repliche perché non trasfusi in allegazioni è, dunque, smentita dalla giurisprudenza di questa Corte. 6.3 Il medesimo motivo affronta, infine, il tema del cumulo di rivalutazione ed interessi, sostenendo che esso non avrebbe potuto essere applicato rispetto a debiti delle [OSCURATO:PERSONA], in base all’art. 22, co. 36, L. 724/1994. Anche tale profilo è infondato, in quanto il debito accertato deriva dall’accollo di un debito altrui, sicché il regime degli accessori resta quello del debito originario (sul principio, v. Cass. 20 maggio 1985, n. 3090) che, intercorrendo con ente economico e non con una pubblica amministrazione, nel senso stretto e proprio quale definito anche dall’art. 1, co. 2, d. lgs. 165/2001, rende possibile la maturazione di rivalutazione ed interessi in cumulo tra loro (Corte Costituzionale 2 novembre 2000, n. 459). 7. Il ricorso va quindi integralmente disatteso e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge. Ai
Sentenza Cassazione n. 35117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris