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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01185/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la sanzione inflitta nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt.476 e 482 cod. pen., confermando nel resto la sua condanna.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso proposto, con il quale si contesta il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, presentata nell'udienza in cui è stata definita la fase d'appello (il 10.02.2022), non è deducibile innanzi a questa Corte, in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di appello, che si è espresso chiaramente nel senso dell'insussistenza di un'attestazione dell'impossibilità dell'imputato a comparire in udienza.

3. Considerato, altresì, che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, sono inammissibili poiché sono stati oggetto di rinuncia in appello ed attengono non soltanto alla riqualificazione giuridica dei fatti, ma coinvolgono una diversa loro ricostruzione probatoria.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la sanzione inflitta nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt.476 e 482 cod. pen., confermando nel resto la sua condanna. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso proposto, con il quale si contesta il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, presentata nell'udienza in cui è stata definita la fase d'appello (il 10.02.2022), non è deducibile innanzi a questa Corte, in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di appello, che si è espresso chiaramente nel senso dell'insussistenza di un'attestazione dell'impossibilità dell'imputato a comparire in udienza. 3. Considerato, altresì, che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, sono inammissibili poiché sono stati oggetto di rinuncia in appello ed attengono non soltanto alla riqualificazione giuridica dei fatti, ma coinvolgono una diversa loro ricostruzione probatoria. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre
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