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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08322/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità delle ricorrenti per il reato di concorso in rapina impropria.

La Corte rilevava che le imputate/- ad eccezione della Fedele, che aveva insistito anche per l'accoglimento del motivo relativo alla riqualificazione della condotta (nella fattispecie prevista dall'art. 624 bis cod. pen.), avevano rinunciato a tutti i motivi sulla responsabilità.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Capodanno, che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello le ricorrenti non avrebbero rinunciato al motivo proposto in appello sulla qualificazione giuridica della condotta, che pertanto, in relazione alle stesse non sarebbe stato illegittimamente valutato; sul punto si ribadiva che la condotta aggressiva era stata posta in essere esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA], sicché per le altre ricorrenti sarebbe stata doverosa la riqualificazione.

2.1.2. La doglianza è manifestamente infondata per vari ordini di motivi.

In primo luogo - contrariamente a quanto dedotto - le ricorrenti non escludevano dalla rinuncia il motivo in ordine alla qualificazione giuridica della condotta.

Va detto tuttavia che la rinuncia non osta ad eventuali riqualificazioni sia perché i vizi della definizione giuridica delle condotte non richiedano accertamenti di merito, sia perché ai sensi dell'art 587 cod. pen. è possibile l'estensione dei motivi non personali ai concorrenti (la Fedele non aveva rinunciato al motivo sulla definizione giuridica).

Invero, come si confermerà anche nel seguito, trattando il ricorso proposto nell'interesse della Fedele, non vi sono margini per operare la invocata riqualificazione nella fattispecie del furto con strappo tenuto conto della chiara emersione, rilevata dai giudici di merito di entrambi i gradi, della commissione di violenza nei confronti della persona offesa consumata da tutte le ricorrenti (pag. 4 della sentenza impugnata e 9 della sentenza di primo grado).

Peraltro, tale ricostruzione del fatto non è rivisitabile, tenuto conto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, ovvero a quelli diretti a criticare la capacità dimostrativa delle prove.

3. Nell'interesse di tutte le ricorrenti proponeva ricorso per Cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

3.1. Per la sola Fedele si deduceva violazione di legge (artt. 192 e 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori della persona offesa: le dichiarazioni della persona offesa sarebbero contraddittorie e viziate da motivi di astio (che la Fusco serbava nei confronti dei familiari dell'ex marito); la condotta sulla base di tali dichiarazioni era stata illegittimamente inquadrata nella fattispecie della rapina impropria, piuttosto che in quella prevista dall'art.624 bis cod. pen. 3.2.1.

Si tratta di doglianze manifestamente infondate.Quanto alle censure proposte nei confronti della valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offeso: le stesse sono inammissibili in quanto sono stati espressamente rinunciati i motivi sulla responsabilità, ovvero quelli diretti a contestare il percorso argomentativo di valutazione delle prove poste alla base della ricostruzione del fatto e della sua attribuibilità alle ricorrenti.

Il fatto se si rinuncia ai motivi sulla responsabilitàg ) non può avere una ricostruzione diversa da quella effettuata dal primo giudice, anche se residua uno spazio per assegnare alla condotta rilevata una diversa definizione giuridica, sempre che tale operazione possa essere svolta a prescindere dalla valutazione della capacità dimostrativa delle prove.

Con riguardo all'invocata riqualifica - ovvero alla derubricazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 624 bis cod. pen. - il collegio riafferma che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, Sentenza n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281).

Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneuticheji giudici di merito - come emerge dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito - rilevavano che le prove indicavano con chiarezza che la violenza era stata diretta da tutte le ricorrenti nei confronti della vittima (pag. 4 della sentenza impugnata)...

3.2. Vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato il motivo di appello con il quale era stato evidenziato lo scarso valore dei beni sottratti; dunque sarebbe stata illegittimamente denegata la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. 3.2.1.

La doglianza è inammissibile.

La ricorrente aveva infatti rinunciato espressamente ai motivi sulla responsabilità, ovvero a contestare l'accertamento del fatto, sia in relazione al nucleo centrale della condotta, che alla sussistenza degli elementi circostanziali.

Il collegio ribadisce che le circostanze compongono il fatto, definendone anche gli elementi accessori: pertanto se si rinuncia ai motivi sulla responsabilità si interrompe la catena devolutiva non solo con riguardo all'accertamento del "nucleo centrale" della condotta, ma anche in relazione agli "eventi circostanziali".

Rimane in valutazione solo la "dosimetria" della pena, sicché, con riferimento alle circostanze, può essere contestata, ed eventualmente modificata, solo la variazione del quantum di pena inflitto in relazione al loro riconoscimento, o l'eventuale bilanciamento.

In materia si è già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 4, Sentenza n. 53340 del 24/11/2016; Castiglione, Rv. 268696 - 01); indirizzo confermato anche con specifico riferimento alla recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 6, Sentenza n. 54431 del 25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315 - 01).

Nel caso in esame la decisione in ordine al mancato riconoscimento della "circostanza" prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. deve dunque ritenersi coperta dal giudicato e non contestabile con il ricorso per cassazione. 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità delle ricorrenti per il reato di concorso in rapina impropria. La Corte rilevava che le imputate/- ad eccezione della Fedele, che aveva insistito anche per l'accoglimento del motivo relativo alla riqualificazione della condotta (nella fattispecie prevista dall'art. 624 bis cod. pen.), avevano rinunciato a tutti i motivi sulla responsabilità. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Capodanno, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello le ricorrenti non avrebbero rinunciato al motivo proposto in appello sulla qualificazione giuridica della condotta, che pertanto, in relazione alle stesse non sarebbe stato illegittimamente valutato; sul punto si ribadiva che la condotta aggressiva era stata posta in essere esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA], sicché per le altre ricorrenti sarebbe stata doverosa la riqualificazione. 2.1.2. La doglianza è manifestamente infondata per vari ordini di motivi. In primo luogo - contrariamente a quanto dedotto - le ricorrenti non escludevano dalla rinuncia il motivo in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. Va detto tuttavia che la rinuncia non osta ad eventuali riqualificazioni sia perché i vizi della definizione giuridica delle condotte non richiedano accertamenti di merito, sia perché ai sensi dell'art 587 cod. pen. è possibile l'estensione dei motivi non personali ai concorrenti (la Fedele non aveva rinunciato al motivo sulla definizione giuridica). Invero, come si confermerà anche nel seguito, trattando il ricorso proposto nell'interesse della Fedele, non vi sono margini per operare la invocata riqualificazione nella fattispecie del furto con strappo tenuto conto della chiara emersione, rilevata dai giudici di merito di entrambi i gradi, della commissione di violenza nei confronti della persona offesa consumata da tutte le ricorrenti (pag. 4 della sentenza impugnata e 9 della sentenza di primo grado). Peraltro, tale ricostruzione del fatto non è rivisitabile, tenuto conto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, ovvero a quelli diretti a criticare la capacità dimostrativa delle prove. 3. Nell'interesse di tutte le ricorrenti proponeva ricorso per Cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. Per la sola Fedele si deduceva violazione di legge (artt. 192 e 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità dei contenuti accusatori della persona offesa: le dichiarazioni della persona offesa sarebbero contraddittorie e viziate da motivi di astio (che la Fusco serbava nei confronti dei familiari dell'ex marito); la condotta sulla base di tali dichiarazioni era stata illegittimamente inquadrata nella fattispecie della rapina impropria, piuttosto che in quella prevista dall'art.624 bis cod. pen. 3.2.1. Si tratta di doglianze manifestamente infondate.Quanto alle censure proposte nei confronti della valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offeso: le stesse sono inammissibili in quanto sono stati espressamente rinunciati i motivi sulla responsabilità, ovvero quelli diretti a contestare il percorso argomentativo di valutazione delle prove poste alla base della ricostruzione del fatto e della sua attribuibilità alle ricorrenti. Il fatto se si rinuncia ai motivi sulla responsabilitàg ) non può avere una ricostruzione diversa da quella effettuata dal primo giudice, anche se residua uno spazio per assegnare alla condotta rilevata una diversa definizione giuridica, sempre che tale operazione possa essere svolta a prescindere dalla valutazione della capacità dimostrativa delle prove. Con riguardo all'invocata riqualifica - ovvero alla derubricazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 624 bis cod. pen. - il collegio riafferma che ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, Sentenza n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281). Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneuticheji giudici di merito - come emerge dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito - rilevavano che le prove indicavano con chiarezza che la violenza era stata diretta da tutte le ricorrenti nei confronti della vittima (pag. 4 della sentenza impugnata)... 3.2. Vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato il motivo di appello con il quale era stato evidenziato lo scarso valore dei beni sottratti; dunque sarebbe stata illegittimamente denegata la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. 3.2.1. La doglianza è inammissibile. La ricorrente aveva infatti rinunciato espressamente ai motivi sulla responsabilità, ovvero a contestare l'accertamento del fatto, sia in relazione al nucleo centrale della condotta, che alla sussistenza degli elementi circostanziali. Il collegio ribadisce che le circostanze compongono il fatto, definendone anche gli elementi accessori: pertanto se si rinuncia ai motivi sulla responsabilità si interrompe la catena devolutiva non solo con riguardo all'accertamento del "nucleo centrale" della condotta, ma anche in relazione agli "eventi circostanziali". Rimane in valutazione solo la "dosimetria" della pena, sicché, con riferimento alle circostanze, può essere contestata, ed eventualmente modificata, solo la variazione del quantum di pena inflitto in relazione al loro riconoscimento, o l'eventuale bilanciamento. In materia si è già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 4, Sentenza n. 53340 del 24/11/2016; Castiglione, Rv. 268696 - 01); indirizzo confermato anche con specifico riferimento alla recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 6, Sentenza n. 54431 del 25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315 - 01). Nel caso in esame la decisione in ordine al mancato riconoscimento della "circostanza" prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. deve dunque ritenersi coperta dal giudicato e non contestabile con il ricorso per cassazione. 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa del
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