CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22153/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni della Procuratrice Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezioneper il riesame, che in data 12/11/2025 ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari dello stesso Tribunale che il 22/10/2025 aveva disposto l’applicazione nei suoiconfronti della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli 110, 99comma 4, 628 comma 1 e 3 n. 1, cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ai danni di HilmiYoussef, nella prospettazione accusatoria avvicinato con la scusa di una sigaretta ed al quale,bloccandolo, spingendolo contro un muro e frugandogli nelle tasche, avevano sottratto unabanconota da 50 euro, poi caduta di dosso al [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’intervento della P.G.,sopraggiunta sul posto a seguito di telefonata della persona offesa al 112.2. Il ricorso è affidato a cinque motivi di impugnazione:2.1. violazione di legge e vizio di motivazione perché meramente apparente quanto allaritenuta sussistenza di gravi indizi del delitto di rapina. Ad avviso del ricorrente la motivazionedel Tribunale del riesame è meramente congetturale, non risultando alcun riscontro oggettivoche colleghi ad un atto di sottrazione violenta la banconota da 50 euro caduta al [OSCURATO:PERSONA]; lapersona offesa non ha avuto percezione diretta dell’arresto di quest’ultimo perché si trovava inuna via poco illuminata e distante, lì dove gli agenti avevano operato l’arresto dello [OSCURATO:PERSONA], emanca agli atti un verbale di rinvenimento della banconota.2.2. Vizio di motivazione in ordine alla configurazione del concorso di persone nel reato,non essendo ben ricostruita la sequenza dell’arresto dei due presunti correi, e nonostante ciòavendo il Tribunale riconosciuto il concorso di persone nel reato solo in base alla lorocompresenza sul posto;2.3. Violazione di legge, con riferimento all’art. 274 cod. proc. pen., e vizio dimotivazione in odine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari sulla base di una motivazionestereotipata senza alcun riferimento alla concretezza ed attualità di queste, desunte solo dallagravità dei reati contestati;2.4. Violazione di legge, con riferimento all’art. 275 cod. proc. pen., per essersiapplicata la custodia cautelare in carcere nonostante l’esiguità della somma di sole 50 eurosottratta alla persona offesa e senza alcuna motivazione in ordine alla possibilità di applicaremisura meno afflittiva, che sarebbe stata più proporzionata al fatto;2.5. Violazione dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., per non essere stato soddisfattol’obbligo di valutare la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari applicando misure alternativeal carcere.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché attengonoesclusivamente al merito della decisione impugnata.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di misurecautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 31553del 17/05/2017 Cc. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270628 – 01), in quanto alla Corte suprema spettail compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni chel'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllandola congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01).4. Nel caso in esame, con riferimento ai primi due motivi di ricorso, deve rilevarsi che ilprovvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato ariconoscere la gravità degli indizi a carico del ricorrente, soprattutto alla luce delle dichiarazionidella persona offesa che, come è noto, possono essere legittimamente poste anche da sole afondamento non solo del riconoscimento di gravi indizi di responsabilità, ma anchedell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suoracconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cuivengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,Bell'arte, Rv. 253214 - 01).In coerenza con tali principi, il Tribunale del riesame ha non illogicamente ritenuto chenessun elemento abbia smentito l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non solocon riferimento al concorso di entrambi gli indagati nell’aggressione ai danni dello stesso Youssef,ma anche con riferimento alla percezione, da parte di questo, dell’arresto dei predetti, essendostato bloccato prima lo [OSCURATO:PERSONA] e poi, dopo una breve fuga, il [OSCURATO:PERSONA], sicché ben poteva lapersona offesa assistere prima all’uno e poi all’altro. Peraltro, per quel che più rileva, il Tribunaleha anche evidenziato come l’attendibilità dello Youssef abbia ricevuto un riscontroparticolarmente significativo dal verbale di arresto, attestante il rinvenimento di una banconotadi 50 euro, caduta allo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di fuggire dalla P.G., trattandosi dibanconota corrispondente proprio a quella che la persona offesa aveva riferito essergli statasottratta dai suoi aggressori, quando poco prima aveva chiesto per telefono l’intervento dellaP.G.5. Anche con riferimento alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ed alla sceltadella misura adeguata al loro soddisfacimento, senza incorrere in vizio logico alcuno l’ordinanzaimpugnata ha desunto un elevato pericolo di reiterazione di condotte violente o della stessaspecie di quelle per cui si procede dalla personalità del ricorrente, così come emergentesoprattutto dai suoi plurimi precedenti penali per reati di furto in abitazione, porto abusivo diarmi, maltrattamenti e rissa, oltre che da una condanna ancora non definitiva per attipersecutori. Il Tribunale ha altresì evidenziato che il fatto contestato è successivo di appena unmese alla liberazione del [OSCURATO:PERSONA] dagli arresti domiciliari, mentre il ricorrente era sottopostoalla misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla P.G. e destinatario di un provvedimentodi sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni, ed in tal modo ha resoadeguatamente conto della valutazione di inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive diquella disposta, avendo non illogicamente ritenuto il Tribunale che il ricorrente “non sarebbe ingrado di rispettare autonomamente la misura applicata”.6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento,in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc.pen.Così deciso il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]