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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2025

Cassazione n. 18661/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11784/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] e C., titolare de “[OSCURATO:PERSONA] della Luna”, rappresentatoe difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzidi posta elettronica certificata indicati. -ricorrente- CONTRO Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] 2RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 45 -controricorrente - avverso la sentenza della Cortedi appello di Trieste n. 53/2022, depositata il 11/2/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la C apitaneria di porto di Trieste rilasciava alla società [OSCURATO:PERSONA], di cui era socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], un’area demaniale marittima per il mantenimento di un locale bar.

Il 4/11/2002 la direzione regionale e la società [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivevano un atto suppletivo avente per oggetto l’occupazione di un’ulteriore area demaniale marittima, allo scopo di realizzarvi n. 3aree attrezzate della balneazione. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C, chiedeva il rinnovo della concessione demaniale, nell’area Barcola-Trieste, in data 3/12/2004 per 6 anni, a decorrere dal 1/1/2005, quindi sino al 31/12/2011.

In data 21/6/2008 si verificava un incendio, con distruzione dello stabilimento.

Successivamente, in data 9/12/2008 vi era una mareggiata che provocava gravi danni alle strutture.

Il 23/4/2009 il Comune autorizzava il [OSCURATO:PERSONA] al ripristino dei locali danneggiati.

In data 21/5/2009 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la proroga, in proprio, non più quale legale rappresentante della società di persone. 3RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] la concessione veniva prorogata per un anno, fino al 31/12/2012, proprio in ragione della distruzione delle strutture a causa della mareggiata.

Con nota del 29/4/2011 il Comune chiedeva il pagamento del canone demaniale per gli anni 2009 e 2010, nella misura di euro 10.913,99.

Il 17/6/2011 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la rateazione, senza contestare gli importi richiesti.

Il 2/2/2012 il Comune di Trieste prorogava la concessione demaniale al 31/12/2012, prendendo però atto che la proroga veniva concessa, non più alla società [OSCURATO:PERSONA], ma a [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa individuale.

Il 26/11/2012 il Comune invitava il [OSCURATO:PERSONA] a quantificare il danno derivante dalla prima mareggiata, oltre che a pagare gli importi dei canoni dal2009 al 2012.

Il 21/2/2013 il Comune sollecitava ad asportare i materiali accumulatisi sul luogo della concessione a seguito delle mareggiate e dell’incendio, oltre che a pagare i canoni scaduti.

L’ente locale informava il [OSCURATO:PERSONA] che l’art. 34 - duodecies , del decreto-legge n.179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012, aveva determinato la proroga della concessione fino al 31/12/2020.

In data 30/4/2014 veniva notificata al concessionario la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione.

Con lettera del 1/9/2014 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la sospensione del procedimento di decadenza al fine di poter costituire un nuovo soggetto giuridico (la nuova società) alla quale poter cedere la concessione demaniale ai sensi dell’art.46 del cod. nav., richiedendo la proroga della concessione almeno fino al 31/12/2014. 4RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune invitava l’apposito servizio comunale ad assicurare al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di costituire altro soggetto giuridico per il subentro della concessione, di fatto sospendendo il procedimento di decadenza.

In data 10/10/2014 veniva accolta la richiesta di proroga della concessione.

Con la determinazione n.284 del 2015, notificata il 2/3/2015, il Comune di Trieste, dopo aver costatato che nessuna comunicazione era stata fatta circa la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e che i materiali accumulatisi dopo l’incendio e le mareggiate non erano stati asportati come più volte richiesto, pronunciava la decadenza della concessione demaniale n. 843/2004, ai sensi dell’art. 47 del cod. nav., dando atto di avere eseguito i lavori di pulizia, recinzione e altro per mettere in sicurezza i luoghi con una spesa complessiva di euro 3147,29.

Gli oneri concessori venivano determinati in euro 11.084,97 per il periodo 2009-2010, euro 10.983,08 per il periodo 2011-2012, euro 5549,91 per l’anno 2013, euro 5543,47 per anno 2014, per un totale di euro 33.161,43.

2. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava ricorso al Presidente della Repubblica, che lo rigettava in data 7/2/2017, reputandolo in parte inammissibile, con riferimento all’asserito errore nel calcolo del canone, spettante alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. Con atto di citazione del 20/9/2017 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva: 1) accertare e dichiarare che l’aumento del canone della concessione demaniale da euro 1000,00 a € 5000,00 annui era illegittim o , dovendo al contrario il canone essere dimezzato in conseguenza della distruzione dei beni che insistevano sulla zona oggetto di concessione; 2) dichiarare che la pretesa di euro 33.000,00, contenuta nel provvedimento di decadenza ex art.47 cod. nav., era 5RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio destituita di fondamento; 3) dichiarare che il provvedimento di decadenza doveva essere disapplicato, dovendo essere l’intera vicenda rivisitata alla luce della pretesa del canone effettivamente dovuto (nella misura dimidiata) e della concessione di un periodo di tempo adeguato agli investimenti; 4) dichiarare il provvedimento di decadenza nullo perché pronunciato dal dirigente del servizio, privo del relativo potere, con la determina, anziché dal sindaco; 5) dichiarare la responsabilità del Comune di Trieste per avere con colpa ignorato la distruzione dei beni e quintuplicato il canone concessorio; 6) dichiarare la responsabilità del Comune, con condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 250.000,00.

4. Il tribunale di Trieste, con sentenza n.278/2020, depositata il 19/6/2020, accoglieva solo parzialmente la domanda, riducendo il canone concessorio per il periodo 2009-2010 ad euro 5542,48, dovendo applicarsi le nuove tariffe di cui alla legge finanziaria del 2006, con dimidiazione del canone concessorio, per la mareggiata del dicembre del 2010.

Preliminarmente, il tribunale dava atto che la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 24/10/2007.

Quanto al provvedimento di decadenza, il tribunale osservava che l’incompetenza prospettata comportava la sola illegittimità di un provvedimento amministrativo, ma non anche l’inesistenza.

Tra l’altro, il provvedimento era stato adottato nel rispetto dell’art.107 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Quanto al merito, il tribunale evidenziava che la norma di riferimento per la dimidiazione del canone concessorio era il comma 251 dell’art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 296, che prevedeva la riduzione del canone, nella misura del 50%, in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità, che comportassero una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione. 6RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un atteggiamento inerte rispetto alle richieste di chiarimenti circa la prosecuzione del rapporto e l’esecuzione di interventi di risistemazione dell’area demaniale, nonostante le sollecitazioni del Comune.

Erano stati prodotti documenti nei quali il Comune insistentemente chiedeva di ripulire l’area dei materiali bruciati dall’incendio o danneggiati dalla mareggiata, oltre a chiedere di pagare i canoni e fornire informazioni sulla prosecuzione del rapporto concessorio.

Tra l’altro il [OSCURATO:PERSONA], prima del giudizio, non aveva mai chiesto la riduzione del canone, ma solo rateizzazioni.

Il Comune, peraltro, in occasione dell’atto di proroga avrebbe dovuto ridurre il canone della metà con riferimento agli anni 2009 e 2010, in applicazione dell’art.1, comma 251, della legge finanziaria 2007.

Per il tribunale, due anni (2009 e 2010) sarebbero stati più che sufficienti a consentire al [OSCURATO:PERSONA] di organizzarsi e tentare di trovare le risorse economiche per riavviare attività.

Non essendovi riuscito, avrebbe dovuto rinunciare a ulteriori proroghedella concessione.

Il permanere dello stato dei luoghi in situazione di abbandono per un tempo di fatto superiore a 6 anni era a lui imputabile.

Pertanto, l’unico canone da dimezzare era quello relativo agli anni 2009-2010, per complessivi euro 5542,48.

Era infondata la domanda di risarcimento dei danni per mancato guadagno in quanto il fatto non era imputabile al Comune.

Quest’ultimo, anzi, con atteggiamento di attesa nella pronuncia del provvedimento di decadenza aveva manifestato il fine di agevolare il [OSCURATO:PERSONA] nella prosecuzione del rapporto. 7RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

5. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.

5.1. Con il primo motivo d’appello si lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di mancata acquisizione del parere (obbligatorio e vincolante) dell’intendenza di finanza prima del provvedimento di decadenza ex art.26 del d.P.R. n. 328 del 1952.

5.2. Con il secondo motivo d’appello si deduceva l’omessa valutazione dell’avvenuta quintuplicazione del canone della concessione in luogo della dimidiazione, oltre che la concessa proroga solo di un anno.

5.3. Con il terzomotivo d’appello si contestava la determinazione del canone e la nullità della decadenza, deducendo di non aver mai ricevuto comunicazione di tale rideterminazione.

5.4. Con il quartomotivo si lamentava che il canone non pagato ammontava ad euro 1000,00 per ogni anno e non ad euro 5000,00 per ogni anno, come illegittimamente aumentato, su cui doveva essere operata la dimidiazione.

L’aumento del canone operato dal Comune il 28/1/2016 era ingiustificato.

Tra l’altro, il concessionario non svolgeva alcuna attività sul bene in concessione.

5.5. Con il quinto motivo si deduceva l’errata valutazione da parte del Comune di euro 33.000,00, mentre la somma doveva essere ridotta ad euro 3300,00

5.6. Con il sesto motivo l’appellante si doleva della circostanza che il canone non gli era stato ridotto, ma era stato aumentato cinquevolte, pur sapendo il Comune che non si svolgeva più alcuna attività economica nei luoghi oggetto di concessione.

5.7. Con il settimo motivo si deduceva il vizio di Ultrapetizione con riferimento alla declaratoria di nullità delle domande proposte dalla società, in quanto l’eccezione del Comune di Trieste non era stata rivolta nei confronti della società. 8RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

6. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 53/2022, depositata l’11 2022, accoglieva solo parzialmente l’appello, e, in parziale modifica della sentenza di prime cure, quantificava, con riferimento all’anno 2011, il canone concessorio in euro 2745,77, dovendosi tenere conto della mareggiata dell’anno 2010, con conseguente dimidiazione della somma dovuta.

6.1. [OSCURATO:PERSONA] chiariva, preliminarmente, che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era stato rigettato «per essere corretta e motivata la pronunciata decadenza ex art.47 cod. nav., dichiarandosi solo inammissibili le doglianze sul calcolo dei canoni non pagati per difetto di giurisdizione, materia riservata alla competenza del giudice ordinario».

Sempre preliminarmente, si chiariva che non sussisteva il lamentato vizio di ultrapetizione, in quanto competeva al giudice verificare anche d’ufficio la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso.

Residuavano, da ultimo, le doglianze inerenti all’ammontare del quantumdovuto per il canone di concessione.

Dopo la seconda mareggiata del dicembre 2010 e prima della scadenza prorogata al 31/12/2011, il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] domanda di rateazione, mentre il Comune aveva prospettato al concessionario la possibilità di procedere ad abbattimento del canone 2011-2012, ex art. 1, comma 251 della legge 296 del 2006.

Con la nota del 26/11/2012 il Comune aveva invitato il [OSCURATO:PERSONA] a quantificare i danni derivanti dalla mareggiata, ma tale richiesta era «rimasta poi per anni inspiegabilmente senza riscontro dal concessionario».

La Corte d’appello condivideva le argomentazioni del giudice di prime cure, nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto inerte rispetto alle 9RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio richieste di chiarimenti circa la prosecuzione del rapporto e l’esecuzione di interventi di risistemazione dell’area demaniale.

Il Comune, però, conosceva bene la situazione dei luoghi sicché era corretta la riduzione del canone della metà con riferimento agli anni 2009 e 2010.

La decisione del tribunale era «nella quasi totalità condivisibile», ma appariva al collegio censurabile esclusivamente laddove il primo giudice aveva limitato la riconosciuta dimidiazione solo agli anni 2009 e 2010, tenendo conto solo della prima mareggiata, senza valutare gli effetti successivi alla seconda mareggiata del dicembre 2010.

Pertanto, con riferimento all’anno 2011, il canone doveva essere ridotto ad euro 2745,77, pari ad euro 5491,54 : 2.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] E C., titolare de “[OSCURATO:PERSONA] della Luna”, depositando memoria scritta.

8. Ha resistito con controricorso il Comune di Trieste, depositando memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Anzitutto, si rileva che è passata in giudicato la questione in ordine al difetto di titolarità attiva del rapporto da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in quanto la relativa statuizione del tribunale è stata confermata dalla Corte d’appello (cfr. pagina 13 della sentenza di Corted’appello «Il settimo motivo è privo di pregio, non sussistendo il lamentato vizio di ultrapetizione posto che compete al giudice verificare e rilevare anche d’ufficio la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapportocontroverso»). 1.1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione delle 10RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio regole di giurisdizione esposte nel decisumdel ricorso straordinario al Capo dello Stato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

La sentenza della Corte d’appello ha ritenuto definitivamente coperta da giudicato la validità ed efficacia del provvedimento di decadenza, a seguito del rigetto del ricorso straordinario al Presidentedella Repubblica presentato dal [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza, sul punto, sarebbe «palesemente e macroscopicamente errata».

Ciò, in quanto, il Consiglio di Stato, nel suo parere, avrebbe osservato che doveva dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, in ordine all’asserito errato calcolo del canone e al suo omesso pagamento.

Sarebbe erronea l’affermazione della Corted’appello di Trieste di «ritenere coperta dal giudicato la validità ed efficacia del provvedimento di decadenza nella sua totalità».

Il provvedimento di decadenza poteva considerarsi coperto da giudicato «relativamente alle censure di competenza del giudice amministrativo, non certamente per quelle che rientrano nella competenza del giudice ordinario e sulle quali non vi è pronuncia e quindi non vi è giudicato».

Le censure sollevate con i motivi primo,secondo, terzo e quinto , attengono tutte -ad avviso del ricorrente - alla questione del canone e alla sua determinazione, oltre al suo dedotto mancato pagamento, rientrando tutte nella giurisdizione del giudice ordinario.

In particolare, con il terzo motivo d’appello il [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito di non aver mai ricevuto la comunicazione della rideterminazione del canone demaniale.

Si tratterebbe di un ulteriore profilo di nullità della decadenza per la mancanza di una valida comunicazione del provvedimento amministrativo presupposto. 11RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il quintomotivo d’appello il [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito che la pretesa non era di euro 33.000,00, ma di euro 3300,00; sicché, per una morosità di euro 3300,00 non poteva pronunciarsi decadenza.

Con il primo motivo d’appello l’attore aveva denunziato l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.

Sarebbe mancato il parere obbligatorio e vincolante dell’intendenza di finanza previsto dall’art.26 comma 2 del regolamento approvato con d.P.R. n. 328 del 1952.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia e comunque per mancanza di idonea motivazione, in particolare per motivazione contraddittoria, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

Con il quartomotivo d’appello il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la sentenza di prime cure erronea contraddittoria nella parte in cui ha accolto il capo domanda dell’attore, statuendo una riduzione del canone per il periodo gennaio 2009-2010 pari ad euro 5542,48.

Al contrario, il canone ammontava ad euro 1000,00 anni, mentre quello illegittimamente aumentato arrivava ad euro 5000,00 annui.

Doveva essere dimezzato, allora, il canone di euro 1000,00 e non quello aumentato di euro 5542,48.

Tale aumento non poteva essere consentito in assenza dell’operatività del concessionario.

La Corte d’appello non avrebbe pronunciato sulla domanda relativa alla individuazione dell’importo da dimezzare.

Il canone ammontava ad euro 1000,00 annui ed era questo il canone che doveva essere dimezzato, «per l’intero periodo e non solo per i treanni indicati».

3. Il primo motivo è inammissibile. 12RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

3.1. Il ricorrente si duole dell’erronea applicazione del giudicato formatosi sul rigetto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tuttavia, il ricorrente omette di trascrivere, almeno nei suoi aspetti salienti, il contenuto del provvedimento di natura giurisdizionale, del Presidente della Repubblica , che ha rigettato il ricorso straordinario.

4. Deve peraltro osservarsi che soltanto a partire dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, si è completato - in virtù, in particolare, di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del citato d.lgs. (secondo cui il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa") - il processo di completa "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario al Presidentedella Repubblica.

Ne consegue che solo le decisioni presidenziali adottate all'esito di ricorsi proposti a partire da tale data hanno natura giurisdizionale e sono suscettibili di passare in giudicato(Cass., sez.

L, 4/12/2023, n. 33799; Cass., sez. 3, 2/9/2013, n. 20054; Cass., Sez.U., 6/9/2013, n. 20569).

5. La Corte d’appello, sul punto, ha correttamente ritenuto sussistere il giudicato esclusivamente in ordine alla motivazione del provvedimento di decadenza [«avverso il detto provvedimento di decadenza (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), il quale venne rigettato per essere corretta e motivata alla pronuncia di decadenza ex art. 47 cod. nav., dichiarandosi sono inammissibili le doglianze sul calcolo dei canoni non pagati per difetto di giurisdizione, materia riservata alla competenza del giudice ordinario»].

Pertanto, la Corteterritoriale ha ritenuto, in modo corretto, che risultava «definitivamente “coperta da giudicato” la validità ed efficacia del provvedimento di decadenza, pronuncia definitiva cui è 13RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sottesa quella dell’an debeatur del canone applicato nel provvedimento indicato, con conseguente rigetto del primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di doglianza».

Del resto, il primo motivo d’appello era relativo all’assenza di acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell’intendenza di finanza.

Il secondomotivo atteneva alla quintuplicazione del canone della concessione in luogo del dimezzamento dello stesso oltre che per la concessione della proroga di un solo anno, insufficiente per ricostruire edammortizzare i rilevanti investimenti.

Il terzomotivo ineriva alla «nullità della decadenza» per omessa ricezione della comunicazione di tale rideterminazione.

Il quinto motivo riguardava la pretesa del Comune di euro 33.000,00, mentre non sarebbe stato possibile «pronunciare la decadenza della concessione per una morosità di euro 3300,00».

Il sesto motivo atteneva alla concessione di una mera proroga annuale insufficiente per ammortizzare gli investimenti.

Tutti motivi, come visto, sono conness i e collegati a provvedimento di decadenza che, però, è stato ritenuto legittimo, a seguito di presentazione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il settimomotivo è stato rigettato, in quanto il difetto di titolarità, attiva o passiva del rapporto poteva essere rilevato d’ufficio dal giudice. [OSCURATO:PERSONA] ha poi affrontato espressamente il profilo del quantum del canone di concessione, proprio in ragione della giurisdizione del giudice ordinario su tale questione.

6. Il secondomotivo è inammissibile. 14RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

6.1. La motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente, non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione delle argomentazioni logiche e giuridiche sottese alla decisione adottata. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito le ragioni per cui è stato applicato il canone di euro 5542,48, in luogo di quello di euro 1000,00. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha rilevato che l’aumento del canone è stato determinato dall’introduzione della legge n. 296 del 2006, che, peraltro, ha anche previsto il dimezzamento dell’importo in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità.

Si è osservato, infatti, che, a fronte della determinazione del canone da parte della PA, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a presentare «il 17/6/2011 domanda di rateazione» (cfr. pagina 13 della motivazione della sentenza della Corted’appello).

Inoltre, si è specificato che «il Comune di Trieste aveva allora prospettato al concessionario la possibilità di procedere ad abbattimento del “canone 2011-2012” ex art. 1 c. 251 L. 296/06 e con nota d.d. 26/11/2012 […] invitando [OSCURATO:PERSONA] a quantificare inoltre i danni della prima mareggiata, richiesta rimasta poi per anni inspiegabilmente senza riscontro dal concessionario ma che sottende comunque che in tale momento (novembre 2012) l’ente comunale era ben consapevole della situazione in essere e delle ragioni della medesima».

Pertanto, in motivazione si fa sempre riferimento al canone, come quantificato in base alle modifiche normative.

L’aumento del canone a seguito della legge finanziaria 2007 è avvenuto in via automatica, ed è stato applicato fino al provvedimento di decadenza della concessione, emesso in data 4/2/2015, notificato il 2/3/2015.

Ed infatti, il Comune di Trieste in data 29/4/2011 aveva inviato una nota quantificando il canone dovuto per gli anni 2009-2010 in 15RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio euro 10.913,99, di cui euro 5477,35 per il 2009 ed euro 5435,98 nel 2010. [OSCURATO:PERSONA], non ha mai contestato importo dei canoni, ma ha solo chiesto la rateazione degli stessi.

Del resto, nella sentenza di prime cure, confermata quasi integralmente dalla Corted’appello, si è evidenziato che «il [OSCURATO:PERSONA] ha assunto un atteggiamento decisamente inerte rispetto alle richieste di chiarimenti circa la prosecuzione del rapporto e l’esecuzione di interventi di risistemazione dell’area demaniale nonostante le sollecitazioni del Comune».

Del resto, il tribunale ha anche sottolineato che era vero «quanto affermato dal Comune circa il fatto che mai abbia richiesto prima di questo giudizio la riduzione del canone, ma solo rateizzazioni».

7. Deve osservarsi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass., Sez.U., n. 8053 del 2014).

Va da sé, dunque, che la declinata doglianza non si allinea al diritto vivente e non merita perciò alcun seguito. 16RG n. 11784/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M dichiara inammissibile ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11784/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] e C., titolare de “[OSCURATO:PERSONA] della Luna”, rappresentatoe difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzidi posta elettronica certificata indicati. -ricorrente- CONTRO Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] 2RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 45 -controricorrente - avverso la sentenza della Cortedi appello di Trieste n. 53/2022, depositata il 11/2/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la C apitaneria di porto di Trieste rilasciava alla società [OSCURATO:PERSONA], di cui era socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], un’area demaniale marittima per il mantenimento di un locale bar. Il 4/11/2002 la direzione regionale e la società [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivevano un atto suppletivo avente per oggetto l’occupazione di un’ulteriore area demaniale marittima, allo scopo di realizzarvi n. 3aree attrezzate della balneazione. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C, chiedeva il rinnovo della concessione demaniale, nell’area Barcola-Trieste, in data 3/12/2004 per 6 anni, a decorrere dal 1/1/2005, quindi sino al 31/12/2011. In data 21/6/2008 si verificava un incendio, con distruzione dello stabilimento. Successivamente, in data 9/12/2008 vi era una mareggiata che provocava gravi danni alle strutture. Il 23/4/2009 il Comune autorizzava il [OSCURATO:PERSONA] al ripristino dei locali danneggiati. In data 21/5/2009 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la proroga, in proprio, non più quale legale rappresentante della società di persone. 3RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] la concessione veniva prorogata per un anno, fino al 31/12/2012, proprio in ragione della distruzione delle strutture a causa della mareggiata. Con nota del 29/4/2011 il Comune chiedeva il pagamento del canone demaniale per gli anni 2009 e 2010, nella misura di euro 10.913,99. Il 17/6/2011 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la rateazione, senza contestare gli importi richiesti. Il 2/2/2012 il Comune di Trieste prorogava la concessione demaniale al 31/12/2012, prendendo però atto che la proroga veniva concessa, non più alla società [OSCURATO:PERSONA], ma a [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa individuale. Il 26/11/2012 il Comune invitava il [OSCURATO:PERSONA] a quantificare il danno derivante dalla prima mareggiata, oltre che a pagare gli importi dei canoni dal2009 al 2012. Il 21/2/2013 il Comune sollecitava ad asportare i materiali accumulatisi sul luogo della concessione a seguito delle mareggiate e dell’incendio, oltre che a pagare i canoni scaduti. L’ente locale informava il [OSCURATO:PERSONA] che l’art. 34 - duodecies , del decreto-legge n.179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012, aveva determinato la proroga della concessione fino al 31/12/2020. In data 30/4/2014 veniva notificata al concessionario la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione. Con lettera del 1/9/2014 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la sospensione del procedimento di decadenza al fine di poter costituire un nuovo soggetto giuridico (la nuova società) alla quale poter cedere la concessione demaniale ai sensi dell’art.46 del cod. nav., richiedendo la proroga della concessione almeno fino al 31/12/2014. 4RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune invitava l’apposito servizio comunale ad assicurare al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di costituire altro soggetto giuridico per il subentro della concessione, di fatto sospendendo il procedimento di decadenza. In data 10/10/2014 veniva accolta la richiesta di proroga della concessione. Con la determinazione n.284 del 2015, notificata il 2/3/2015, il Comune di Trieste, dopo aver costatato che nessuna comunicazione era stata fatta circa la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e che i materiali accumulatisi dopo l’incendio e le mareggiate non erano stati asportati come più volte richiesto, pronunciava la decadenza della concessione demaniale n. 843/2004, ai sensi dell’art. 47 del cod. nav., dando atto di avere eseguito i lavori di pulizia, recinzione e altro per mettere in sicurezza i luoghi con una spesa complessiva di euro 3147,29. Gli oneri concessori venivano determinati in euro 11.084,97 per il periodo 2009-2010, euro 10.983,08 per il periodo 2011-2012, euro 5549,91 per l’anno 2013, euro 5543,47 per anno 2014, per un totale di euro 33.161,43. 2. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava ricorso al Presidente della Repubblica, che lo rigettava in data 7/2/2017, reputandolo in parte inammissibile, con riferimento all’asserito errore nel calcolo del canone, spettante alla giurisdizione del giudice ordinario. 3. Con atto di citazione del 20/9/2017 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva: 1) accertare e dichiarare che l’aumento del canone della concessione demaniale da euro 1000,00 a € 5000,00 annui era illegittim o , dovendo al contrario il canone essere dimezzato in conseguenza della distruzione dei beni che insistevano sulla zona oggetto di concessione; 2) dichiarare che la pretesa di euro 33.000,00, contenuta nel provvedimento di decadenza ex art.47 cod. nav., era 5RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio destituita di fondamento; 3) dichiarare che il provvedimento di decadenza doveva essere disapplicato, dovendo essere l’intera vicenda rivisitata alla luce della pretesa del canone effettivamente dovuto (nella misura dimidiata) e della concessione di un periodo di tempo adeguato agli investimenti; 4) dichiarare il provvedimento di decadenza nullo perché pronunciato dal dirigente del servizio, privo del relativo potere, con la determina, anziché dal sindaco; 5) dichiarare la responsabilità del Comune di Trieste per avere con colpa ignorato la distruzione dei beni e quintuplicato il canone concessorio; 6) dichiarare la responsabilità del Comune, con condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 250.000,00. 4. Il tribunale di Trieste, con sentenza n.278/2020, depositata il 19/6/2020, accoglieva solo parzialmente la domanda, riducendo il canone concessorio per il periodo 2009-2010 ad euro 5542,48, dovendo applicarsi le nuove tariffe di cui alla legge finanziaria del 2006, con dimidiazione del canone concessorio, per la mareggiata del dicembre del 2010. Preliminarmente, il tribunale dava atto che la società era stata cancellata dal registro delle imprese il 24/10/2007. Quanto al provvedimento di decadenza, il tribunale osservava che l’incompetenza prospettata comportava la sola illegittimità di un provvedimento amministrativo, ma non anche l’inesistenza. Tra l’altro, il provvedimento era stato adottato nel rispetto dell’art.107 del d.lgs. n. 267 del 2000. Quanto al merito, il tribunale evidenziava che la norma di riferimento per la dimidiazione del canone concessorio era il comma 251 dell’art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 296, che prevedeva la riduzione del canone, nella misura del 50%, in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità, che comportassero una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione. 6RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un atteggiamento inerte rispetto alle richieste di chiarimenti circa la prosecuzione del rapporto e l’esecuzione di interventi di risistemazione dell’area demaniale, nonostante le sollecitazioni del Comune. Erano stati prodotti documenti nei quali il Comune insistentemente chiedeva di ripulire l’area dei materiali bruciati dall’incendio o danneggiati dalla mareggiata, oltre a chiedere di pagare i canoni e fornire informazioni sulla prosecuzione del rapporto concessorio. Tra l’altro il [OSCURATO:PERSONA], prima del giudizio, non aveva mai chiesto la riduzione del canone, ma solo rateizzazioni. Il Comune, peraltro, in occasione dell’atto di proroga avrebbe dovuto ridurre il canone della metà con riferimento agli anni 2009 e 2010, in applicazione dell’art.1, comma 251, della legge finanziaria 2007. Per il tribunale, due anni (2009 e 2010) sarebbero stati più che sufficienti a consentire al [OSCURATO:PERSONA] di organizzarsi e tentare di trovare le risorse economiche per riavviare attività. Non essendovi riuscito, avrebbe dovuto rinunciare a ulteriori proroghedella concessione. Il permanere dello stato dei luoghi in situazione di abbandono per un tempo di fatto superiore a 6 anni era a lui imputabile. Pertanto, l’unico canone da dimezzare era quello relativo agli anni 2009-2010, per complessivi euro 5542,48. Era infondata la domanda di risarcimento dei danni per mancato guadagno in quanto il fatto non era imputabile al Comune. Quest’ultimo, anzi, con atteggiamento di attesa nella pronuncia del provvedimento di decadenza aveva manifestato il fine di agevolare il [OSCURATO:PERSONA] nella prosecuzione del rapporto. 7RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 5. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. 5.1. Con il primo motivo d’appello si lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di mancata acquisizione del parere (obbligatorio e vincolante) dell’intendenza di finanza prima del provvedimento di decadenza ex art.26 del d.P.R. n. 328 del 1952. 5.2. Con il secondo motivo d’appello si deduceva l’omessa valutazione dell’avvenuta quintuplicazione del canone della concessione in luogo della dimidiazione, oltre che la concessa proroga solo di un anno. 5.3. Con il terzomotivo d’appello si contestava la determinazione del canone e la nullità della decadenza, deducendo di non aver mai ricevuto comunicazione di tale rideterminazione. 5.4. Con il quartomotivo si lamentava che il canone non pagato ammontava ad euro 1000,00 per ogni anno e non ad euro 5000,00 per ogni anno, come illegittimamente aumentato, su cui doveva essere operata la dimidiazione. L’aumento del canone operato dal Comune il 28/1/2016 era ingiustificato. Tra l’altro, il concessionario non svolgeva alcuna attività sul bene in concessione. 5.5. Con il quinto motivo si deduceva l’errata valutazione da parte del Comune di euro 33.000,00, mentre la somma doveva essere ridotta ad euro 3300,00 5.6. Con il sesto motivo l’appellante si doleva della circostanza che il canone non gli era stato ridotto, ma era stato aumentato cinquevolte, pur sapendo il Comune che non si svolgeva più alcuna attività economica nei luoghi oggetto di concessione. 5.7. Con il settimo motivo si deduceva il vizio di Ultrapetizione con riferimento alla declaratoria di nullità delle domande proposte dalla società, in quanto l’eccezione del Comune di Trieste non era stata rivolta nei confronti della società. 8RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 53/2022, depositata l’11 2022, accoglieva solo parzialmente l’appello, e, in parziale modifica della sentenza di prime cure, quantificava, con riferimento all’anno 2011, il canone concessorio in euro 2745,77, dovendosi tenere conto della mareggiata dell’anno 2010, con conseguente dimidiazione della somma dovuta. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] chiariva, preliminarmente, che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era stato rigettato «per essere corretta e motivata la pronunciata decadenza ex art.47 cod. nav., dichiarandosi solo inammissibili le doglianze sul calcolo dei canoni non pagati per difetto di giurisdizione, materia riservata alla competenza del giudice ordinario». Sempre preliminarmente, si chiariva che non sussisteva il lamentato vizio di ultrapetizione, in quanto competeva al giudice verificare anche d’ufficio la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso. Residuavano, da ultimo, le doglianze inerenti all’ammontare del quantumdovuto per il canone di concessione. Dopo la seconda mareggiata del dicembre 2010 e prima della scadenza prorogata al 31/12/2011, il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] domanda di rateazione, mentre il Comune aveva prospettato al concessionario la possibilità di procedere ad abbattimento del canone 2011-2012, ex art. 1, comma 251 della legge 296 del 2006. Con la nota del 26/11/2012 il Comune aveva invitato il [OSCURATO:PERSONA] a quantificare i danni derivanti dalla mareggiata, ma tale richiesta era «rimasta poi per anni inspiegabilmente senza riscontro dal concessionario». La Corte d’appello condivideva le argomentazioni del giudice di prime cure, nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto inerte rispetto alle 9RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio richieste di chiarimenti circa la prosecuzione del rapporto e l’esecuzione di interventi di risistemazione dell’area demaniale. Il Comune, però, conosceva bene la situazione dei luoghi sicché era corretta la riduzione del canone della metà con riferimento agli anni 2009 e 2010. La decisione del tribunale era «nella quasi totalità condivisibile», ma appariva al collegio censurabile esclusivamente laddove il primo giudice aveva limitato la riconosciuta dimidiazione solo agli anni 2009 e 2010, tenendo conto solo della prima mareggiata, senza valutare gli effetti successivi alla seconda mareggiata del dicembre 2010. Pertanto, con riferimento all’anno 2011, il canone doveva essere ridotto ad euro 2745,77, pari ad euro 5491,54 : 2. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] E C., titolare de “[OSCURATO:PERSONA] della Luna”, depositando memoria scritta. 8. Ha resistito con controricorso il Comune di Trieste, depositando memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Anzitutto, si rileva che è passata in giudicato la questione in ordine al difetto di titolarità attiva del rapporto da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in quanto la relativa statuizione del tribunale è stata confermata dalla Corte d’appello (cfr. pagina 13 della sentenza di Corted’appello «Il settimo motivo è privo di pregio, non sussistendo il lamentato vizio di ultrapetizione posto che compete al giudice verificare e rilevare anche d’ufficio la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapportocontroverso»). 1.1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione delle 10RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio regole di giurisdizione esposte nel decisumdel ricorso straordinario al Capo dello Stato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». La sentenza della Corte d’appello ha ritenuto definitivamente coperta da giudicato la validità ed efficacia del provvedimento di decadenza, a seguito del rigetto del ricorso straordinario al Presidentedella Repubblica presentato dal [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, sul punto, sarebbe «palesemente e macroscopicamente errata». Ciò, in quanto, il Consiglio di Stato, nel suo parere, avrebbe osservato che doveva dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, in ordine all’asserito errato calcolo del canone e al suo omesso pagamento. Sarebbe erronea l’affermazione della Corted’appello di Trieste di «ritenere coperta dal giudicato la validità ed efficacia del provvedimento di decadenza nella sua totalità». Il provvedimento di decadenza poteva considerarsi coperto da giudicato «relativamente alle censure di competenza del giudice amministrativo, non certamente per quelle che rientrano nella competenza del giudice ordinario e sulle quali non vi è pronuncia e quindi non vi è giudicato». Le censure sollevate con i motivi primo,secondo, terzo e quinto , attengono tutte -ad avviso del ricorrente - alla questione del canone e alla sua determinazione, oltre al suo dedotto mancato pagamento, rientrando tutte nella giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, con il terzo motivo d’appello il [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito di non aver mai ricevuto la comunicazione della rideterminazione del canone demaniale. Si tratterebbe di un ulteriore profilo di nullità della decadenza per la mancanza di una valida comunicazione del provvedimento amministrativo presupposto. 11RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il quintomotivo d’appello il [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito che la pretesa non era di euro 33.000,00, ma di euro 3300,00; sicché, per una morosità di euro 3300,00 non poteva pronunciarsi decadenza. Con il primo motivo d’appello l’attore aveva denunziato l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Sarebbe mancato il parere obbligatorio e vincolante dell’intendenza di finanza previsto dall’art.26 comma 2 del regolamento approvato con d.P.R. n. 328 del 1952. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia e comunque per mancanza di idonea motivazione, in particolare per motivazione contraddittoria, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.». Con il quartomotivo d’appello il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la sentenza di prime cure erronea contraddittoria nella parte in cui ha accolto il capo domanda dell’attore, statuendo una riduzione del canone per il periodo gennaio 2009-2010 pari ad euro 5542,48. Al contrario, il canone ammontava ad euro 1000,00 anni, mentre quello illegittimamente aumentato arrivava ad euro 5000,00 annui. Doveva essere dimezzato, allora, il canone di euro 1000,00 e non quello aumentato di euro 5542,48. Tale aumento non poteva essere consentito in assenza dell’operatività del concessionario. La Corte d’appello non avrebbe pronunciato sulla domanda relativa alla individuazione dell’importo da dimezzare. Il canone ammontava ad euro 1000,00 annui ed era questo il canone che doveva essere dimezzato, «per l’intero periodo e non solo per i treanni indicati». 3. Il primo motivo è inammissibile. 12RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 3.1. Il ricorrente si duole dell’erronea applicazione del giudicato formatosi sul rigetto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia, il ricorrente omette di trascrivere, almeno nei suoi aspetti salienti, il contenuto del provvedimento di natura giurisdizionale, del Presidente della Repubblica , che ha rigettato il ricorso straordinario. 4. Deve peraltro osservarsi che soltanto a partire dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, si è completato - in virtù, in particolare, di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del citato d.lgs. (secondo cui il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa") - il processo di completa "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario al Presidentedella Repubblica. Ne consegue che solo le decisioni presidenziali adottate all'esito di ricorsi proposti a partire da tale data hanno natura giurisdizionale e sono suscettibili di passare in giudicato(Cass., sez. L, 4/12/2023, n. 33799; Cass., sez. 3, 2/9/2013, n. 20054; Cass., Sez.U., 6/9/2013, n. 20569). 5. La Corte d’appello, sul punto, ha correttamente ritenuto sussistere il giudicato esclusivamente in ordine alla motivazione del provvedimento di decadenza [«avverso il detto provvedimento di decadenza (ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), il quale venne rigettato per essere corretta e motivata alla pronuncia di decadenza ex art. 47 cod. nav., dichiarandosi sono inammissibili le doglianze sul calcolo dei canoni non pagati per difetto di giurisdizione, materia riservata alla competenza del giudice ordinario»]. Pertanto, la Corteterritoriale ha ritenuto, in modo corretto, che risultava «definitivamente “coperta da giudicato” la validità ed efficacia del provvedimento di decadenza, pronuncia definitiva cui è 13RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sottesa quella dell’an debeatur del canone applicato nel provvedimento indicato, con conseguente rigetto del primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di doglianza». Del resto, il primo motivo d’appello era relativo all’assenza di acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell’intendenza di finanza. Il secondomotivo atteneva alla quintuplicazione del canone della concessione in luogo del dimezzamento dello stesso oltre che per la concessione della proroga di un solo anno, insufficiente per ricostruire edammortizzare i rilevanti investimenti. Il terzomotivo ineriva alla «nullità della decadenza» per omessa ricezione della comunicazione di tale rideterminazione. Il quinto motivo riguardava la pretesa del Comune di euro 33.000,00, mentre non sarebbe stato possibile «pronunciare la decadenza della concessione per una morosità di euro 3300,00». Il sesto motivo atteneva alla concessione di una mera proroga annuale insufficiente per ammortizzare gli investimenti. Tutti motivi, come visto, sono conness i e collegati a provvedimento di decadenza che, però, è stato ritenuto legittimo, a seguito di presentazione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il settimomotivo è stato rigettato, in quanto il difetto di titolarità, attiva o passiva del rapporto poteva essere rilevato d’ufficio dal giudice. [OSCURATO:PERSONA] ha poi affrontato espressamente il profilo del quantum del canone di concessione, proprio in ragione della giurisdizione del giudice ordinario su tale questione. 6. Il secondomotivo è inammissibile. 14RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6.1. La motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente, non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione delle argomentazioni logiche e giuridiche sottese alla decisione adottata. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito le ragioni per cui è stato applicato il canone di euro 5542,48, in luogo di quello di euro 1000,00. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha rilevato che l’aumento del canone è stato determinato dall’introduzione della legge n. 296 del 2006, che, peraltro, ha anche previsto il dimezzamento dell’importo in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità. Si è osservato, infatti, che, a fronte della determinazione del canone da parte della PA, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a presentare «il 17/6/2011 domanda di rateazione» (cfr. pagina 13 della motivazione della sentenza della Corted’appello). Inoltre, si è specificato che «il Comune di Trieste aveva allora prospettato al concessionario la possibilità di procedere ad abbattimento del “canone 2011-2012” ex art. 1 c. 251 L. 296/06 e con nota d.d. 26/11/2012 […] invitando [OSCURATO:PERSONA] a quantificare inoltre i danni della prima mareggiata, richiesta rimasta poi per anni inspiegabilmente senza riscontro dal concessionario ma che sottende comunque che in tale momento (novembre 2012) l’ente comunale era ben consapevole della situazione in essere e delle ragioni della medesima». Pertanto, in motivazione si fa sempre riferimento al canone, come quantificato in base alle modifiche normative. L’aumento del canone a seguito della legge finanziaria 2007 è avvenuto in via automatica, ed è stato applicato fino al provvedimento di decadenza della concessione, emesso in data 4/2/2015, notificato il 2/3/2015. Ed infatti, il Comune di Trieste in data 29/4/2011 aveva inviato una nota quantificando il canone dovuto per gli anni 2009-2010 in 15RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio euro 10.913,99, di cui euro 5477,35 per il 2009 ed euro 5435,98 nel 2010. [OSCURATO:PERSONA], non ha mai contestato importo dei canoni, ma ha solo chiesto la rateazione degli stessi. Del resto, nella sentenza di prime cure, confermata quasi integralmente dalla Corted’appello, si è evidenziato che «il [OSCURATO:PERSONA] ha assunto un atteggiamento decisamente inerte rispetto alle richieste di chiarimenti circa la prosecuzione del rapporto e l’esecuzione di interventi di risistemazione dell’area demaniale nonostante le sollecitazioni del Comune». Del resto, il tribunale ha anche sottolineato che era vero «quanto affermato dal Comune circa il fatto che mai abbia richiesto prima di questo giudizio la riduzione del canone, ma solo rateizzazioni». 7. Deve osservarsi che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass., Sez.U., n. 8053 del 2014). Va da sé, dunque, che la declinata doglianza non si allinea al diritto vivente e non merita perciò alcun seguito. 16RG n. 11784/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo. P.Q.M dichiara inammissibile ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liqui
Sentenza Cassazione n. 18661/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris