CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30100 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione - già [OSCURATO:PERSONA] per azioni- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 101/01/20, depositata in data 4 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - già [OSCURATO:PERSONA] per azioni- propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, cori cui la Commissione Tributaria regionale del Veneto aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 614/06/2015 della Commissione Tributaria provinciale di Venezia che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi della contribuente avverso avvisi di pagamento con i quali l'Agenzia aveva recuperato, in relazione agli anni 2007-2009, le accise sull'energia elettrica, oltre interessi, con irrogazione delle sanzioni, sul presupposto che la contribuente avesse fruito indebitamente dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995 (TUA), avendo la società acquistato energia elettrica da altri produttori rivendendola successivamente; - l'Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000 per avere la CTR ritenuto legittimi gli inviti di pagamento negando fV\ il legittimo affidamento della società sul presupposto del comportamento della stessa non linea con il quadro normativo in materia e della mancata richiesta di interpello rivolta all'Amministrazione. Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che, nel caso di specie, si era consolidato il legittimo affidamento della società contribuente avendo in più occasioni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli confermato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era un'impresa di autoproduzione e che l'energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili e consumata dai propri consorziati, era esente dall'imposta erariale di consumo e dall'accisa. Sotto altro profilo denuncia la erronea esclusione del legittimo affidamento di cui all'art. 10 della legge n. 212/2000 in base alla mancata presentazione della domanda di interpello di cui all'art. 11 della medesima legge. 2.11 motivo è inammissibile. 3.Premesso «In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale» (Cass.n. 18863 del 2020); ed ancora: «In tenia di accise, le società consortili costituite per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, dei d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati» (Cass. n. 26142 del 2019; in senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020; Cass., sez. 6-5, n. 6122/2022) nella specie, il primo profilo della censura non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata„ fondata sulla circostanza di fatto secondo cui doveva escludersi la violazione del principio di buona fede e affidamento, in quanto la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessata, in occasione dell'istanza per il rilascio della licenza di esercizio di attività, di produrre l'energia elettrica esclusivamente con il «proprio impianto di produzione a biogas» era stata sospettata dall'Ufficio di Venezia - Mestre a fronte di un successivo fax del 22 luglio 2003 e nota dell'Il agosto 2003, nei quali la contribuente aveva precisato che l'energia elettrica distribuita ai propri soci veniva prodotta anche nella [OSCURATO:PERSONA] in Svizzera. Da qui la considerazione del giudice di appello secondo cui più che un legittimo affidamento in capo all'odierna società sembra[va] ravvisarsi la messa in pratica di molti tentativi di figurare il possesso dei requisiti necessari per potersi giovare dei benefici fiscali in tema di esenzione dell'accisa. (v. in una fattispecie analoga tra le stesse parti, Cass. n. 8378 del 2021); Anche la censura sotto il profilo della asserita esclusione del legittimo affidamento per mancata presentazione di domanda di interpello ex art. 11 cit. non è attinente al decisum, avendo la CTR fatto riferimento a tale procedura soltanto per evidenziare che qualora fosse stata attivata e la risposta dell'Amministrazione all'interpello fosse stata nel senso di escludere la società dal pagamento delle accise sull'energia elettrica da essa commercializzata, allora si sarebbe integrato certamente il legittimo affidamento sull'esistenza di un riconoscimento ad usufruire dell'esenzione richiesta. Ciò evidentemente in quanto a nessuno dei provvedimenti autorizzativi ottenuti dalla società poteva riconoscersi la natura di risposta ad interpello ex art.11 Legge n.212 del 2000. 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis