CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 07496/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. e rileva l'inutilizzabilità della testimonianza dell'appuntato Mazza, escusso pur avendo omesso il P.m. il deposito nei termini di legge della propria lista testimoniale - sono manifestamente infondate. E ciò alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (si veda per tutte Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnolfo, Rv. 273643). Rilevato che le doglianze di cui al secondo motivo di impugnazione - nel quale si deduce violazione dell'art. 62-bis in relazione all'art. 133 cod. pen. e si rileva che i Giudici di appello non hanno considerato quanto dedotto con i motivi di appello, ossia che la persona offesa, oltre a non aver subito alcun danno, risulta non avere patito alcuna sensazione di pericolo - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (nella quale si fa leva, oltre che sui plurimi precedenti penali, sul contesto di estrema pericolosità del fermo dell'imputato - sorpreso all'inseguimento di altra persona mentre brandiva il coltello - che rende del tutto trascurabile il valore che la difesa pretende di assegnare al suo comportamento remissivo all'ordine di gettare il coltello). Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata (si vedano pagine 2 e 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.