CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 31899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Militare [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VITERBO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 4 maggio 2022, il Tribunale Militare di Roma assolveva Carlo ESPOSITO dalla imputazione di truffa militare continuata aggravata perché il fatto non costituisce reato. Si contestava all'imputato, 1° Milo effettivo presso la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Viterbo (Comando aeroporto), di avere, con artifizi e raggiri, consistiti nell'allontanarsi senza autorizzazione dalla sede di lavoro ovvero nel non presentarsi senza autorizzazione presso detta sede durante parte della giornata lavorativa, prestato un orario effettivo di servizio inferiore rispetto a quello per il quale era stato retribuito (rappresentato negli statini estratti dal sistema c.d. PERSEO e sottoscritti dal dichiarante), così conseguendo un ingiusto profitto, con pari danno dell'[OSCURATO:PERSONA] (quantificato in 114,65 euro al lordo dell'imposizione fiscale), rappresentato dalla percezione della retribuzione per complessive 5 ore e 41 minuti in cui egli non era stato presente presso il Reparto di appartenenza nei giorni e negli orari indicati nella tabella incorporata nel capo d'imputazione. Accertato, tramite l'istruttoria dibattimentale, che la procedura di registrazione degli ingressi nella e delle uscite dalla [OSCURATO:PERSONA] prevedeva una doppia registrazione e, in particolare, una al momento dell'accesso in caserma tramite il sistema GPPA e l'altra, attraverso la CMD ([OSCURATO:PERSONA]), che consentiva la determinazione delle ore lavorative effettivamente svolte, con la conseguente retribuzione spettante, il Giudice di primo grado reputava credibile la ricostruzione fornita dall'imputato, ritenendo di non poter escludere che il predetto, presupponendo di aver correttamente utilizzato la propria CMD per segnare il reale orario di lavoro, avesse successivamente omesso, per negligenza, o, comunque, in buona fede, di registrare, a distanza di tempo, nello statino CRONO la temporanea interruzione del servizio, non essendo in grado di ricordare e verificare la effettiva corrispondenza dei dati riportati rispetto a quanto accaduto. 2. Con sentenza resa in data 18 gennaio 2023, la Corte di appello Militare, investita dalla impugnazione proposta dal Pubblico ministero e disposta, su sua richiesta, rinnovazione istruttoria dibattimentale, dichiarava Carlo ESPOSITO responsabile del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., ritenute prevalenti sulle aggravanti e unificati dalla continuazione gli episodi criminosi, lo condannava alla pena di sei mesi e cinque giorni di reclusione militare e a quella accessoria della rimozione dal grado. Subordinava il beneficio della sospensione condizionale della pena alla restituzione delle somme oggetto di profitto nei confronti dell'Amministrazione militare. La Corte di merito riteneva che, in esito alla integrazione istruttoria disposta mediante l'esame dei testi MINO e CEROFOLINI, fosse stato risolto e fugato ogni possibile ragionevole dubbio in ordine alle modalità di condotta dell'imputato e alla consapevolezza, da parte del medesimo, della mancata registrazione, da parte del sistema CRONO, delle interruzioni del servizio nelle giornate in contestazione. Dalle dichiarazioni dei due testi era emerso, infatti, come dato certo, che la mancata registrazione, da parte del sistema CRONO, dell'interruzione e della ripresa del servizio mediante utilizzo della tessera CMD in dotazione al dipendente - in conseguenza sia di un'eventuale défaillance del sistema elettronico informatico, sia di un contingente mancato funzionamento della tessera - avrebbe potuto e dovuto essere agevolmente rilevata dal diretto interessato, perché evidenziata sia dal video della postazione c.d. stand alone eventualmente utilizzata, sia dal computer fisso nel caso (statisticamente più frequente) di utilizzo del dispositivo per la lettura delle tessere CMD abbinato alla propria postazione di lavoro: più precisamente, mediante un alert visivo rosso in corrispondenza del messaggio segnalante l'anomalia, nel primo caso, e mediante una scritta a video e un messaggio vocale registrato, nel secondo caso. Solo, quindi, un atteggiamento totalmente e ingiustificatamente distratto da parte dell'imputato che non si sarebbe mai avveduto di tali segnali sia nell'interrompere che nel riprendere il servizio, avrebbe potuto avvalorare la tesi di una mancata consapevolezza, da parte del medesimo, della mancata registrazione del dato: circostanza che, ad avviso della Corte militare, era da ritenersi del tutto inverosimile. Risultavano, in conclusione, pienamente provati, anche sulla base di ulteriori argomenti di natura logica, gli elementi costitutivi del reato di truffa. 3. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando i seguenti tre motivi. 3.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illogicità. Palese la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, atteso che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale aveva riguardato (anche) l'escussione di testi mai sentiti in primo grado. La rinnovazione andava considerata illegittima anche perché alcuni militari addetti al sistema di rilevazione erano già stati sentiti in primo grado, sicché non poteva ravvisarsi l'assoluta necessità dell'integrazione richiesta dal Pubblico ministero. Ad esempio, il teste RICCIO aveva già riferito che la CMD dell'imputato era malfunzionante e che per tale ragione occorreva controfirmare la dichiarazione nel sistema PERSEO al fine della liquidazione della retribuzione. Inoltre, manifestamente illogico era affermare, da un lato, che l'istruttoria dibattimentale di primo grado avesse sciolto ogni dubbio sull'attendibilità, anche oraria, dei dati e dei movimenti registrati dal sistema GPPA posto all'ingresso della Scuola e del sistema CRONO, sulla cui base veniva conteggiato l'effettivo orario di servizio prestato; e, dall'altro, ritenere assolutamente necessaria ai fini del decidere l'integrazione istruttoria disposta.3.2. Vizio di motivazione e contrasto con l'art. 533 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di appello, ritenendo di dover riformare la sentenza assolutoria, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che avevano reso le proprie dichiarazioni nel giudizio di primo grado. Ciò non essendo stato fatto, la sentenza di condanna doveva considerarsi emessa in contrasto con la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 545- bis cod. proc. pen. Siccome la Corte di merito aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinandola alla restituzione delle somme compendio di truffa, ben avrebbe potuto sostituire la condanna anche con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria della specie corrispondente determinata ai sensi dell'art. 56-quater I. n. 689/81. Nulla di questo si evinceva dalla lettura della sentenza impugnata, sicché, anche in tal caso, risultava violata la legge penale. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha fatto pervenire memoria datata 5 giugno 2023, con la quale, dopo aver dato atto che il proprio assistito aveva effettuato il versamento in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'importo di 114,65 euro, cui era subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, insiste nel sostenere la fondatezza del motivo attinente alla violazione dell'art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., ribadendo la richiesta di annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto, essendo fondati gli assorbenti motivi (il primo e il secondo), dedotti in rito, con cui si lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 2. Il tema introdotto dal ricorrente suggerisce di esaminare, in sintesi e per quel che qui rileva, i contenuti e gli effetti della modifica normativa operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "riforma Orlando") sul testo dell'art. 603 cod. proc. pen. L'art. 1, comma 58, della legge citata ha inserito nell'art. 603 un nuovo comma 3-bis, che così recita: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Il legislatore si è mosso in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro di principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze Dasgupta (n. 27620 del 28/4/2016, Rv. 267487) e Patalano (n. 18620 del 19/1/2017, Rv. 269785), limitando l'obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l'epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia, invece, una decisione di condanna (nel qual caso, la rinnovazione va posta in relazione con i meccanismi di funzionamento propri delle ordinarie regole di ammissione della prova indicate dall'art. 603, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.). È stato precisato da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 8/4/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430, che l'effetto espansivo del principio di immediatezza nel giudizio di appello determinato dall'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa opera senza che alcuna distinzione al riguardo possa evincersi dal testo normativo a seconda che l'atto di impugnazione si innesti su un giudizio ordinario o abbreviato. È stato, inoltre, affermato - nella medesima decisione - che la formulazione del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 va inquadrata all'interno di un più ampio contesto normativo che, non solo, impone al soggetto impugnante una specifica delineazione dei temi oggetto del contraddittorio, ma, al contempo, mira ad un sensibile rafforzamento del controllo sulla specificità dei motivi di appello nei termini richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen. e, prima ancora, della stessa sostanza argomentativa della decisione di primo grado. Detto nuovo quadro normativo - risultante dai numerosi innesti operati per effetto della legge n. 103 del 2017 - non impone affatto, tuttavia, di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. L'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che porterebbe ad un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali (riproducendo, nella sostanza, un "secondo" primo giudizio) -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve, pertanto, concludersi che il giudice d'appello è obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni specificamente prospettate dal pubblico ministero impugnante - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna" (vedi, ancora, sul punto, Sez. U, n. 14800/2018, cit.; vedi, inoltre, le successive Sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050; Sez. 3, n. 16444 del 4/2/2020, C., Rv. 279425). 3. La disposizione in esame, così come interpretata da questa Corte, non è stata rispettata né dal Pubblico ministero appellante, né dai giudici del gravame. 3.1. Il primo, pur avendo stigmatizzato, se non altro implicitamente, l'erronea valutazione, da parte del Tribunale Militare, delle dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato, in termini di credibilità, non ha ritenuto di dover richiedere la rinnovazione di quella prova dichiarativa, con ciò ponendosi in contrasto con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493). Va, inoltre, rilevato che il P.M. appellante non ha neppure indicato le ulteriori prove dichiarative da riassumere, in quanto corroboranti la versione dell'imputato e, quindi, apprezzate come fonti di prova concorrenti a determinare l'epilogo assolutorio. L'atto di appello, in sostanza, è stato impostato dall'Organo dell'accusa in funzione delle modalità di rinnovazione istruttoria dibattimentale disciplinate dal comma 1 dell'art. 603, e non da quelle del comma 3-bis, che, invece, si imponevano, nel caso di specie. 3.2. La Corte di secondo grado, dal canto suo, ha seguito la scia del Pubblico ministero appellante, eludendo in toto la necessità di applicazione del disposto già richiamato ed emettendo l'ordinanza che qui di seguito si riporta testualmente: "La Corte, ritenuto assolutamente necessario ai fini del decidere, ex art. 603 c.p.p., accertare quali fossero le modalità di rilevazione e percezione, anche da parte del diretto interessato, nei casi di eventuale malfunzionamento della tessera CMD utilizzata per le registrazioni sul sistema 'CRONO', DISPONE l'audizione del Capo della Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo o di altra persona maggiormente in grado di riferire in ordine a tali circostanze, da individuarsi a cura dell'Ufficio del Procuratore generale, cui viene affidata anche la relativa citazione del teste". Sono stati, quindi, escussi, quali testi individuati dalla Procura generale, il [OSCURATO:PERSONA] CEROFOLINI (già escusso in primo grado) e il 1° Lgt. Maurizio MINO, essendo stata ritenuta superflua, dopo le deposizioni di costoro, l'audizione del terzo teste citato 10 Lgt. Stefano PETTONI. Ora, a prescindere dall'anomalia insita nella indicazione in forma alternativa delle fonti dichiarative da individuare e nell'assegnazione, poi, della concreta individuazione del teste ad una Parte processuale, ciò che è dato rilevare ictu ()cui/ dal testo del provvedimento istruttorio adottato dalla Corte Militare di appello è la formula dell'"assoluta necessità" della rinnovazione, che è prevista dal comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen. nei casi in cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale venga disposta dal giudice d'ufficio; situazione processuale del tutta diversa da quella che ci occupa, posto che la rinnovazione è stata disposta non di ufficio, bensì su richiesta del P.M. appellante, e ai sensi del comma 1, non del comma 3, dell'articolo citato. Quello che è sicuro, in ogni caso, e che esclusivamente rileva nel caso di specie, a giudizio di questa Corte, è che i giudici del gravame non hanno rispettato, come avrebbero dovuto, il disposto del comma 3-bis dell'art. 603, siccome interpretato dalla giurisprudenza prima illustrata. Invece di escutere testi non sentiti in primo grado (il solo CEROFOLINI aveva deposto davanti al Tribunale Militare), la Corte di merito avrebbe dovuto farsi carico della rinnovazione di quelle prove dichiarative (l'esame dell'imputato e/o di determinati testi), che, anche secondo la prospettazione contenuta nell'atto di appello, fossero state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e potessero essere considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna". Solo nel caso in cui, a seguito di tale rinnovazione, si fosse delineato, come "assolutamente necessario", lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, avrebbe potuto operare la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte Militare di appello perché provveda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603-bis cod. proc. pen., e nei termini appena indicati, restando, naturalmente, impregiudicato, all'esito, l'esercizio degli ordinari poteri istruttori spettanti al giudice dell'appello. Le ulteriori