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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 26477/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Germania avverso la sentenza del 13 ottobre 2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di simulazione di reato commesso il 21 febbraio 2015.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo rileva inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale con riferimento alla violazione del suo diritto di difesa e di intervento all'udienza dibattimentale dinanzi alla Corte territoriale per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio presso il difensore di ufficio, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto, in assenza delle vane ricerche.

2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio in appello senza il rispetto né del termine di 20 giorni a comparire, né del termine di 15 giorni che, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, avrebbe consentito all'imputata di richiedere la partecipazione all'udienza.

2.3. Con il terzo motivo rileva l'erronea mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte di appello nonostante questa fosse stata richiesta anche dal Procuratore generale stante la risalenza del fatto al 21 febbraio 2015.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta commissione del fatto in assenza di riscontri agli accertamenti dei Carabinieri a partire dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile e ciò esclude che possa essere dichiarata la prescrizione del reato.

2. I primi tre motivi di ricorso, aventi ad oggetto eccezioni di natura processuale, consentono alla Corte di cassazione l'esame degli atti e sono manifestamente infondati.

2.1. Con riferimento al primo motivo risulta che la notifica all'imputata è avvenuta regolarmente ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato (non eletto come scritto nel ricorso), all'esito delle vane ricerche eseguite dai Carabinieri della Stazione di Dogliani il 13 agosto 2022 e trasmesse, in pari data, con il relativo verbale, alla Corte di appello.

2.2. Con riferimento all' inosservanza del termine previsto dall'art. 23 -bis del d.l. n. 137 del 2020, al di là del fatto che non risulta la richiesta del difensore di trattazione in presenza, per l'udienza del 13 ottobre 2022, la notifica dell'avviso del decreto di citazione a giudizio in appello è pervenuta all'avvocato, a mezzo PEC, tempestivamente il 10 agosto 2022 e all'imputata, presso l'avvocato, il 5 ottobre 2022, all'esito delle menzionate vane ricerche.

Solo detta notifica risulta tardiva anche per la presentazione dell' istanza di trattazione orale come previsto dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 149 del 2020, ma non è stata eccepita dal difensore, che ne era a conoscenza, con memoria, così sanandosi, ex art. 184, cod. proc. pen. 2.3.

Alle medesime conclusioni si deve pervenire con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata osservanza del termine a comparire fissato in 20 giorni dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una nullità a regime intermedio da ritenere sanata quando non tempestivamente eccepita, come avvenuto nella specie, entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. 3.

Il terzo motivo è generico.

Il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha rigettato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione dando correttamente atto che il reato fosse stato commesso il 21 febbraio 2015, ma che vi fossero state sospensioni del corso della prescrizione derivanti: da impedimento del difensore del 17 settembre (60 giorni) e dall' adesione di questi all'astensione (dal 26 giugno 2018 al 18 dicembre 2018 e dal 18 dicembre 2018 al 14 maggio 2019), per oltre un anno, cosicchè alla data della sentenza impugnata (13 ottobre 2022) la prescrizione non era maturata.

4. Il quarto motivo è reiterativo e aspecifico.

La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha condannato la ricorrente per il reato di simulazione di reato in base alle puntuali dichiarazione testimoniali rese dal brigadiere [OSCURATO:PERSONA], per come supportate dal contenuto del verbale di accertamenti e rilievi tecnici, che escludeva sia la forzatura della persiana della finestra in cui era avvenuta la denunciata rapina ai danni della Sassu, sia la presenza di tracce sul pavimento diverse da quelle della presunta vittima, oltre che dal certificato medico che non rilevava alcun segno obiettivo sul corpo della donna.

A fronte di questi elementi, il ricorso si è limitato a reitirare la generica censura dell'assenza di riscontri, fondandoli sulle dichiarazioni di un teste, [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha spiegato logicamente essere prive di qualsiasi valenza avendo solo riferito, de relato, circostanze apprese dalla stessa ricorrente.5.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Germania avverso la sentenza del 13 ottobre 2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di simulazione di reato commesso il 21 febbraio 2015. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo rileva inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale con riferimento alla violazione del suo diritto di difesa e di intervento all'udienza dibattimentale dinanzi alla Corte territoriale per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio presso il difensore di ufficio, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto, in assenza delle vane ricerche. 2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per essere stato notificato il decreto di citazione a giudizio in appello senza il rispetto né del termine di 20 giorni a comparire, né del termine di 15 giorni che, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, avrebbe consentito all'imputata di richiedere la partecipazione all'udienza. 2.3. Con il terzo motivo rileva l'erronea mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte della Corte di appello nonostante questa fosse stata richiesta anche dal Procuratore generale stante la risalenza del fatto al 21 febbraio 2015. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta commissione del fatto in assenza di riscontri agli accertamenti dei Carabinieri a partire dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile e ciò esclude che possa essere dichiarata la prescrizione del reato. 2. I primi tre motivi di ricorso, aventi ad oggetto eccezioni di natura processuale, consentono alla Corte di cassazione l'esame degli atti e sono manifestamente infondati. 2.1. Con riferimento al primo motivo risulta che la notifica all'imputata è avvenuta regolarmente ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato (non eletto come scritto nel ricorso), all'esito delle vane ricerche eseguite dai Carabinieri della Stazione di Dogliani il 13 agosto 2022 e trasmesse, in pari data, con il relativo verbale, alla Corte di appello. 2.2. Con riferimento all' inosservanza del termine previsto dall'art. 23 -bis del d.l. n. 137 del 2020, al di là del fatto che non risulta la richiesta del difensore di trattazione in presenza, per l'udienza del 13 ottobre 2022, la notifica dell'avviso del decreto di citazione a giudizio in appello è pervenuta all'avvocato, a mezzo PEC, tempestivamente il 10 agosto 2022 e all'imputata, presso l'avvocato, il 5 ottobre 2022, all'esito delle menzionate vane ricerche. Solo detta notifica risulta tardiva anche per la presentazione dell' istanza di trattazione orale come previsto dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 149 del 2020, ma non è stata eccepita dal difensore, che ne era a conoscenza, con memoria, così sanandosi, ex art. 184, cod. proc. pen. 2.3. Alle medesime conclusioni si deve pervenire con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata osservanza del termine a comparire fissato in 20 giorni dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una nullità a regime intermedio da ritenere sanata quando non tempestivamente eccepita, come avvenuto nella specie, entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. 3. Il terzo motivo è generico. Il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha rigettato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione dando correttamente atto che il reato fosse stato commesso il 21 febbraio 2015, ma che vi fossero state sospensioni del corso della prescrizione derivanti: da impedimento del difensore del 17 settembre (60 giorni) e dall' adesione di questi all'astensione (dal 26 giugno 2018 al 18 dicembre 2018 e dal 18 dicembre 2018 al 14 maggio 2019), per oltre un anno, cosicchè alla data della sentenza impugnata (13 ottobre 2022) la prescrizione non era maturata. 4. Il quarto motivo è reiterativo e aspecifico. La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha condannato la ricorrente per il reato di simulazione di reato in base alle puntuali dichiarazione testimoniali rese dal brigadiere [OSCURATO:PERSONA], per come supportate dal contenuto del verbale di accertamenti e rilievi tecnici, che escludeva sia la forzatura della persiana della finestra in cui era avvenuta la denunciata rapina ai danni della Sassu, sia la presenza di tracce sul pavimento diverse da quelle della presunta vittima, oltre che dal certificato medico che non rilevava alcun segno obiettivo sul corpo della donna. A fronte di questi elementi, il ricorso si è limitato a reitirare la generica censura dell'assenza di riscontri, fondandoli sulle dichiarazioni di un teste, [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha spiegato logicamente essere prive di qualsiasi valenza avendo solo riferito, de relato, circostanze apprese dalla stessa ricorrente.5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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