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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 36582/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] a MIRANDOLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per ilreato a loro ascritt o di furto aggravato .

2. Gli imputat i ha nno proposto ricorso, con unico atto a mezzo del loro difensore, deducendoviolazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., per la loro mancata assoluzione.

3. I ricorsi sono statitrattati ai sensi dell’art. 610 , comma 5 bis, cod.proc.pen. 4.

I motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria presceltain quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, con cui si lamenti l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., essendo, ai sensi della norma citata, l'impugnabilità della pronuncia limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) oltre che alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Iricorsi dev ono , pertanto, essere dichiarat i inammissibil i , senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e i ricorrentidevono essere condannatoal pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/09/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] a MIRANDOLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per ilreato a loro ascritt o di furto aggravato . 2. Gli imputat i ha nno proposto ricorso, con unico atto a mezzo del loro difensore, deducendoviolazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., per la loro mancata assoluzione. 3. I ricorsi sono statitrattati ai sensi dell’art. 610 , comma 5 bis, cod.proc.pen. 4. I motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria presceltain quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, con cui si lamenti l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., essendo, ai sensi della norma citata, l'impugnabilità della pronuncia limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) oltre che alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Iricorsi dev ono , pertanto, essere dichiarat i inammissibil i , senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e i ricorrentidevono essere condannatoal pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il
Sentenza Cassazione n. 36582/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris