CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; &\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione relativa a sei sentenze, che: - le fattispecie di cui alle ultime due sentenze, già oggetto di unificazione, concernenti violazione della sorveglianza speciale commesse nel febbraio e marzo 20109, non possono ritenersi poste in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso sottostante a quella commessa nel maggio 1995, quindi ben quattordici anni prima; - ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo ai reati giudicati dalla terza sentenza in materia di stupefacenti e falso, commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2009, non unificabili con la violazione della misuraj di prevenzione sopra indicata, né con quelle della quinta e sesta sentenza, trattandosi di reati di natura diversa e commessi ad una certa distanza temporale; - la commissione di analoghe condotte delittuoso costituisce piuttosto sintomo di una professionalità e abitualità nel delitto da tenere ben distinta dalla continuazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 mag