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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 137/1985

ECLI:IT:COST:1985:137
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il 18 gennaio 1977, nella fase dibattimentale di un procedimento penale che si celebrava innanzi al Tribunale di Bolzano, il Pubblico Ministero, preso atto che il difensore di parte civile - rivolgendosi allo stesso p.m. il quale, nellla propria requisitoria, aveva affermato che il discorso dello stesso difensore aveva odore corporativo - lo aveva apostrofato con la frase "Lei ha un pessimo odorato", chiedeva al Presidente del collegio di contestare al difensore di parte civile il reato di cui all'art. 343, primo comma, c.p. (oltraggio a magistrato in udienza), e di ordinarne l'arresto immediato.

Il Tribunale, decidendo sulle richieste del p.m., emetteva ordinanza con la quale sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., sospendendo altresì il giudizio per il reato di oltraggio a magistrato in udienza e respingendo la richiesta di mandato di arresto.

Ad avviso del Tribunale di Bolzano "le norme contenute negli artt. 435 e 436 c.p.p., nell'ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza - reato per il quale è competente, per rimessione, altro Ufficio, ai sensi dell'art. 60 c.p.p. - impongono, a semplice richiesta del p.m., anche se parte lesa, l'obbligatorietà del mandato di arresto, non consentendo al giudice alcuna valutazione immediata nel merito".

E ciò sarebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost..

In ordine alla rilevanza il Tribunale osserva, testualmente, che "la decisione su tale questione di legittimità costituzionale è influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà personale dell'imputato".

Non si sono costituite parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. : La questione è inammissibile, sia per irrilevanza, sia per contraddittorietà.

Il giudice a quo, a parte la considerazione che, disattendendo in concreto la richiesta del pubblico ministero, si è astenuto dal disporre l'arresto, sicché la doglianza risulta svuotata di contenuto, ha fatto nell'ordinanza riferimento del tutto privo di motivazione ai principi costituzionali d'eguaglianza e di libertà personale, nel senso che non è andato oltre la semplice indicazione degli articoli, in cui i detti principi sono contenuti.

Non sembra, inoltre, che l'affermazione, secondo cui la pronuncia di questa Corte sarebbe "influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà personale dell'imputato", si addica al caso di specie, in cui l'imputato non è stato privato della libertà personale ed il giudizio dev'essere rimesso ad altro giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.p..

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'inammissibilità della questione, di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Bolzano con ordinanza in data 18 gennaio 1977 (reg. ord. n. 73 del 1977).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il 18 gennaio 1977, nella fase dibattimentale di un procedimento penale che si celebrava innanzi al Tribunale di Bolzano, il Pubblico Ministero, preso atto che il difensore di parte civile - rivolgendosi allo stesso p.m. il quale, nellla propria requisitoria, aveva affermato che il discorso dello stesso difensore aveva odore corporativo - lo aveva apostrofato con la frase "Lei ha un pessimo odorato", chiedeva al Presidente del collegio di contestare al difensore di parte civile il reato di cui all'art. 343, primo comma, c.p. (oltraggio a magistrato in udienza), e di ordinarne l'arresto immediato. Il Tribunale, decidendo sulle richieste del p.m., emetteva ordinanza con la quale sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., sospendendo altresì il giudizio per il reato di oltraggio a magistrato in udienza e respingendo la richiesta di mandato di arresto. Ad avviso del Tribunale di Bolzano "le norme contenute negli artt. 435 e 436 c.p.p., nell'ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza - reato per il quale è competente, per rimessione, altro Ufficio, ai sensi dell'art. 60 c.p.p. - impongono, a semplice richiesta del p.m., anche se parte lesa, l'obbligatorietà del mandato di arresto, non consentendo al giudice alcuna valutazione immediata nel merito". E ciò sarebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost.. In ordine alla rilevanza il Tribunale osserva, testualmente, che "la decisione su tale questione di legittimità costituzionale è influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà personale dell'imputato". Non si sono costituite parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. : La questione è inammissibile, sia per irrilevanza, sia per contraddittorietà. Il giudice a quo, a parte la considerazione che, disattendendo in concreto la richiesta del pubblico ministero, si è astenuto dal disporre l'arresto, sicché la doglianza risulta svuotata di contenuto, ha fatto nell'ordinanza riferimento del tutto privo di motivazione ai principi costituzionali d'eguaglianza e di libertà personale, nel senso che non è andato oltre la semplice indicazione degli articoli, in cui i detti principi sono contenuti. Non sembra, inoltre, che l'affermazione, secondo cui la pronuncia di questa Corte sarebbe "influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà personale dell'imputato", si addica al caso di specie, in cui l'imputato non è stato privato della libertà personale ed il giudizio dev'essere rimesso ad altro giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.p.. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'inammissibilità della questione, di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Bolzano con ordinanza in data 18 gennaio 1977 (reg. ord. n. 73 del 1977). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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