Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 137/1985
ECLI:IT:COST:1985:137
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il 18 gennaio 1977, nella fase dibattimentale di un procedimento
penale che si celebrava innanzi al Tribunale di Bolzano, il Pubblico
Ministero, preso atto che il difensore di parte civile - rivolgendosi
allo stesso p.m. il quale, nellla propria requisitoria, aveva affermato
che il discorso dello stesso difensore aveva odore corporativo - lo
aveva apostrofato con la frase "Lei ha un pessimo odorato", chiedeva al
Presidente del collegio di contestare al difensore di parte civile il
reato di cui all'art. 343, primo comma, c.p. (oltraggio a magistrato
in udienza), e di ordinarne l'arresto immediato.
Il Tribunale, decidendo sulle richieste del p.m., emetteva
ordinanza con la quale sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 435 e 436 c.p.p. in riferimento agli artt. 3
e 13 Cost., sospendendo altresì il giudizio per il reato di oltraggio
a magistrato in udienza e respingendo la richiesta di mandato di
arresto.
Ad avviso del Tribunale di Bolzano "le norme contenute negli artt.
435 e 436 c.p.p., nell'ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza -
reato per il quale è competente, per rimessione, altro Ufficio, ai
sensi dell'art. 60 c.p.p. - impongono, a semplice richiesta del p.m.,
anche se parte lesa, l'obbligatorietà del mandato di arresto, non
consentendo al giudice alcuna valutazione immediata nel merito". E ciò
sarebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost..
In ordine alla rilevanza il Tribunale osserva, testualmente, che
"la decisione su tale questione di legittimità costituzionale è
influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà
personale dell'imputato".
Non si sono costituite parti private né è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
:
La questione è inammissibile, sia per irrilevanza, sia per
contraddittorietà.
Il giudice a quo, a parte la considerazione che, disattendendo in
concreto la richiesta del pubblico ministero, si è astenuto dal
disporre l'arresto, sicché la doglianza risulta svuotata di contenuto,
ha fatto nell'ordinanza riferimento del tutto privo di motivazione ai
principi costituzionali d'eguaglianza e di libertà personale, nel
senso che non è andato oltre la semplice indicazione degli articoli,
in cui i detti principi sono contenuti. Non sembra, inoltre, che
l'affermazione, secondo cui la pronuncia di questa Corte sarebbe
"influente sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla libertà
personale dell'imputato", si addica al caso di specie, in cui
l'imputato non è stato privato della libertà personale ed il giudizio
dev'essere rimesso ad altro giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.p..
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'inammissibilità della questione, di legittimità
costituzionale degli artt. 435 e 436 cod. proc. pen. sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Bolzano con
ordinanza in data 18 gennaio 1977 (reg. ord. n. 73 del 1977).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere