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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40739/2025

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legittimità in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01) e come, in particolare, costituisca questione rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

3.2. L’apparato giustificativo del Tribunale, lungi dal risolversi in una mera contrapposizione valutativa, si è confrontato puntualmente con le divergenti valutazioni del primo giudice e le ha superate, con un’ampia e serena ponderazione in ordine alla più ampia vicenda oggetto di indagine (pp. 3-7), all’effettivo tenore del dialogo captato, ove emergono nitidamente, in tale contesto, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], quale intermediario tra gli imprenditori estorti e la famiglia di [OSCURATO:PERSONA], e la sicura individuazione dell’indagato (pp. 7-10), gli ulteriori riscontri sul punto rinvenibili in altri atti di indagine (pp. 10-11).

3.3. Il provvedimento impugnato risulta, dunque, sorretto da un percorso giustificativo tale da ottemperare appieno agli oneri motivazionali imposti dal ribaltamento contra reum della pronuncia di rigetto delle richieste cautelari (che, nel valutare la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] si limitava ad escludere – in poche righe, a p. 91 – la presenza di indizi sufficienti all’individuazione dell’indagato e alla sussistenza di un suo contributo concorsuale).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legittimità in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01) e come, in particolare, costituisca questione rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). 3.2. L’apparato giustificativo del Tribunale, lungi dal risolversi in una mera contrapposizione valutativa, si è confrontato puntualmente con le divergenti valutazioni del primo giudice e le ha superate, con un’ampia e serena ponderazione in ordine alla più ampia vicenda oggetto di indagine (pp. 3-7), all’effettivo tenore del dialogo captato, ove emergono nitidamente, in tale contesto, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], quale intermediario tra gli imprenditori estorti e la famiglia di [OSCURATO:PERSONA], e la sicura individuazione dell’indagato (pp. 7-10), gli ulteriori riscontri sul punto rinvenibili in altri atti di indagine (pp. 10-11). 3.3. Il provvedimento impugnato risulta, dunque, sorretto da un percorso giustificativo tale da ottemperare appieno agli oneri motivazionali imposti dal ribaltamento contra reum della pronuncia di rigetto delle richieste cautelari (che, nel valutare la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] si limitava ad escludere – in poche righe, a p. 91 – la presenza di indizi sufficienti all’individuazione dell’indagato e alla sussistenza di un suo contributo concorsuale). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. C
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