CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 84/ RG 24475 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferimento alla sussistenza del fatto, sia per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente. In particolare, a pag. 5 si è esclusa con argomenti logici, fondati su elementi di fatto non contestati, che l'imputato fosse stato trovato fuori da un bar con una persona così integrandosi il delitto. Con riferimento al secondo motivo il ricorrente non si misura in alcun modo con le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità relativa alla reiterazione del delitto con allontanamenti di cui non risulta la breve durata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il