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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10360/2022

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DINANZA sul ricorso n. 22308 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

PTNFNC76P09G7020 - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di LUCCA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 443/2017 del Tribunale di Lucca, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con n. 6 distinte ordinanze in data 5 e 6 dicembre 2013 il Prefetto di Lucca ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], per l'illecito amministrativo consistito nel /6( mancato pagamento degli assegni bancari nelle medesime ordinanze meglio descritti, il pagamento di sanzioni pecuniarie di vario importo e gli irrogava le sanzioni accessorie del divieto di emettere assegni per complessivi 24 mesi e del divieto di contrattare con la P.A. per 6 mesi.

2. Con ricorso ex art. 6 del dec.

Igs. n. 150/2011 al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.

Si doleva, tra l'altro, per l'irrogazione nell'importo massimo delle sanzioni pecuniarie senza adeguata motivazione.

Chiedeva annullarsi le ingiunzioni.

3. Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] di Lucca.

4. Con sentenza depositata il 16.3.2015 il giudice di pace rigettava l'opposizione.

5. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].

Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] di Lucca.

6. Con sentenza n. 443/2017 il Tribunale di Lucca rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

Dava atto previamente il tribunale che la nullità della sentenza di primo grado non ostava alla pronuncia nel merito.

Dava atto altresì che gli assegni risultavano emessi dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., tratti sui conti correnti intestati alla stessa società e sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA].

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.„9.

8. Con ordinanza interlocutoria si è disposto farsi luogo alla rinnovazione della notifica del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

9. [OSCURATO:PERSONA] di Lucca ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

10. Il ricorrente ha depositato memoria.

11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115, 116 e 345, 3° co., cod. proc. civ. nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, 8° co., del dec.

Igs. n. 150/2011 e dell'art. 416, 3° co., cod. proc. civ.

Premette che era onere della [OSCURATO:PERSONA] produrre gli assegni a riscontro dei fatti contestati.

Premette che, in conformità al rito del lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, a pena di decadenza, produrre gli assegni innanzi al giudice di pace dieci giorni prima della prima udienza.

Premette che nulla è stato prodotto né in prime cure né all'atto della costituzione in appello.

Premette che gli assegni non sono stati prodotti entro il termine fissato dal giudice dell'appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che, nonostante il nuovo ordine disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal tribunale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] controparte non aveva ancora provveduto all'allegazione degli assegni.

Premette che successivamente, mercé missiva spedita per posta ordinaria, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire alla cancelleria del giudice d'appello fotocopia degli assegni.

Indi deduce che ha immediatamente eccepito l'irritualità della produzione cartacea e l'obbligatorietà del deposito telematico.Deduce altresì che il Tribunale di Lucca per nulla si è pronunciato in ordine alla surriferita eccezione.

12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2, 4° co., del dec.

Igs. n. 150/2011 in relazione agli artt. 420, 421 e 437 cod. proc. civ.

Deduce che il tribunale ha in sostanza ed in maniera del tutto irrituale, senza motivazione alcuna, "rimesso in termini" la [OSCURATO:PERSONA], benché decaduta - quanto meno per vano decorso del termine perentorio accordato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - abilitandola a produrre in appello una prova documentale indispensabile già nella disponibilità della stessa [OSCURATO:PERSONA].

13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 16 bis del dec. leg. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, in relazione all'art. 101 cod. proc. civ. ed all'art. 111 Cost.; la violazione dell'art. 82 cod. proc. civ. e dell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 101 cod. proc. civ. ed all'art. 111 Cost.

Deduce che la [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso le fotocopie degli assegni a mezzo posta ordinaria, con modalità da reputare, già in epoca antecedente all'introduzione del processo telematico, del tutto irrituale.

Deduce inoltre che, a seguito dell'introduzione del processo telematico, il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori ha luogo in via esclusiva con modalità telematiche.

Deduce quindi che gli atti e i documenti non possono che essere prodotti in "formato informatico".

14. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 8 e 11 della legge n. 689/1981 e dell'art. 2, 2° co., della legge n. 386/1990.

Deduce che il tribunale ha sostanzialmente eluso la disamina delle articolate doglianze con cui si era censurata l'immotivata determinazione, nelle ordinanze- ingiunzioni, di irrogare nella misura massima le sanzioni pecuniarie.

Deduce invero che il tribunale si è limitato ad affermare che il quantum delle sanzioni si giustifica in dipendenza dell'importo dei titoli rimasti insoluti.

15. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono significativamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi motivi sono comunque destituiti di fondamento e da respingere.

16. Si ammetta pure che il Tribunale di Lucca non si è pronunciato in ordine all'eccepita irritualità della produzione degli assegni (la [OSCURATO:PERSONA] ha addotto che "in nessun punto dell'appello avversario è stato (...) eccepito che detta documentazione (...) non era stata tempestivamente prodotta in primo grado": così controricorso, pag. 4).

Nondimeno sovviene al riguardo l'elaborazione di questa Corte.

Ovvero, per un verso, l'insegnamento secondo cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. Cass. 23.1.2009, n. 1701; Cass. 26.9.2013, n. 22083, secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali; cfr. Cass. 25.1.2018, n. 1876).

Ovvero, per altro verso, l'insegnamento delle sezioni unite secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame; e secondo cui, in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, 2° co., Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita), sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. sez. un. 2.2.2017, n. 2731).

17. Ebbene, alla stregua delle argomentazioni che seguono, si darà conto delle ragioni che giustificano la decisione assunta dal Tribunale toscano, viepiù che la quaestio de qua agitur non postula la necessità di ulteriori accertamenti "di fatto".

Cosicché si svela del tutto ingiustificato il rilievo, veicolato dal primo mezzo (cfr. ricorso, pag. 9), secondo cui gli assegni rimessi dalla [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere posti a fondamento della decisione assunta.

18. Più esattamente, questa Corte spiega che, nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario (cfr. Cass. sez. la v. (ord.) 10.12.2019, n. 32265; Cass. sez. la v. (ord.) 23.11.2020, n. 26597, secondo cui, nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria).

19. In questo quadro, a fronte della sussistenza nella specie dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, per nulla si giustificano i rilievi del ricorrente.

Ossia l'assunto secondo cui il tribunale ha irritualmente "rimesso in termini" la [OSCURATO:PERSONA] ed "ha concesso all'Avvocatura dello Stato un ulteriore termine per ottemperare alla produzione di quei documenti" (così ricorso, pag. 9).

Ossia l'assunto secondo cui "è stato il Giudice di appello a ritenere indispensabile, al fine di decidere, l'acquisizione di una documentazione che non è mai stata prodotta, né tempestivamente, né ritualmente" (così memoria ricorrente, pag. 3).

Ossia l'assunto secondo cui "l'atto da produrre non potrà mai essere rappresentato da un documento cartaceo ma soltanto da un documento informatico" (così ricorso, pag. 13).

Ciò viepiù, a tal ultimo riguardo, che gli assegni per cui sono state irrogate le sanzioni, trasmessi in fotocopia in cancelleria a mezzo posta ordinaria, "nascono", evidentemente, su "carta" e non già "in formato informatico".

Cosicché a nulla vale addurre che la produzione cartacea non solo non è concepibile, ma non ha alcun valore e l'atto creato in "formato cartaceo" è giuridicamente inesistente (cfr. ricorso, pag. 13).

20. Il quarto motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e da respingere.

21. Questa Corte spiega che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi; peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (cfr. Cass. (ord.) 23.2.2021, n. 4844; Cass. 15.6.2020, n. 11481, secondo cui, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981).

22. Su tale scorta si evidenzia che, in ordine al motivo concernente il difetto di motivazione a sostegno della misura massima delle sanzioni, il tribunale ha specificato che le ordinanze-ingiunzioni risultavano sul punto adeguatamente motivate in rapporto al cospicuo ammontare degli assegni bancari.

Ebbene, in tal guisa il giudice di seconde cure ha, comunque, vagliato la congruità del quantum delle irrogate sanzioni alla stregua del parametro legislativo della "gravità della violazione".

Si tenga conto, in pari tempo, che tra i vizi motivazionali destinati ad acquisir valenza alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte di certo non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione...tp

23. Si rimarca, per altro verso, che, in materia di sanzioni amministrative, l'istituto della continuazione è applicabile solo nel caso in cui, con più azioni od omissioni, risultino violate le norme sanzionatorie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria; sicché deve escludersi l'applicabilità dell'istituto della continuazione in caso di emissione di assegni bancari senza provvista e di emissione di assegni bancari senza autorizzazione (cfr. Cass. 7.3.2007, n. 5204; Cass. 11.6.2007, n. 13672, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 cod. pen., ma, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, è consentita l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un'unica condotta (cosiddetto "concorso formale"), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dallo stesso soggetto con attività distinte [è il caso di specie], tale unificazione non è prevista né consentita; Cass.16.12.2005, n. 27799, secondo cui, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, l'istituto della continuazione in materia di violazioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso esse siano commesse con più azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria).

Non meritano perciò alcun seguito i riferimenti, in verità del tutto generici, agli artt. 8 e 8 bis della legge n. 689/1981 di cui alle pagg. 15 e 16 del ricorso.

24. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un'amministrazione dello Stato - nei confronti del quale vige il sistema della »- prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario - riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. (ord.) 11.9.2018, n. 22014).

25. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso n. 22308 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. PTNFNC76P09G7020 - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di LUCCA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 443/2017 del Tribunale di Lucca, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con n. 6 distinte ordinanze in data 5 e 6 dicembre 2013 il Prefetto di Lucca ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], per l'illecito amministrativo consistito nel /6( mancato pagamento degli assegni bancari nelle medesime ordinanze meglio descritti, il pagamento di sanzioni pecuniarie di vario importo e gli irrogava le sanzioni accessorie del divieto di emettere assegni per complessivi 24 mesi e del divieto di contrattare con la P.A. per 6 mesi. 2. Con ricorso ex art. 6 del dec. Igs. n. 150/2011 al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione. Si doleva, tra l'altro, per l'irrogazione nell'importo massimo delle sanzioni pecuniarie senza adeguata motivazione. Chiedeva annullarsi le ingiunzioni. 3. Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] di Lucca. 4. Con sentenza depositata il 16.3.2015 il giudice di pace rigettava l'opposizione. 5. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] di Lucca. 6. Con sentenza n. 443/2017 il Tribunale di Lucca rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Dava atto previamente il tribunale che la nullità della sentenza di primo grado non ostava alla pronuncia nel merito. Dava atto altresì che gli assegni risultavano emessi dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., tratti sui conti correnti intestati alla stessa società e sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA]. 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.„9. 8. Con ordinanza interlocutoria si è disposto farsi luogo alla rinnovazione della notifica del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca presso l'Avvocatura Generale dello Stato. 9. [OSCURATO:PERSONA] di Lucca ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 10. Il ricorrente ha depositato memoria. 11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115, 116 e 345, 3° co., cod. proc. civ. nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, 8° co., del dec. Igs. n. 150/2011 e dell'art. 416, 3° co., cod. proc. civ. Premette che era onere della [OSCURATO:PERSONA] produrre gli assegni a riscontro dei fatti contestati. Premette che, in conformità al rito del lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, a pena di decadenza, produrre gli assegni innanzi al giudice di pace dieci giorni prima della prima udienza. Premette che nulla è stato prodotto né in prime cure né all'atto della costituzione in appello. Premette che gli assegni non sono stati prodotti entro il termine fissato dal giudice dell'appello all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che, nonostante il nuovo ordine disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal tribunale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] controparte non aveva ancora provveduto all'allegazione degli assegni. Premette che successivamente, mercé missiva spedita per posta ordinaria, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire alla cancelleria del giudice d'appello fotocopia degli assegni. Indi deduce che ha immediatamente eccepito l'irritualità della produzione cartacea e l'obbligatorietà del deposito telematico.Deduce altresì che il Tribunale di Lucca per nulla si è pronunciato in ordine alla surriferita eccezione. 12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2, 4° co., del dec. Igs. n. 150/2011 in relazione agli artt. 420, 421 e 437 cod. proc. civ. Deduce che il tribunale ha in sostanza ed in maniera del tutto irrituale, senza motivazione alcuna, "rimesso in termini" la [OSCURATO:PERSONA], benché decaduta - quanto meno per vano decorso del termine perentorio accordato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - abilitandola a produrre in appello una prova documentale indispensabile già nella disponibilità della stessa [OSCURATO:PERSONA]. 13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 16 bis del dec. leg. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, in relazione all'art. 101 cod. proc. civ. ed all'art. 111 Cost.; la violazione dell'art. 82 cod. proc. civ. e dell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 101 cod. proc. civ. ed all'art. 111 Cost. Deduce che la [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso le fotocopie degli assegni a mezzo posta ordinaria, con modalità da reputare, già in epoca antecedente all'introduzione del processo telematico, del tutto irrituale. Deduce inoltre che, a seguito dell'introduzione del processo telematico, il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori ha luogo in via esclusiva con modalità telematiche. Deduce quindi che gli atti e i documenti non possono che essere prodotti in "formato informatico". 14. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 8 e 11 della legge n. 689/1981 e dell'art. 2, 2° co., della legge n. 386/1990. Deduce che il tribunale ha sostanzialmente eluso la disamina delle articolate doglianze con cui si era censurata l'immotivata determinazione, nelle ordinanze- ingiunzioni, di irrogare nella misura massima le sanzioni pecuniarie. Deduce invero che il tribunale si è limitato ad affermare che il quantum delle sanzioni si giustifica in dipendenza dell'importo dei titoli rimasti insoluti. 15. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono significativamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi motivi sono comunque destituiti di fondamento e da respingere. 16. Si ammetta pure che il Tribunale di Lucca non si è pronunciato in ordine all'eccepita irritualità della produzione degli assegni (la [OSCURATO:PERSONA] ha addotto che "in nessun punto dell'appello avversario è stato (...) eccepito che detta documentazione (...) non era stata tempestivamente prodotta in primo grado": così controricorso, pag. 4). Nondimeno sovviene al riguardo l'elaborazione di questa Corte. Ovvero, per un verso, l'insegnamento secondo cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. Cass. 23.1.2009, n. 1701; Cass. 26.9.2013, n. 22083, secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali; cfr. Cass. 25.1.2018, n. 1876). Ovvero, per altro verso, l'insegnamento delle sezioni unite secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame; e secondo cui, in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, 2° co., Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita), sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. sez. un. 2.2.2017, n. 2731). 17. Ebbene, alla stregua delle argomentazioni che seguono, si darà conto delle ragioni che giustificano la decisione assunta dal Tribunale toscano, viepiù che la quaestio de qua agitur non postula la necessità di ulteriori accertamenti "di fatto". Cosicché si svela del tutto ingiustificato il rilievo, veicolato dal primo mezzo (cfr. ricorso, pag. 9), secondo cui gli assegni rimessi dalla [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere posti a fondamento della decisione assunta. 18. Più esattamente, questa Corte spiega che, nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario (cfr. Cass. sez. la v. (ord.) 10.12.2019, n. 32265; Cass. sez. la v. (ord.) 23.11.2020, n. 26597, secondo cui, nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria). 19. In questo quadro, a fronte della sussistenza nella specie dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, per nulla si giustificano i rilievi del ricorrente. Ossia l'assunto secondo cui il tribunale ha irritualmente "rimesso in termini" la [OSCURATO:PERSONA] ed "ha concesso all'Avvocatura dello Stato un ulteriore termine per ottemperare alla produzione di quei documenti" (così ricorso, pag. 9). Ossia l'assunto secondo cui "è stato il Giudice di appello a ritenere indispensabile, al fine di decidere, l'acquisizione di una documentazione che non è mai stata prodotta, né tempestivamente, né ritualmente" (così memoria ricorrente, pag. 3). Ossia l'assunto secondo cui "l'atto da produrre non potrà mai essere rappresentato da un documento cartaceo ma soltanto da un documento informatico" (così ricorso, pag. 13). Ciò viepiù, a tal ultimo riguardo, che gli assegni per cui sono state irrogate le sanzioni, trasmessi in fotocopia in cancelleria a mezzo posta ordinaria, "nascono", evidentemente, su "carta" e non già "in formato informatico". Cosicché a nulla vale addurre che la produzione cartacea non solo non è concepibile, ma non ha alcun valore e l'atto creato in "formato cartaceo" è giuridicamente inesistente (cfr. ricorso, pag. 13). 20. Il quarto motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e da respingere. 21. Questa Corte spiega che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi; peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (cfr. Cass. (ord.) 23.2.2021, n. 4844; Cass. 15.6.2020, n. 11481, secondo cui, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981). 22. Su tale scorta si evidenzia che, in ordine al motivo concernente il difetto di motivazione a sostegno della misura massima delle sanzioni, il tribunale ha specificato che le ordinanze-ingiunzioni risultavano sul punto adeguatamente motivate in rapporto al cospicuo ammontare degli assegni bancari. Ebbene, in tal guisa il giudice di seconde cure ha, comunque, vagliato la congruità del quantum delle irrogate sanzioni alla stregua del parametro legislativo della "gravità della violazione". Si tenga conto, in pari tempo, che tra i vizi motivazionali destinati ad acquisir valenza alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte di certo non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione...tp 23. Si rimarca, per altro verso, che, in materia di sanzioni amministrative, l'istituto della continuazione è applicabile solo nel caso in cui, con più azioni od omissioni, risultino violate le norme sanzionatorie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria; sicché deve escludersi l'applicabilità dell'istituto della continuazione in caso di emissione di assegni bancari senza provvista e di emissione di assegni bancari senza autorizzazione (cfr. Cass. 7.3.2007, n. 5204; Cass. 11.6.2007, n. 13672, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 cod. pen., ma, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, è consentita l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un'unica condotta (cosiddetto "concorso formale"), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dallo stesso soggetto con attività distinte [è il caso di specie], tale unificazione non è prevista né consentita; Cass.16.12.2005, n. 27799, secondo cui, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, l'istituto della continuazione in materia di violazioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso esse siano commesse con più azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria). Non meritano perciò alcun seguito i riferimenti, in verità del tutto generici, agli artt. 8 e 8 bis della legge n. 689/1981 di cui alle pagg. 15 e 16 del ricorso. 24. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un'amministrazione dello Stato - nei confronti del quale vige il sistema della »- prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario - riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. (ord.) 11.9.2018, n. 22014). 25. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 1
Sentenza Cassazione n. 10360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris