CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 30136/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: N. 647/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]: Regolamento di competenza – Rinuncia al ricorso - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] AC Cron. R.G.N. 647/2025 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 647/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata a difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata alla memoria difensiva - resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia recante il n. 843/2024 e pubblicata in data 9.12.2024; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.9.2025 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. Numero registro generale 647/2025 Numero sezionale 3788/2025 Numero di raccolta generale 30136/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 N. 647/25 R.G. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui, in riforma della sentenza di primo grado – ed in controversia concernente contratto di franchising tra le parti – era stata dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia, per essere invece competente o il Tribunale di Arezzo (ex art. 19 c.p.c.), o il Tribunale di Siena (ex art. 20 c.p.c.), stante l’inefficacia della clausola concernente il preteso foro esclusivo; - la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha resistito con memoria difensiva; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale; Considerato che: - prima dell'odierna adunanza camerale, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; - la rinuncia è stata accettata; - nulla va disposto sulle spese di lite, atteso che l’accettazione della controricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.; - il giudizio di regolamento va pertanto dichiarato estinto per rinuncia, come pure richiesto dal Procuratore Generale; p. q. m. la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di regolamento di competenza. Numero registro generale 647/2025 Numero sezionale 3788/2025 Numero di raccolta generale 30136/2025 Data pubblicazione 14/11/2025 N. 647/25 R.G. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il giorno 26.9.2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 647/2025 Numero sezionale 3788/2025 Numero di raccolta generale 30136/2025 Data pubblicazione 14/11/2025