CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 34459/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atore generale che ha invocato l'annullamento con rinvio; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi al ricorso ed alla memoria ha invocato l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 28 febbraio 2026 il Tribunale del Riesame di Pordenone ha confermato il decreto di sequestro preventivo -emesso il 1 dicembre 2025 con successiva integrazione del 7 dicembre 2025 e disposto nel procedimento a carico di terze persone- non finalizzato alla confisca, di crediti di imposta fittizi connessi alla esecuzione di lavori edili mai o solo parzialmente effettuati, nell'ambito della disciplina di cui al d.l. 34/2000 relativo al cd. "Superbonus" e al cd. "[OSCURATO:PERSONA]", nella misura ancora presente nel cassetto fiscale e sino all'ammontare di euro 284.898,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro -tempore, l'amministratore delegato, ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia violazione di legge, per omessa motivazione da parte del Tribunale sul motivo di riesame concernente l'assenza del presupposto di legge concernente il periculum in mora e non, come erroneamente ritenuto dal collegio, l'assenza di motivazione al proposito. 2.2. Col secondo motivo, denuncia vizio di motivazione, asseritamente mancante o, comunque, meramente apparente, sulle ragioni del rigetto dell'istanza difensiva in relazione al periculum in mora individuato nel decreto di sequestro impeditivo, non finalizzato alla confisca, ex art. 321, comma 1, cod.proc.pen. dei crediti fiscali cosa pertinente al reato per cui si procede, «nel rischio di aggravamento delle conseguenze del reato in termini di minore gettito tributario da parte dello Stato a causa della compensazione opposta dagli utilizzatori finali dei crediti di imposta nelle annualità nelle quali è possibile ripartire il beneficio». Deduce la difesa che, ai sensi dell'art. 28-ter d.l. n. 4/2022 e dell'art. 121 d.l. n. 34/2020, il cessionario in buona fede deve essere tenuto indenne dalle conseguenze del sequestro del credito acquistato, a meno che non concorra con il cedente nella violazione a questi ascritta. Adduce a sostegno delle proprie argomentazioni la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 46354 del 17/12/2024, ordinanze gemelle Sez. 2, nn. 37421 e 37423 del 17/11/2025, di rimessione alle Sezioni Unite, e Sezioni Unite del 26/2/26). In tesi difensiva, attesa la consumazione del reato al momento della creazione e cessione del credito, ne conseguirebbe l'impossibilità di neutralizzare il diritto in capo al terzo cessionario; con la conseguente inesistenza, nel caso di specie, del periculum in mora, poiché il sequestro non impedirebbe l'aggravarsi o protrarsi delle conseguenze del reato come prospettato sin dal provvedimento genetico, né ostacolerebbe la commissione di altri reati, avendo il solo effetto di "ritardare un 2utilizzo di crediti che sarà sempre e comunque consentito in buona fede, una volta cessato il vincolo ai sensi dell'art. 323 c.p.p. e non potendosi a norma dell'art. 240 c.p. giungere ad una confisca"; avendo, peraltro, il giudice disposto il sequestro impeditivo dei crediti di imposta in capo ai cessionari, ed il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 53 c.Igs. 231/2001 in capo alle società cedenti, i responsabili del reato vedrebbero semplicemente annullato il profitto del reato, lo Stato otterrebbe una indebita duplicazione di importi, le conseguenze del reato ricadrebbero, unicamente, sul cessionario in buona fede. 2.3. Con memoria ex art. 611 cod.proc.pen. la difesa è tornata a sostenere i motivi di ricorso, e reintroduce il tema, già proposto al Tribunale del Riesame, della non pertinenza dei crediti di imposta sequestrati ai reati ipotizzati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. I due motivi, che convergono sull'unico tema della esistenza del periculum in mora sia pure sotto il diverso profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, possono essere trattati congiuntamente. 3. Il Tribunale di Pordenone, premessa la natura del disposto sequestro, impeditivo, non finalizzato alla confisca, ha rammentato che lo stesso può attingere le cose pertinenti al reato, categoria più ampia sia di quella del corpo del reato ex art. .325, cod.proc.pen. che del catalogo di cui all'art. 240 cod.pen., ricomprendendo non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma, anche, quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, salvo che si tratti di collegamento puramente occasionale (come da giurisprudenza copiosa e consolidata di questa Corte). Ha, quindi, confutato la tesi della difesa che adduceva, a sostegno delle proprie argomentazioni, il disposto dell'art. 28 -terd.I. 4/2022, come conv. con I. 25/2022, secondo cui « 1.L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del 3limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. [...]», rilevando che la possibilità, per il cessionario, di utilizzare, comunque, i crediti, una volta venuti meno gli effetti del vincolo non significa insensibilità di detti crediti rispetto alla misura cautelare penale «derivando anzi da detta previsione la constatazione che è lo stesso legislatore a prendere atto che un sequestro ben possa essere adottato secondo le regole generali del codice di rito», ed in assenza di una previsione espressa in deroga rispetto alla disciplina generale sul sequestro impeditivo eseguito presso terzi. Da tanto, per il Tribunale, la condivisibilità della misura adottata dal Giudice per le Indagini preliminari, «già solo in ragione del tipo di sequestro applicato e consentito, vista la possibilità di permanente utilizzazione dei crediti di imposta originanti da fatto illecito». 4. Ciò premesso ritiene il Collegio che non colgono nel segno le censure difensive. 4.1. Non sussiste, innanzi tutto, il dedotto vizio di motivazione. 4.1.1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). 4.1.2. Si rileva che il Tribunale del riesame ha motivato in ordine al periculum in mora facendo evidente riferimento all'utilizzo dei crediti -cose pertinenti al reato-sotto forma di compensazione da parte del cessionario; ne ha affermato, coerentemente alla giurisprudenza di questa Corte -cfr., ex multis, Sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022, Desio, Rv 283701-01 e Sez. 2, n. 6532/2026- il collegamento col reato contestato, ha opposto alle argomentazioni difensive proprio la lettera dell'invocato (dalla difesa) art. 28-ter d.l. 4/2022. 44.1.3. La motivazione così resa non solo è oggettivamente graficamente presente, ma è certamente anche non apparente, sicché la censura mossa in termini di vizio di motivazione, attaccando alfine la sua condivisibilità giuridica, in quanto estranea ai vizi che è possibile far valere in questa sede di legittimità in caso di impugnazione di provvedimenti in materia di cautela reale, è, per tale ragione, inammissibile ancor prima che infondata. 4.2. Infondata è, comunque, la censura di violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale, e, prima il Giudice per le Indagini preliminari, a causa della paventata assenza del presupposto del periculum in mora a sostegno del disposto sequestro. 4.2.1. Intende il Collegio ribadire il costante orientamento di questa Corte (da ultimo Sez. 3, n. n. 24065 del 11/04/2024 Cc. (dep. 18/06/2024 ) Rv. 286552 - 01, secondo cui «[I]n tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti». Nessuna rilevanza riveste in tal caso la situazione di buona fede del terzo proprietario, estraneo al reato. 4.2.2. Si tratta di principio che, come correttamente osservato dal Tribunale il cui provvedimento è stato impugnato, già rende la misura reale correttamente disposta. 4.2.3. Né può concordarsi con la difesa che, dalla affermazione resa dalle Sezioni Unite della Corte nello scorso febbraio a proposito della consumazione del reato di cui all'art. 640-bis cod.pen. al momento della creazione del credito di imposta, vorrebbe far discendere l'impossibilità di neutralizzare il diritto in capo al terzo cessionario di buona fede. Le argomentazioni difensive si pongono su piani logici ontologicamente e giuridicamente distinti. La sequestrabilità dei crediti di imposta a fini impeditivi, postula, in generale, il collegamento non meramente occasionale tra l'oggetto del sequestro ed il reato, nella specie inequivocamente esistente in ragione della natura del credito, fittizio. Il principio, desumibile dal disposto del codice di rito, e valevole, in generale, nei confronti del cessionario, non è inciso, con riferimento alla tipologia di crediti in disamina, da alcuna previsione espressa in deroga, quale dovrebbe essere quella ipotizzata dalla difesa, che vorrebbe una impermeabilità dei crediti siffatti rispetto 5alla misura ablatoria penale, basandosi, peraltro, sul disposto dell'art. 28-ter d.l. n. 4 2022, conv.con modif. dalla I. 25/2022, che, invece, nella lettera (già della rubrica «Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale») e, comunque, nella inequivocabile ratio, sorregge l'interpretazione contraria alla postulazione difensiva, e fatta propria dal Tribunale: proprio la possibilità, per il cessionario che non concorra nel reato col cedente, di un utilizzo dei crediti de quibus (in virtù dei meccanismi di cui agli artt. 121 e 122 stesso testo normativo) postergato rispetto alla cessazione degli effetti del sequestro, legittima il sequestro di che trattasi (altrimenti ragionando, mai possibile). Ciò posto, la questione del momento della consumazione del reato è eccentrica rispetto al presupposto del periculum, in quanto estranea alla possibile lesione del diritto statale al realizzo del gettito fiscale nella sua misura integrale. La circostanza della duplicazione del sequestro (disposto anche ad altro titolo a carico dei cedenti) è irrilevante, così come quella del danno che ricadrebbe sul cessionario, il quale può, poi, rivalersi nei confronti del cedente, suo dante causa. L'eventuale conseguente locupletazione dello Stato è, del pari, argomentazione ugualmente suggestiva ma illogica alla luce della natura del vincolo in discussione, in quanto deduzione, ancora una volta, estranea alla funzione del disposto sequestro, non finalizzato alla confisca ma, come più volte ribadito, impeditivo, e perciò volto ad impedire o l'aggravarsi delle conseguenze del reato contestato o la commissione di altri. 4.2.4. Nessuna violazione di legge è dunque apprezzabile, sicché il ricorso è, sotto tale profilo, infondato. 5. Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per kricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q. P.Q.M