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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16951/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità; udita per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso insistendo soprattutto sul secondo motivo per una riduzione della pena; uditi per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa in data 04/10/2023, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Palermo - con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen, 73, comma 4 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (acquisto e trasporto di 15 Kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana) e condannati alla pena ritenuta di giustizia - rideterminava, previa esclusione della recidiva, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi nove di reclusione ed euro 9.000,00 di multa e confermava la pena anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.

Lamenta che la Corte di appello, nel ritenere sussistente la circostanza aggravante dell'ingente quantità aveva effettuato un'operazione aritmetica priva di effettiva rilevanza giuridica ed aveva omesso di valutare il contesto spazio-temporale della condotta al fine di comparare la quantità dello stupefacente alla sua destinazione ed al grado di pericolosità sociale.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione del minimo edittale e riduzione della pena in appello.

Lamenta che la Corte di appello, nel rideterminare la pena, aveva fissato la pena base in misura superiore al minimo edittale senza fornire adeguata motivazione al riguardo, risultando meramente assertivo il riferimento alla quantità dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 110 cod.pen., 73 comma 4, 80 d.P.R. n. 309/1990, vizio di motivazione e travisamento della prova. 2Argomenta che l'affermazione di responsabilità era basata su un palese travisamento delle emergenze processuali acquisite; in particolare, le intercettazioni ambientali del 24.2.2017 non avevano portato, al di là di ogni ragionevole dubbio, all'identificazione del ricorrente quale uno dei soggetti partecipanti alla discussione, considerando anche che gli operanti d Pg avevano attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di staffetta così escludendo la sua partecipazione all'attività di acquisto della sostanza stupefacente in data 24.2.2017; inoltre, non erano stati rilevati rapporti pregressi con il [OSCURATO:PERSONA] nè poteva ritenersi accertato che l'utenza intestata alla compagna del [OSCURATO:PERSONA], che aveva contattato il [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse in realtà utilizzata dal ricorrente; inoltre, erroneamente la Corte di appello aveva qualificato in termini di concorso materiale nel reato la condotta di [OSCURATO:PERSONA], non essendo emerso alcun contributo materiale o morale all'altrui condotta e non potendo le espressioni attribuite al [OSCURATO:PERSONA] costituire manifestazioni di un monitoraggio sula strada quale apripista.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 114, 115 cod.pen., 378 cod.pen. e 80 d.P.R. n. 309/1990.

Argomenta che era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si era perso lungo la strada di ritorno ed erroneamente non era stato applicato il disposto dell'art. 115 cod.pen,; inoltre, l'indimostrata condotta del [OSCURATO:PERSONA] poteva ricondursi nell'alveo dell'art. 378 cod.pen.; erronee erano anche l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, in quanto basata solo sulla valutazione del dato quantitativo dello stupefacente, e la non configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., pur in presenza di un apporto marginale, goffo ed insignificante nella esecuzione del fatto criminoso.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99 cod.pen. e 445 cod.proc.pen.

Argomenta che erroneamente era stata ritenuta ed applicata la contestata recidiva reiterata, in quanto uno dei due precedenti penali - quello costituito dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala in data 4/1/2006, irrevocabile il 22.2.2006- si era estinto per decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod.pen. e 62-bis cod.pen.

Argomenta che la Corte di appello si era limitata a confermare la pena inflitta dal Tribunale senza motivare in ordine al discostannento dal minimo edittale; del pari, era stata disattesa la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione apodittica ed assertiva attraverso il semplice richiamo ai precedenti penali dell'imputato.

33. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale in pubblica udienza.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. con motivi nuovi, ribadendo i quattro motivi del ricorso principale, argomentando ulteriormente in merito e chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Il Procuratore generale ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012 (Rv. 253150), hanno stabilito il principio secondo il quale l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non é di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

Le Sezioni Unite hanno successivamente precisato che per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, nella misura in cui possono essere utilizzati come meri criteri orientativi, individuati a seguito di una indagine condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito (Sez.

U, n.14722 del 30/01/2020, Rv. 279005 - 01; nonchè Sez.4, n.55014 del 15/11/2017, Corrao, Rv.271680; Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, dep. 2016, Pajo, Rv. 265756; Sez. 6, n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 265523; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi, Rv. 262345; Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624).

E si è anche chiarito, con riferimento alle cd.

"droghe leggere", che l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, (al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd.

"droghe leggere" aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla 4conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg) non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006 (corrispondente a 2 kg. di principio attivo), ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez.

U,n.14722 del 30/01/2020,Rv. 279005, cit. - 01, cit; Sez.4, n.49366 del 19/07/2018, dep.29/10/2018, Rv.274038; Sez.6,n.36209 del 13/07/2017, Rv.270916 - 01; Sez.3, n. 47978 del 28/09/2016, Rv.268698 - 01).

Può ritenersi, quindi, configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd.

"droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd.

"droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016 (Sez.3, n. 33139 del 08/05/2024, Rv.286840 - 01).

Questa Corte ha anche affermato che per la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull'estrema offensività della condotta (Sez.3, n. 20017 del 20/03/2024, Rv.286378 - 02).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche che si sottraggono al sindacato di legittimità, ha espresso le ragioni del proprio convincimento circa la configurabilità della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; in particolare, è stato evidenziato che, dall'accertamento tecnico effettuato sulla sostanza in sequestro, era emerso che il peso lordo della sostanza stupefacente, circa 15 kg di cannabinoidi, conteneva, complessivamente, kg 2,717 di principio attivo, superiore a 4000 volte il valore massimo espresso in milligrammi per le droghe leggere (valore soglia 500 milligrammi), e dal quale era possibile ricavare complessivamente 108.701 dosi.

Ha, quindi, rimarcato il considerevole superamento del limite massimo previsto (di oltre 700 gr di principio attivo) e l'elevato numero di dosi ricavabili tali da incidere significativamente sul mercato di riferimento.

Sulla base di tali argomentazioni, basate sugli evidenziati elementi probatori, è stata, conseguentemente, correttamente ritenuta sussistente l'aggravante 5dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, in linea con i principi di diritto suesposti.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato la gravità del fatto (dato ponderale della sostanza oggetto della cessione ed inserimento dell'imputato nel mercato relativo al commercio degli stupefacenti), così che la pena base irrogata in misura prossima ai minimi edittali, è stata ritenuta congrua ed adeguata al fatto.

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen.., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sollecitando una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze 6processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

Va ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante.

Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01).

La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).

Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che il [OSCURATO:PERSONA] forniva un contributo diretto alla realizzazione del reato di acquisto e trasporto della sostanza stupefacente rinvenuta nell'auto del [OSCURATO:PERSONA], partecipando attivamente sia 7all'incontro per l'acquisto dello stupefacente che al trasporto dello stupefacente, dando indicazioni telefoniche al [OSCURATO:PERSONA] circa la strada più adeguata e sicura da percorrere, svolgendo in tal modo funzioni di controllo del percorso stradale ed agevolando la commissione del reato.

Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez.6,n.36818 del 22/05/2012,Rv.253347; Sez.4,n.4383 del 10/12/2013,dep. 30/01/2014, Rv.258185; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007,Rv.236853; Sez.1, n.5631 del 17/01/2008, Rv.238648).

2.2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianze inammissibili e manifestamente infondate.

La Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 115, comma 1, cod.pen., rimarcando, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, che a seguito dell'accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] (cedente) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (acquirenti) il reato di acquisto e trasporto della sostanza stupefacente si era effettivamente realizzato, essendo stata la sostanza stupefacente acquistata e trasporta fino al momento in cui l'auto veniva fermata dalla Polizia.

Il ricorrente, neppure confrontandosi con le argomentazioni della Corte territoriale propone censure meramente contestative, orientate a sollecitare una rivalutazione in fatto, preclusa in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha escluso, poi, che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] potesse essere riqualificata come favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 cod.pen., ribadendo che la condotta si connotava quale concorso di persone nel reato ex art. 110 cod.pen., così correttamente evidenziando che difettava l'elemento essenziale della mancata partecipazione al reato antecedente per la configurabilità del reato di favoreggiamento personale.

Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale e propone censure meramente contestative, orientate a sollecitare una rivalutazione in fatto, preclusa in sede di legittimità. 8La Corte territoriale, inoltre, ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'artt. 114 cod.pen., ribadendo che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito contributo non minino alla realizzazione del reato, in considerazione del ruolo di apripista svolto durante il trasporto della sostanza stupefacente e rimarcando che la circostanza che il predetto, solo per un breve frangente temporale e del tutto accidentalmente, avesse percorso un diverso tragitto, non aveva avuto alcun effetto sulla condotta di costante controllo del percorso stradale effettivamente svolta; il ricorrente propone censure meramente contestative dilungandosi in inammissibili considerazioni in punto di fatto.

Manifestamente infondata è, infine, la doglianza relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, rinviandosi alle considerazioni già svolte al paragrafo 1.1., qui da intendersi integralmente richiamate.

2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La violazione di legge dedotta non ha costituito oggetto di motivo di appello, come si ricava dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata.

Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 - 01).

Va, pertanto, richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez.

U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.

2.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va richiamato il consolidato principio di diritto, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; 9 P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/03/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] one Di si Ltka R ima i Deposittúa in Cancelleria oggi, Ti 2 MAG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] P -tta Arrabilo 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità; udita per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso insistendo soprattutto sul secondo motivo per una riduzione della pena; uditi per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa in data 04/10/2023, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Palermo - con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen, 73, comma 4 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (acquisto e trasporto di 15 Kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana) e condannati alla pena ritenuta di giustizia - rideterminava, previa esclusione della recidiva, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi nove di reclusione ed euro 9.000,00 di multa e confermava la pena anni quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che la Corte di appello, nel ritenere sussistente la circostanza aggravante dell'ingente quantità aveva effettuato un'operazione aritmetica priva di effettiva rilevanza giuridica ed aveva omesso di valutare il contesto spazio-temporale della condotta al fine di comparare la quantità dello stupefacente alla sua destinazione ed al grado di pericolosità sociale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione del minimo edittale e riduzione della pena in appello. Lamenta che la Corte di appello, nel rideterminare la pena, aveva fissato la pena base in misura superiore al minimo edittale senza fornire adeguata motivazione al riguardo, risultando meramente assertivo il riferimento alla quantità dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 110 cod.pen., 73 comma 4, 80 d.P.R. n. 309/1990, vizio di motivazione e travisamento della prova. 2Argomenta che l'affermazione di responsabilità era basata su un palese travisamento delle emergenze processuali acquisite; in particolare, le intercettazioni ambientali del 24.2.2017 non avevano portato, al di là di ogni ragionevole dubbio, all'identificazione del ricorrente quale uno dei soggetti partecipanti alla discussione, considerando anche che gli operanti d Pg avevano attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di staffetta così escludendo la sua partecipazione all'attività di acquisto della sostanza stupefacente in data 24.2.2017; inoltre, non erano stati rilevati rapporti pregressi con il [OSCURATO:PERSONA] nè poteva ritenersi accertato che l'utenza intestata alla compagna del [OSCURATO:PERSONA], che aveva contattato il [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse in realtà utilizzata dal ricorrente; inoltre, erroneamente la Corte di appello aveva qualificato in termini di concorso materiale nel reato la condotta di [OSCURATO:PERSONA], non essendo emerso alcun contributo materiale o morale all'altrui condotta e non potendo le espressioni attribuite al [OSCURATO:PERSONA] costituire manifestazioni di un monitoraggio sula strada quale apripista. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 114, 115 cod.pen., 378 cod.pen. e 80 d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si era perso lungo la strada di ritorno ed erroneamente non era stato applicato il disposto dell'art. 115 cod.pen,; inoltre, l'indimostrata condotta del [OSCURATO:PERSONA] poteva ricondursi nell'alveo dell'art. 378 cod.pen.; erronee erano anche l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, in quanto basata solo sulla valutazione del dato quantitativo dello stupefacente, e la non configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., pur in presenza di un apporto marginale, goffo ed insignificante nella esecuzione del fatto criminoso. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99 cod.pen. e 445 cod.proc.pen. Argomenta che erroneamente era stata ritenuta ed applicata la contestata recidiva reiterata, in quanto uno dei due precedenti penali - quello costituito dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala in data 4/1/2006, irrevocabile il 22.2.2006- si era estinto per decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod.pen. e 62-bis cod.pen. Argomenta che la Corte di appello si era limitata a confermare la pena inflitta dal Tribunale senza motivare in ordine al discostannento dal minimo edittale; del pari, era stata disattesa la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione apodittica ed assertiva attraverso il semplice richiamo ai precedenti penali dell'imputato. 33. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale in pubblica udienza. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. con motivi nuovi, ribadendo i quattro motivi del ricorso principale, argomentando ulteriormente in merito e chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il Procuratore generale ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012 (Rv. 253150), hanno stabilito il principio secondo il quale l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non é di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. Le Sezioni Unite hanno successivamente precisato che per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, nella misura in cui possono essere utilizzati come meri criteri orientativi, individuati a seguito di una indagine condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito (Sez. U, n.14722 del 30/01/2020, Rv. 279005 - 01; nonchè Sez.4, n.55014 del 15/11/2017, Corrao, Rv.271680; Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, dep. 2016, Pajo, Rv. 265756; Sez. 6, n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 265523; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi, Rv. 262345; Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624). E si è anche chiarito, con riferimento alle cd. "droghe leggere", che l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, (al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. "droghe leggere" aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla 4conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg) non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006 (corrispondente a 2 kg. di principio attivo), ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U,n.14722 del 30/01/2020,Rv. 279005, cit. - 01, cit; Sez.4, n.49366 del 19/07/2018, dep.29/10/2018, Rv.274038; Sez.6,n.36209 del 13/07/2017, Rv.270916 - 01; Sez.3, n. 47978 del 28/09/2016, Rv.268698 - 01). Può ritenersi, quindi, configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd. "droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016 (Sez.3, n. 33139 del 08/05/2024, Rv.286840 - 01). Questa Corte ha anche affermato che per la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull'estrema offensività della condotta (Sez.3, n. 20017 del 20/03/2024, Rv.286378 - 02). Nel caso di specie, la Corte territoriale, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche che si sottraggono al sindacato di legittimità, ha espresso le ragioni del proprio convincimento circa la configurabilità della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; in particolare, è stato evidenziato che, dall'accertamento tecnico effettuato sulla sostanza in sequestro, era emerso che il peso lordo della sostanza stupefacente, circa 15 kg di cannabinoidi, conteneva, complessivamente, kg 2,717 di principio attivo, superiore a 4000 volte il valore massimo espresso in milligrammi per le droghe leggere (valore soglia 500 milligrammi), e dal quale era possibile ricavare complessivamente 108.701 dosi. Ha, quindi, rimarcato il considerevole superamento del limite massimo previsto (di oltre 700 gr di principio attivo) e l'elevato numero di dosi ricavabili tali da incidere significativamente sul mercato di riferimento. Sulla base di tali argomentazioni, basate sugli evidenziati elementi probatori, è stata, conseguentemente, correttamente ritenuta sussistente l'aggravante 5dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, in linea con i principi di diritto suesposti. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato la gravità del fatto (dato ponderale della sostanza oggetto della cessione ed inserimento dell'imputato nel mercato relativo al commercio degli stupefacenti), così che la pena base irrogata in misura prossima ai minimi edittali, è stata ritenuta congrua ed adeguata al fatto. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen.., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sollecitando una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze 6processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Va ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che il [OSCURATO:PERSONA] forniva un contributo diretto alla realizzazione del reato di acquisto e trasporto della sostanza stupefacente rinvenuta nell'auto del [OSCURATO:PERSONA], partecipando attivamente sia 7all'incontro per l'acquisto dello stupefacente che al trasporto dello stupefacente, dando indicazioni telefoniche al [OSCURATO:PERSONA] circa la strada più adeguata e sicura da percorrere, svolgendo in tal modo funzioni di controllo del percorso stradale ed agevolando la commissione del reato. Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez.6,n.36818 del 22/05/2012,Rv.253347; Sez.4,n.4383 del 10/12/2013,dep. 30/01/2014, Rv.258185; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007,Rv.236853; Sez.1, n.5631 del 17/01/2008, Rv.238648). 2.2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianze inammissibili e manifestamente infondate. La Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 115, comma 1, cod.pen., rimarcando, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, che a seguito dell'accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] (cedente) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (acquirenti) il reato di acquisto e trasporto della sostanza stupefacente si era effettivamente realizzato, essendo stata la sostanza stupefacente acquistata e trasporta fino al momento in cui l'auto veniva fermata dalla Polizia. Il ricorrente, neppure confrontandosi con le argomentazioni della Corte territoriale propone censure meramente contestative, orientate a sollecitare una rivalutazione in fatto, preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale ha escluso, poi, che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] potesse essere riqualificata come favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 cod.pen., ribadendo che la condotta si connotava quale concorso di persone nel reato ex art. 110 cod.pen., così correttamente evidenziando che difettava l'elemento essenziale della mancata partecipazione al reato antecedente per la configurabilità del reato di favoreggiamento personale. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale e propone censure meramente contestative, orientate a sollecitare una rivalutazione in fatto, preclusa in sede di legittimità. 8La Corte territoriale, inoltre, ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'artt. 114 cod.pen., ribadendo che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito contributo non minino alla realizzazione del reato, in considerazione del ruolo di apripista svolto durante il trasporto della sostanza stupefacente e rimarcando che la circostanza che il predetto, solo per un breve frangente temporale e del tutto accidentalmente, avesse percorso un diverso tragitto, non aveva avuto alcun effetto sulla condotta di costante controllo del percorso stradale effettivamente svolta; il ricorrente propone censure meramente contestative dilungandosi in inammissibili considerazioni in punto di fatto. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, rinviandosi alle considerazioni già svolte al paragrafo 1.1., qui da intendersi integralmente richiamate. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La violazione di legge dedotta non ha costituito oggetto di motivo di appello, come si ricava dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata. Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 - 01). Va, pertanto, richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie. 2.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va richiamato il consolidato principio di diritto, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; 9 P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/03/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] one Di si Ltka R ima i Deposittúa in Cancelleria oggi, Ti 2 MAG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] P -tta Arrabilo 11
Sentenza Cassazione n. 16951/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris