Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 19144/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva richiesta di ufficio ai sensi dell'art.625 bis comma 3 cod.proc.pen. la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza 07811-22 resa all'esito della udienza camerale de117.12.2021, in quanto per errore materiale derivante dalla trasposizione di altro dispositivo era stato disposto l'annullamento della pronuncia impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio dichiarando altresì la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, in luogo dell'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio. 2.La richiesta è fondata.

Ed invero si evince ex actis che trattasi di evidente errore materiale, alla luce di tutto il percorso argomentativo che attiene alla fondatezza del ricorso e in particolare alla ipotesi di pena illegale applicata all'esito procedimento di cui dell'art. 444 cod.proc.pen.

S'impone, pertanto, la correzione dell' errore materiale nel senso meglio specificato in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n.7811-22 del 17.12.2021 dep.

Il 3.03.2022 rg 5344/2021 nel senso che le parole da "limitatamente a responsabilità dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti:" senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Chieti per nuovo giudizio".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 10.05.2022 Il PTsidente estensore D atella 1er t Aftmarchmeo 2 GIUM1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva richiesta di ufficio ai sensi dell'art.625 bis comma 3 cod.proc.pen. la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza 07811-22 resa all'esito della udienza camerale de117.12.2021, in quanto per errore materiale derivante dalla trasposizione di altro dispositivo era stato disposto l'annullamento della pronuncia impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio dichiarando altresì la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, in luogo dell'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio. 2.La richiesta è fondata. Ed invero si evince ex actis che trattasi di evidente errore materiale, alla luce di tutto il percorso argomentativo che attiene alla fondatezza del ricorso e in particolare alla ipotesi di pena illegale applicata all'esito procedimento di cui dell'art. 444 cod.proc.pen. S'impone, pertanto, la correzione dell' errore materiale nel senso meglio specificato in dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n.7811-22 del 17.12.2021 dep. Il 3.03.2022 rg 5344/2021 nel senso che le parole da "limitatamente a responsabilità dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti:" senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Chieti per nuovo giudizio". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 10.05.2022 Il PTsidente estensore D atella 1er t Aftmarchmeo 2 GIUM1
Sentenza Cassazione n. 19144/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris