CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 1996
Cassazione n. 02886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25078p2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza con cui è stato dichiarato inammissibile per genericità l'atto di appello (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 385), la memoria; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuti il motivo inammissibile perché, così come l'atto di appello, del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.