CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 25304/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dendio per l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata motivazionecirca l’accoglimento parziale della richiesta di continuazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Forlì, con l’ordinanza del 20 ottobre 2025, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diriconoscere la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto dei seguentiprovvedimenti:1) sentenza n. 135 emessa il 14 febbraio 2018 dal Tribunale di Rovigo(irr. il 7.7.2021), sub 7) del certificato del casellario giudiziale, per i reati di cuiagli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. e 4 l. 110/75 di condanna alla pena di mesi seidi reclusione ed euro 150,00 di multa;2) sentenza n. 4431 emessa il 12 aprile 2022 dal Tribunale di Milano (irr.10.01.2023), sub 9) del certificato del casellario giudiziale, per il reato di cui agliartt. 56, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. di condanna alla pena di mesi dieci direclusione ed euro 120,00 di multa;3) sentenza n. 6668 emessa dal Tribunale di Milano in data 4 maggio2023 (irr. 19.7.2023) di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro direclusione ed euro 800,00 di multa, ridotta ex art. 442 co. 2-bis cod. proc. pen.alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 667,00 dimulta, per il reato ex art. 624, 625 n. 2 cod. pen.;4) sentenza n. 577 emessa dal Tribunale di Rovigo in data 4 aprile 2016(irr. il 25.7.2022), sub 8) del certificato del casellario giudiziale, di condanna allapena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 134,00 di multa per il reato dicui agli artt. 624, 625 п. 2 е 61 n. 5) сod. рen.2. Il giudice ha escluso che i fatti facciano parte del medesimo disegnocriminoso rilevando che dagli elementi acquisiti non è stato possibile cogliere laricorrenza di elementi sintomatici della sussistenza di una unica e originariaprogrammazione.Nello specifico nel provvedimento si evidenzia che le condotte giudicate sisnodano in un arco temporale di circa nove anni (il reato più remoto risale al10.03.2014 e quello più recente è del 02.03.2023), che sono state commesse aidanni di vittime diverse (vi sono alcuni furti in danno di una persona fisica, altriin danno di esercizi commerciali) e con modalità differenti. Ragione questa percui la sola omogeneità della lesione al medesimo bene giuridico non è ritenutacondizione sufficiente a determinare l’unità del disegno criminoso.Il giudice dell’esecuzione, poi, nonostante, l’istanza di esecuzione sia statapresentata corredata da certificato di tossicodipendenza (stato comprovato eaccertato anche dal SerD) ha ritenuto che tale condizione non sia idonea alegittimare il riconoscimento della continuazione per un duplice ordine di motivi.In primo luogo, in quanto la diminuente del trattamento sanzionatorioconseguenziale al vincolo della continuazione non è automatica per il solo fattoche vi è l’accertato stato di tossicodipendenza del condannato ed è, piuttosto,necessario che il richiedente alleghi nello specifico quali sono gli altri elementisintomatici della continuazione dai quali si può desumere l’unicità del disegnocriminoso.In secondo luogo, perché, nel caso specifico, la distanza temporale tra ifatti assume un rilievo tale da escludere il riconoscimento del trattamento difavore e, anzi, la stessa appare significativa della manifestazione di una tendenzaa delinquere da parte del condannato.3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, amezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge quanto all’omessa valutazione della richiestasubordinata. Nel primo motivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione haomesso di valutare la richiesta avanzata in subordine, con la quale si chiedeva unriconoscimento parziale del vincolo della continuazione almeno tra i fatticommessi nella medesima area geografica. Cioè quelli relativi alle condotte postein essere a Rovigo tra il 2014 e il 2015 e quelle commesse a Milano tra il 2021 eil 2023.3.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Nel secondo motivo la difesa censura le considerazioni esposte dal giudicedell’esecuzione in ordine al certificato rilasciato dal SerD che non indicherebbenello specifico da quando l’Ezzahri risulta affetto dalla diagnosi ditossicodipendenza. La difesa, d’altro canto, evidenzia che il ricorrente è detenutodal mese di agosto 2023 e che, quindi, si deve ritenere che il secondo gruppo direati individuato nell’istanza di continuazione (quelli commessi dal 2021 al 2023),è stato commesso sicuramente quando egli era già tossicodipendente.4. In data 13 febbraio 2026 è pervenuta la requisitoria scritta con la qualeil Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata motivazione circal’accoglimento parziale della richiesta di continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quantoall’omessa valutazione della richiesta subordinata con cui si chiedeva unriconoscimento parziale del vincolo della continuazione almeno tra i fatticommessi nella medesima area geografica, cioè quelli relativi alle condotte postein essere a Rovigo tra il 2014 e il 2015 e quelle commesse a Milano tra il 2021 eil 2023.La doglianza è infondata.La richiesta subordinata, infatti, era meramente indicata nella sola partefinale senza che fosse evidenziato sul punto alcun elemento specifico.Sotto tale profilo, pertanto, a fronte della coerente e adeguatamotivazione che rende complessivo conto delle ragioni del rigetto in ordine atutti i reati, il giudice dell’esecuzione non era tenuto a una specifica risposta inordine alla richiesta subordinata, non avendo sul punto l’istante adempiuto aquanto richiesto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità per cui «grava sulcondannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'oneredi allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente ilmero riferimento all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non dicriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti» (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv.275451 – 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'amico, Rv. 267580 – 01).3. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quantoall’affermazione per cui il certificato rilasciato dal SerD non indicherebbe nellospeci f ico a quando r isa le la toss icodipendenza del r icorrente econseguentemente, in ordine alla mancata considerazione dell’incidenza di talestato nella valutazione circa l’esistenza del medesimo disegno criminoso, quantomeno con riferimento ai fatti commessi nell’ultimo periodo.La doglianza è infondata.3.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.3.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza delmedesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenzadel condannato all’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sulpunto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determinal’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante,Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01;Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere diallegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716– 01).La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione ditossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime lavolontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presuppostodella continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod. pen.) ma operaesclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimentodell'ideazione comune.Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello dellasso temporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenereche il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazionedella norma di favore.3.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha fatto correttoriferimento ai principi indicati e ha adeguatamente esposto le ragioni sulle qualiha fondato il rigetto dell’istanza.Ciò anche con i l riferimento allo stato di tossicodipendenza,coerentemente ritenuto comunque ininfluente in considerazione del lungo arcotemporale nel quale sono stati commessi i reati e dell’assenza di altri indici daiquali poter desumere l’esistenza di un medesimo e originario disegno criminoso,che avrebbe dovuto essere risalente al 2014 o, in caso di riconoscimentoparziale, a un altro non meglio specificato momento dal quale prendere le mosseper il limitato gruppo di reati, che pure non sono stati in alcun modo indicati, nénell’istanza, né ora nell’atto di ricorso per cui la censura è formulate in terminigenerici.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.