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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 20722/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/06/2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 16 giugno 2021 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su concorde richiesta delle parti ad [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato di associazione a delinquere finalizzata tra l'altro all'evasione di accise, nonché per i reati fine consistenti in plurime evasioni di accise, imposte dirette e IVA.

2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.

Le parti avevano chiesto l'esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] non si era posto in contrasto con l'accordo negoziale, affermando la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e ratificando l'accordo tra le parti.

Il riferimento all'aggravante non lo riguardava, poiché non era contestata con riferimento al reato associativo del capo 1) né con riferimento ai reati dei capi 10) e 11), corrispondenti ai capi 14) e 15) della contestazione originaria.

Aggiunge che dalla concordata esclusione dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d),

I. n. 146 del 2006 derivava l'inapplicabilità del sequestro e della confisca dei beni. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dal momento che con ordinanza in data 2 luglio 2021, depositata in data successiva al ricorso, il Giudice ha corretto il dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., escludendo l'aggravante dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d), d.l. n. 146 del 2006.

All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tuttavia, considerato che non versava in colpa al momento della presentazione del ricorso, ma anzi l'istanza era fondata, si reputa di esonerare il ricorrente dal pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/06/2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 giugno 2021 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato su concorde richiesta delle parti ad [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato di associazione a delinquere finalizzata tra l'altro all'evasione di accise, nonché per i reati fine consistenti in plurime evasioni di accise, imposte dirette e IVA. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Le parti avevano chiesto l'esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] non si era posto in contrasto con l'accordo negoziale, affermando la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e ratificando l'accordo tra le parti. Il riferimento all'aggravante non lo riguardava, poiché non era contestata con riferimento al reato associativo del capo 1) né con riferimento ai reati dei capi 10) e 11), corrispondenti ai capi 14) e 15) della contestazione originaria. Aggiunge che dalla concordata esclusione dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d), I. n. 146 del 2006 derivava l'inapplicabilità del sequestro e della confisca dei beni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dal momento che con ordinanza in data 2 luglio 2021, depositata in data successiva al ricorso, il Giudice ha corretto il dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., escludendo l'aggravante dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d), d.l. n. 146 del 2006. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, considerato che non versava in colpa al momento della presentazione del ricorso, ma anzi l'istanza era fondata, si reputa di esonerare il ricorrente dal pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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