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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03707/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 ( capo 2) per aver detenuto a fini di spaccio circa importato circa un chilogrammo di cocaina importato dalla Spagna, e veniva assolto dal reato di all'art. 74, d.P.R.309/1990 ( capo 1) e del reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990 per aver illecitamente organizzato l'importazione di circa 300 grammi di cocaina, che venivano poi ceduti per la successiva rivendita (capo 3).

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 73 co. 5 d.P.R.309/1990 e vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 192 co. 2 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione delle captazioni telefoniche.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La giurisprudenza di legittimità ha anche di recente affermato che, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529).

A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha richiamato le modalità dell'azione mediante le quali l'imputato ha importato in Italia 1 kg di cocaina, nonché l'intensità del dolo desunta dall'insistenza con cui egli ha sollecitato e preteso il pagamento del prezzo, elementi ostativi al riconoscimento della lieve entità del fatto.

Inoltre, il comportamento dell'imputato, che subito dopo l'arrivo della fornitura si è attivato in modo spasmodico per individuare gli acquirenti e organizzare lo scambio, evidenzia il suo ruolo di referente per lo spaccio, già inserito nell'organizzazione criminale.

In punto di valutazione dell'esito delle captazioni telefoniche, tutte le risultanze acquisite sono state esaminate con grande cura dal giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa.

Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. 5, n. 47892 del 17/11/2003, Serino; Sez. 6, n. 17619 del 8/01/2008; Sez. 6, n. 15396 del'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 239636).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto provato il coinvolgimento dell'imputato nell'introduzione in Italia di un chilo di cocaina sulla base delle intercettazioni telefoniche e telematiche, dalle quali emergevano numerosi contatti con Arelis e Montero per sollecitare il pagamento della droga fornita.

Le conversazioni intercettate contenevano riferimenti chiari alla quantità di stupefacente e alle somme ancora dovute, mostrando che l'imputato aveva ricevuto solo 950 euro.

Tali elementi, insieme ai riscontri sulle utenze telefoniche e ai pagamenti effettuati, hanno permesso alla Corte di ricostruire il ruolo dell'imputato come corriere, affiancato da un complice non identificato.

In ordine alla seconda doglianza si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in esame, il giudice ha rilevato che, sebbene si tratti di un unico episodio, esso è comunque indicativo della capacità criminale dell'imputato, il quale non solo ha garantito la fornitura della sostanza, materialmente trasportata da una terza persona che lo aveva seguito, ma si è anche attivato personalmente con i referenti per sollecitare i pagamenti.

Pertanto, ha concluso la Corte territoriale, non emergono né possono dedursi elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990 ( capo 2) per aver detenuto a fini di spaccio circa importato circa un chilogrammo di cocaina importato dalla Spagna, e veniva assolto dal reato di all'art. 74, d.P.R.309/1990 ( capo 1) e del reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990 per aver illecitamente organizzato l'importazione di circa 300 grammi di cocaina, che venivano poi ceduti per la successiva rivendita (capo 3). Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 73 co. 5 d.P.R.309/1990 e vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 192 co. 2 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione delle captazioni telefoniche. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La giurisprudenza di legittimità ha anche di recente affermato che, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529). A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha richiamato le modalità dell'azione mediante le quali l'imputato ha importato in Italia 1 kg di cocaina, nonché l'intensità del dolo desunta dall'insistenza con cui egli ha sollecitato e preteso il pagamento del prezzo, elementi ostativi al riconoscimento della lieve entità del fatto. Inoltre, il comportamento dell'imputato, che subito dopo l'arrivo della fornitura si è attivato in modo spasmodico per individuare gli acquirenti e organizzare lo scambio, evidenzia il suo ruolo di referente per lo spaccio, già inserito nell'organizzazione criminale. In punto di valutazione dell'esito delle captazioni telefoniche, tutte le risultanze acquisite sono state esaminate con grande cura dal giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. 5, n. 47892 del 17/11/2003, Serino; Sez. 6, n. 17619 del 8/01/2008; Sez. 6, n. 15396 del'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 239636). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto provato il coinvolgimento dell'imputato nell'introduzione in Italia di un chilo di cocaina sulla base delle intercettazioni telefoniche e telematiche, dalle quali emergevano numerosi contatti con Arelis e Montero per sollecitare il pagamento della droga fornita. Le conversazioni intercettate contenevano riferimenti chiari alla quantità di stupefacente e alle somme ancora dovute, mostrando che l'imputato aveva ricevuto solo 950 euro. Tali elementi, insieme ai riscontri sulle utenze telefoniche e ai pagamenti effettuati, hanno permesso alla Corte di ricostruire il ruolo dell'imputato come corriere, affiancato da un complice non identificato. In ordine alla seconda doglianza si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in esame, il giudice ha rilevato che, sebbene si tratti di un unico episodio, esso è comunque indicativo della capacità criminale dell'imputato, il quale non solo ha garantito la fornitura della sostanza, materialmente trasportata da una terza persona che lo aveva seguito, ma si è anche attivato personalmente con i referenti per sollecitare i pagamenti. Pertanto, ha concluso la Corte territoriale, non emergono né possono dedursi elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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