CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44323/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 26.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che, in data 12.6.2014, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto loro ascritto al capo A) della rubrica e li aveva condannati alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e, ai sensi degli artt. 521, 531 cod. roc. Pen. e 157 cod. pen., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati quanti agli altri fatti di reato in quanto nel frattempo estinti per intervenuta prescrizione; 2. ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 travisamento della prova ed illogicità della motivazione; inattendibilità delle dichiarazioni della presunta persona offesa: richiamati i termini della imputazione elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], rileva che la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva portato alla sua condanna sulla scorta esclusivamente delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] mentre la di lui convivente [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato genericamente di "zingari"; sottolinea che i giudici di merito hanno valorizzato la versione del [OSCURATO:PERSONA] nonostante i diversi profili di inattendibilità del suo racconto quali: la contraddittorietà di tali dichiarazioni con la entità del credito da riscuotere come risultante dal contenuto della intercettazione del 16.5.2005; l'incongruenza, sempre con riferimento alle intercettazioni, rispetto all'orario dei fatti; le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua presenza al momento della aggressione; l'incompatibilità del racconto del [OSCURATO:PERSONA] con i referti medici, attestanti lesioni e traumi guaribili in 5 giorni per l'Abbate ed in 10 giorni per il [OSCURATO:PERSONA] non coerenti con i colpi inferti con una croce di ferro; sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] è estraneo invece alle risultanze della attività di intercettazione telefonica e che, peraltro, il PM aveva chiesto l'assoluzione oltre che per insussistenza del fatto anche per non averlo egli commesso; 2.1.2 vizio di motivazione e violazione del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio": rileva che, anche a voler ritenere attendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], occorrerebbe prender atto che costui ha indicato come autori della aggressione, da lui conosciuti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] utilizzando perciò un nominativo diverso da quello del ricorrente con una incongruenza di cui non è possibile disconoscere la portata considerando, peraltro, che nessun riconoscimento fotografico è stato eseguito; 2.1.3 vizio di motivazione per carente ricostruzione della fattispecie concreta ed insussistenza dei requisiti strutturali del delitto di cui all'art. 629 cod. pen.: rileva che l'istruttoria dibattimentale non ha restituito una chiara dinamica della vicenda essendo emerso, quale dato certo, solo quello della esistenza di un rapporto conflittuale tra il Fiorini ed il [OSCURATO:PERSONA] che per primo aveva minacciato il suo interlocutore; sottolinea la illogicità delle considerazioni spese dal Tribunale per superare il dato fattuale rappresentato dalle intercettazioni eseguite e, in particolare, quelle del 16.5.2005; ribadita la equivocità della vicenda sottolinea che, in ogni caso, dal dato intercettivo non emerge mai il nominativo dell'odierno ricorrente; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e) e 192, comma 1, cod. proc. pen.;manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova: richiamato l'obbligo, per il giudice di appello, di rispondere in maniera puntuale alle doglianza sollevate dalla difesa con l'atto di impugnazione, sottolinea come nel caso di specie la motivazione della Corte di Appello sia stata carente ed elusiva con riferimento agli elementi che erano stati evidenziali per escludere la responsabilità del ricorrente ovvero quantomeno diversamente qualificare il fatto; 2.2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova in ordine alla sussistenza degli elementi strutturali del reato in contestazione: rileva che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il delitto di cui al capo A) pur in difetto degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] aveva un rapporto di conoscenza con il solo [OSCURATO:PERSONA] e solo con costui rapporti di debito/credito irrisolti come si evince dalla intercettazione del 16.5.2005 e la cui considerazione avrebbe consentito di ricondurre la vicenda nel paradigma di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; aggiunge che l'uso della violenza non è di per sé indicativo ed univoco sintomo del delitto di estorsione considerato, infatti, il disposto di cui all'art. 393 comma 3 cod. pen.; 2.2.3 omessa motivazione, inosservanza, erronea interpretazione ed applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 133, 62bis, 62 n. 4 cod. pen. per violazione dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza della pena in concreto irrogata: rileva che la motivazione delle due sentenze di merito è in violazione di legge atteso che la materialità del fatto e le sue conseguenze denunziano una errata interpretazione degli artt. 133 e 62bis cod. pen.; aggiunge che la Corte territoriale, investita del motivo di gravame, ha escluso la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che, al contrario, ben avrebbe potuto trovare ingresso in forza di una corretta interpretazione della norma; sottolinea come i giudici di merito abbiano irrogato una pena identica per situazioni diverse sia sotto il profilo soggettivo che delle condotte e dei ruoli che sarebbero stati tenuti dagli imputati; 3. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria difensiva con le conclusioni ribadendo le considerazioni svolte nel ricorso ed insistendo per il suo accoglimento; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta i sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la manifesta infondatezza e per la conseguente inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano stati chiamati a rispondere e sono stati condannati nei due gradi merito per estorsione aggravata e lesioni personali in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti avevano profferito espressioni minacciose (del tipo "ti sparo a te, a tua figlia e tutta la famiglia, ti faccio saltare in aria, ti cerchiamo a casa"), percuotendoli con dei tubi di ferro fino a provocare loro lesioni varie su tutto il corpo, ed in tal modo costringendoli a desistere dalla legittima richiesta avanzata nei confronti del Fiorini per il pagamento della somma di 1.000 Euro dovuta alla Abbate quale compenso per le prestazioni lavorative da costei rese a favore della ditta "Rinaldi e Rinaldi" per la quale entrambi lavoravano. 1.2 Dalla sentenza di primo grado risulta che il procedimento era nato da una indagine per spaccio di stupefacenti che aveva visto il coinvolgimento degli odierni ricorrenti come dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e nel corso della quale era emersa la vicenda in esame trattando la quale il Tribunale aveva segnalato che dalle risultanze delle stesse intercettazioni era risultato che l'Abate e [OSCURATO:PERSONA], legati sentimentalmente, avevano contattato il Fiorini per ottenere il pagamento di spettanze lavorative per cui il Fiorini aveva dato loro un appuntamento per le ore 22,00 del 16.9.2005 presso la sua abitazione cui i due si recavano accompagnati dal loro amico [OSCURATO:PERSONA]. Ivi giunti, il [OSCURATO:PERSONA] e la Abbate erano stati tuttavia aggrediti dal Fiorini che, secondo il loro racconto, era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di alcuni "zingari" che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto in [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva ritenuto attendibile la ricostruzione offerta dalle persone offese ai netto di alcune discrasie ed il tenore della conversazione 266 delle ore 22.12 del 16.9.2005 caratterizzata dal tono minaccioso utilizzato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] parlando con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale si era proposto per comporre la vicenda; a tal fine aveva richiamato la conversazione intercorsa tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed fratello Antonio e quella delle 22,44 tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] ed il Fiorini in cui era stato proprio il primo a suggerire al secondo di convocare i due a casa sua dove (una voce fuori campo aveva suggerito che) "... la prendiamo e la tritiamo ..." al ché era stato ancora Ferdinando a precisare "non a lei, al marito" (cfr., pag. 14 della sentenza di primo grado).Alla luce degli elementi acquisiti, il Tribunale aveva concluso per un vero e proprio "agguato" organizzato da parte di almeno 5 persone nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della Abbate per costringerli a desistere dalla pretesa creditoria di cui, come risulta dalle intercettazioni, gli odierni ricorrenti erano a conoscenza avendo perciò agito nella consapevolezza della ingiustizia del profitto consistente nel suo l'abbandono e la cui legittimità non era stata comunque mai contestata dal Fiorini. 1.3 Con l'atto di appello la difesa (all'epoca congiunta) di [OSCURATO:PERSONA] e di Ferdinando di Silvio aveva dedotto: per il primo, il difetto di prova sul suo coinvolgimento nella vicenda ovvero sulla sua individuazione tra i protagonisti dell'episodio; quanto al [OSCURATO:PERSONA], la insussistenza della ipotesi delittuosa contestata poiché la ritenuta aggressione non sarebbe stata collegata al credito vantato dalla Abbate ma a questioni di natura personale intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 Rileva il collegio che la Corte di Appello ha fornito delle risposte pienamente esaustive e congrue alle doglianze articolate dalla difesa; i giudici romani hanno infatti confermato la sentenza di primo grado con motivazione che non si presta a rilievi suscettibili di esser fatti valere in sede di legittimità non presentando profili di manifesta illogicità o di contraddittorietà con elementi acquisiti al processo. Non è inutile, infatti, ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pnnt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile). In particolare, le doglianze dedotte in termini di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, poiché l'inosservanza di detta norma non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere veicolate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello). È altresì noto, d'altra parte, che, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). Tanto premesso, si deve allora prendere atto che entrambi i ricorsi finiscono per contestare non già la intrinseca contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione quanto, piuttosto, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nel confermare la penale responsabilità degli odierni ricorrenti sicché alla Corte vengono sottoposte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione qui impugnata. Ed in effetti, la Corte di Appello ha in primo luogo sottolineato come sia il credito vantato dalla Abbate che la materialità dell'episodio fossero incontroversi poiché anche con l'atto di appello la difesa non aveva messo in discussione né l'uno né l'altro profilo avendo sostenuto, come già accennato, la estraneità al fatto di [OSCURATO:PERSONA] e fornito una diversa "lettura" delle causali della lite quanto a [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, la Corte territoriale ha tuttavia e correttamente spiegato che l'esercizio di violenza e minaccia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non escludeva l'estorsione nei confronti della di lui convivente (essa stessa, in ogni caso, vittima della aggressione) essendo certamente funzionale ad indurre la titolare del credito a rinunciare a farlo valere. Questa Corte per altro verso ha più volte ribadito che il delitto di estorsione è integrato anche qualora la violazione o la minaccia siano rivolte nei confronti di persona diversa dal soggetto al quale è richiesto l'atto di disposizione patrimoniale, sempre che la condotta violenta o minatoria sia idonea ad influire sulla volontà di quest'ultimo (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 23759 del 11/03/2021, Ariostini, Rv. 281459; Sez. 1, Sentenza n. 25382 del 28/05/2014, Mammoliti, Rv. 262259). Quanto alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] e, anche, dello stesso [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha spiegato che il [OSCURATO:PERSONA] li aveva indicati nominativamente ed aveva anche aggiunto di conoscerli personalmente (cfr., pag. 5 della sentenza) tanto da essere stato in grado di precisare, nella denuncia acquisita al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti, che Ferdinando è il figlio di Angelo, in tal modo fornendo elementi in equivoci per la sua sicura identificazione. Su questi aspetti, perciò, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è certamente generico perché non si confronta con le puntuali considerazioni svolte dalla Corte di Appello limitandosi a reiterare la doglianza già articolata con l'impugnazione della sentenza di primo grado sulla sua estraneità e sulla mancanza di elementi utili per la sua reale identificazione ma senza "attaccare" le considerazioni svolte sul punto dai giudici di secondo grado. Costoro hanno inoltre sottolineato come dalle intercettazioni fosse emerso che stato proprio [OSCURATO:PERSONA] a suggerire al Fiorini di convocare i due a casa sua nella sicura consapevolezza della pretesa vantata dalla Abbate di cui il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva messo a parte nella stessa conversazione telefonica delle 21.12. Quanto alla deposizione dell'Arduini, hanno fatto presente che costui era stato sentito su fatti di otto anni prima avendo reso dichiarazioni generiche ma che, in realtà, riscontravano sia l'incontro che il litigio mentre il non aver notato segni e ferite sulle persone delle vittime era spiegabile con l'orario notturno (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata). In definitiva, quindi, le doglianze articolate in questa sede in punto di responsabilità non riescono a evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione ovvero di diretta contraddittorietà con elementi univocamente emergenti dall'istruttoria. 1.5 Corretta ed incensurabile è la valutazione operata dalla Corte in punto di diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che è stata esclusa in ragione della entità del credito vantato dalla Abbate ed alla cui fattuale rinuncia era mirata la condotta violenta posta in essere dagli odierni ricorrenti nei confronti di costei e del di lei convivente: anche prescindendo, infatti, dal carattere plurioffensivo del delitto di estorsione, che imporrebbe di tener conto, ai fini della predetta attenuante, anche dei profili di pregiudizio concernenti la lesione della libertà di autodeterminazione e della integrità psicofisica delle persone offese, è sufficiente ribadire che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, numero 4, cod. pen. è presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., Cass. Pen., 2, 5.10.2017 n. 50.660, Calvio; Cass. Pen., 2, 22.3.2017 n. 30.264, Borriello; Cass. Pen., 4, 19.1.2017 n. 6.635, Sicu). 1.6 Da ultimo, la Corte di Appello ha escluso la possibilità di ritenere le circostanze attenuanti generiche "... considerando i precedenti penali anche specifici (per il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e le modalità insidiose e violente con le quali è stato portato a termine il disegno criminoso, connotate da premeditazione e da una sovrabbondanza di mezzi (almeno 5 persone, armate con oggetti atti ad offendere, a danni di due, tra cui una donna), per motivo particolarmente odioso di paralizzare la legittima richiesta di adempimento di un credito di lavoro" (cfr., pag. 6 della sentenza). In tal modo, dunque, i giudici del gravame hanno dato rilevanza alla oggettiva gravità del fatto quale elemento tale da prevalere sulle considerazioni di natura soggettiva invece evidenziate dalla difesa: ed è appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). 2. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P