CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si assume che il ricorrente, in quanto proveniente dal garage personale sottoposto al condominio ove abitava, non avesse commesso il delitto di evasione è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, in disparte l'assenza di qualsivoglia elemento che confermasse la versione del ricorrente, che unico dato rilevante è quello che vedeva il ricorrente essere rientrato in casa dopo un notevole lasso di tempo dall'inizio del controllo allorché veniva visto uscire dall'ascensore, condotta che ex se è idonea ad integrare il delitto di evasione essendo al soggetto ristretto inibito anche solo permanete in psazi condominiali (quale appunto è l'ascensore); rilevato che non illogica risulta la motivazione resa dalla Corte in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo apprezzato, analizzando gli atti a disposizione ed escludendo la versione del ricorrente secondo cui sarebbe stato nel garage condominiale, la scarsa offensività della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2