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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 43681/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di S. [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata nel suo interesse avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per carenza d'interesse, in difetto della prova dell'esecuzione della predetta misura, deducendo violazione degli artt. 324, comma 3 - 568 - 591, comma 1, lett. a - 373 - 357 cod. proc. pen., e, per analogia, 100 disp. att. cod. proc. pen., poiché non sarebbe onere della difesa dimostrare l'intervenuta esecuzione del sequestro.

Motivi della decisione Il ricorso, presentato per un motivo infondato, va rigettato.

Secondo un orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Rv. 280642 - 01), nel procedimento di riesame delle misure cautelarí reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso o di quelli connessi, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari; in applicazione del principio, è stata annullata con rinvio l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza dì riesame di sequestro preventivo per l'omessa allegazione, da parte del ricorrente, del verbale di esecuzione del sequestro, alla cui trasmissione non aveva provveduto il pubblico ministero.

Altro orientamento (Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241 - 01) ha ritenuto, in senso contrario, che, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto dì sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi.

Quale che sia la soluzione prescelta, non può negarsi che la parte impugnante sia gravata quanto meno da un onere di allegazione in ordine alla circostanza fattuale della intervenuta esecuzione del provvedimento di sequestro che si intenda impugnare, dalla quale soltanto può derivare il prescritto interesse al ricorso.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha mai allegato, dinanzi al Tribunale oppure in ricorso, l'intervenuta esecuzione del sequestro, il che inficia irrimediabilmente la specificità delle sue doglianze, ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., rendendo irrilevante la soluzione della questione giuridica riguardante l'individuazione della parte gravata dall'onere di documentare la predetta circostanza.

Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 08/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di S. [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata nel suo interesse avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per carenza d'interesse, in difetto della prova dell'esecuzione della predetta misura, deducendo violazione degli artt. 324, comma 3 - 568 - 591, comma 1, lett. a - 373 - 357 cod. proc. pen., e, per analogia, 100 disp. att. cod. proc. pen., poiché non sarebbe onere della difesa dimostrare l'intervenuta esecuzione del sequestro. Motivi della decisione Il ricorso, presentato per un motivo infondato, va rigettato. Secondo un orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Rv. 280642 - 01), nel procedimento di riesame delle misure cautelarí reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso o di quelli connessi, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari; in applicazione del principio, è stata annullata con rinvio l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza dì riesame di sequestro preventivo per l'omessa allegazione, da parte del ricorrente, del verbale di esecuzione del sequestro, alla cui trasmissione non aveva provveduto il pubblico ministero. Altro orientamento (Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241 - 01) ha ritenuto, in senso contrario, che, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto dì sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi. Quale che sia la soluzione prescelta, non può negarsi che la parte impugnante sia gravata quanto meno da un onere di allegazione in ordine alla circostanza fattuale della intervenuta esecuzione del provvedimento di sequestro che si intenda impugnare, dalla quale soltanto può derivare il prescritto interesse al ricorso. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha mai allegato, dinanzi al Tribunale oppure in ricorso, l'intervenuta esecuzione del sequestro, il che inficia irrimediabilmente la specificità delle sue doglianze, ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., rendendo irrilevante la soluzione della questione giuridica riguardante l'individuazione della parte gravata dall'onere di documentare la predetta circostanza. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 43681/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris