Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 15538/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto 1.Con ordinanza in data 26 gennaio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'affidamento in prova, dichiarava non luogo a provvedere su quella relativa alla semilibertà e lo ammetteva alla detenzione domiciliare in quanto misura più idonea a contenere spinte delinquenziali ed a favorire il suo reinserimento sociale. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, che ha dedotto mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per ammettere il condannato all'affidamento in prova.

Secondo la difesa, i reati commessi erano ascrivibili all'abuso di sostanze alcoliche, che il ricorrente ha già superato da sé tanto da non essere più stato sorpreso in stato di ebbrezza.

Egli non ha relazioni di vita, né contiguità con soggetti pregiudicati, sicchè la sottoposizione ad un programma di reinserimento sociale sarebbe indicata, mentre l'isolamento domiciliare potrebbe condurlo nuovamente ad abusare di sostanze alcoliche ed all'ozio.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi articolati in punto di fatto e meramente rivalutativi. 1.L'ordinanza in esame ha ritenuto di non poter ammettere l'istante all'affidamento in prova a ragione della mancata dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativa e dell'assenza di qualsiasi altra possibile attività risocializzante, nonché della mancanza di interessi lavorativi, familiari e sociali, il che impedisce l'elaborazione di un programma di reinserimento nel tessuto sociale.

A tale ragionamento valutativo il ricorrente non oppone di disporre di valida opportunità lavorativa o di legami familiari in grado di sostenerne il percorso riabilitativo; né deduce specifici profili di erroneità nella considerazione del materiale documentale prodotto o di travisamento del suo contenuto dimostrativo e la decisività dell'eventuale errore commesso.

Si limita a proporre la maggiore adeguatezza al caso della più ampia misura non applicata in termini apodittici e nn valutabili in sede di legittimità.

Per le considerazioni svolte il ricorso, volto, più che a rappresentare e dimostrare i vizi denunciati nel provvedimento impugnato, quanto ad esprimere il dissenso sulla scelta discrezionale operata dal Tribunale di sorveglianza, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] siden e Mon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto 1.Con ordinanza in data 26 gennaio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'affidamento in prova, dichiarava non luogo a provvedere su quella relativa alla semilibertà e lo ammetteva alla detenzione domiciliare in quanto misura più idonea a contenere spinte delinquenziali ed a favorire il suo reinserimento sociale. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, che ha dedotto mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per ammettere il condannato all'affidamento in prova. Secondo la difesa, i reati commessi erano ascrivibili all'abuso di sostanze alcoliche, che il ricorrente ha già superato da sé tanto da non essere più stato sorpreso in stato di ebbrezza. Egli non ha relazioni di vita, né contiguità con soggetti pregiudicati, sicchè la sottoposizione ad un programma di reinserimento sociale sarebbe indicata, mentre l'isolamento domiciliare potrebbe condurlo nuovamente ad abusare di sostanze alcoliche ed all'ozio. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi articolati in punto di fatto e meramente rivalutativi. 1.L'ordinanza in esame ha ritenuto di non poter ammettere l'istante all'affidamento in prova a ragione della mancata dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativa e dell'assenza di qualsiasi altra possibile attività risocializzante, nonché della mancanza di interessi lavorativi, familiari e sociali, il che impedisce l'elaborazione di un programma di reinserimento nel tessuto sociale. A tale ragionamento valutativo il ricorrente non oppone di disporre di valida opportunità lavorativa o di legami familiari in grado di sostenerne il percorso riabilitativo; né deduce specifici profili di erroneità nella considerazione del materiale documentale prodotto o di travisamento del suo contenuto dimostrativo e la decisività dell'eventuale errore commesso. Si limita a proporre la maggiore adeguatezza al caso della più ampia misura non applicata in termini apodittici e nn valutabili in sede di legittimità. Per le considerazioni svolte il ricorso, volto, più che a rappresentare e dimostrare i vizi denunciati nel provvedimento impugnato, quanto ad esprimere il dissenso sulla scelta discrezionale operata dal Tribunale di sorveglianza, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] siden e Mon
Sentenza Cassazione n. 15538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris