CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni nove di reclusione per i delitti di tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da guerra e rissa aggravata, commessi in Biancavilla 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato ad una rissa; della fazione opposta faceva parte [OSCURATO:PERSONA] contro cui l'imputato aveva esploso un colpo con un fucile kalashnikov, attingendolo all'addome; [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato lesioni gravissime consistenti nell'indebolimento permanente dell'arto inferiore sinistro con grave compromissione della capacità di deambulare; l'arma era stata sequestrata il successivo 2 ottobre 2018 insieme al relativo munizionamento. L'appello censurava esclusivamente la condanna per il delitto di tentato omicidio: la difesa aveva chiesto la riqualificazione della condotta come delitto di lesioni personali, per mancanza dell'elemento soggettivo, invocando, in via subordinata, l'applicazione della legittima difesa putativa e l'eccesso colposo di legittima difesa. Secondo la Corte territoriale esistevano gli elementi sintomatici del delitto di tentato omicidio: la micidialità dell'arma, l'essere stato il colpo esploso a breve distanza, in direzione dell'addome, sede di organi essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali, e quindi ad altezza d'uomo, le lesioni gravissime riportate dalla vittima. Sussisteva il dolo alternativo di omicidio e lesioni volontarie e doveva ritenersi sussistente l'idoneità in concreto della condotta posta in essere a provocare la morte della vittima. [OSCURATO:PERSONA] aveva abbandonato la scena della rissa per andare a prelevare il fucile ed esplodere un colpo all'indirizzo dei corrissanti, colpendo al fianco il [OSCURATO:PERSONA]. Egli non si era limitato ad opporsi ai corrissanti, peraltro privi di armi. Lo stesso imputato aveva ammesso di avere sparato contro la vittima disarmata da breve distanza. Solo il tempestivo intervento dei sanitari aveva impedito l'effetto letale. Veniva esclusa la legittima difesa invocata dall'appellante: la scriminante non sussiste quando i delitti siano stati commessi nel corso di una rissa, atteso che i corrissanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi e quindi accettano la situazione di pericolo nella quale si sono volontariamente posti. La difesa, quindi, non può dirsi necessitata ed è irrilevante verificare chi aveva dato inizio alla rissa. Nel corso della rissa non si era presentata alcuna situazione eccezionale e imprevedibile che giustificasse il riconoscimento della legittima difesa. Era, piuttosto, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ad essere del tutto sproporzionata, non potendo egli temere né per la propria vita né per quella della sorella, la cui messa in pericolo non era in alcun modo dimostrata. Del resto, invece di difendere la sorella, [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato dal luogo della rissa, andando a munirsi di un'arma da guerra. In definitiva, aveva tenuto una condotta chiaramente offensiva invece di evitare lo scontro o limitarsi a difendere sé o i familiari. L'eccesso colposo di legittima difesa non poteva essere riconosciuta, non sussistendo i presupposti della scriminante. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di tentato omicidio. La Corte territoriale non aveva tenuto conto che nessun elemento suggeriva l'esistenza di un animus necandi; l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] era stato del tutto occasionale e la discussione era degenerata in rissa; solo in quel frangente l'imputato, per difendere la sorella [OSCURATO:PERSONA], aveva esploso un colpo di arma da fuoco all'indirizzo dei corrissanti, d'impeto e senza prendere la mira; appena aveva ottenuto la desistenza dell'aggressore, si era allontanato. La Corte territoriale, per ritenere sussistente il dolo del tentato omicidio, aveva tralasciato alcuni elementi che dimostravano che, al più, poteva ritenersi sussistente solo il dolo eventuale: la rissa non era scaturita per impulso dell'imputato; l'intervento derivava dalla intenzione di proteggere la sorella e solo a questo scopo [OSCURATO:PERSONA] aveva momentaneamente abbandonato il teatro della rissa per prelevare il fucile, con il quale aveva esploso un solo colpo; inoltre, se egli avesse voluto uccidere [OSCURATO:PERSONA], lo avrebbe fatto quando lo stesso era caduto a terra. La finalità del colpo non era quella di uccidere, ma di far cessare l'aggressione ai danni della sorella. L'intenzione omicida non poteva essere dedotta dalla gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa, essendo le stesse imputabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, ben potendo questi avere esploso, all'indirizzo dei corrissanti, il colpo senza volerne colpire alcuno ma ferendo [OSCURATO:PERSONA] per un errore di mira. Gli elementi di fatto dimostravano l'inidoneità e la non equivocità della condotta rispetto all'evento tipico "morte", nonché l'assenza del dolo richiesto per il tentato omicidio. Il ricorrente insiste, quindi, per la derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni volontarie. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della legittima difesa, anche putativa o dell'eccesso colposo della legittima difesa. Esisteva una condizione di pericolo attuale per la propria incolumità e per quella della sorella, tale da rendere necessitata la reazione offensiva del ricorrente, anche se la fazione contrapposta non aveva la disponibilità di armi. Inoltre, il ricorrente aveva partecipato alla rissa solo per sedare l'aggressione nei confronti della sorella e dei suoi familiari. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito con la convinzione di trovarsi in una situazione di imminente pericolo per la sua vita e quella dei suoi familiari; l'aggressione ingiusta era avvenuta da parte di un gruppo avverso numericamente sussistente e con modalità violente anche nei confronti di una donna: il pericolo era ritenuto incombente e l'offesa ingiusta concreta e immediata, cosicché [OSCURATO:PERSONA] si era rappresentato la necessità di difendersi e difendere i suoi familiari. Il ricorrente sottolinea che, in presenza di dubbio, deve ritenersi sussistente la legittima difesa putativa, rispetto alla quale poteva essere configurato l'eccesso colposo per una reazione inadeguata per l'eccesso dei mezzi utilizzati. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente ripropone le considerazioni già esposte con l'atto di appello, disinteressandosi della motivazione della sentenza impugnata e sollecitando una valutazione di merito da parte della Corte di legittimità. Il primo dato da evidenziare è l'impossibilità di configurare la sussistenza della legittima difesa: non solo perché la necessità di difendere sé o altri (in particolare la sorella) è affermata dal ricorrente sulla base di elementi niente affatto provati e, comunque, già analizzati dalla sentenza impugnata ma, soprattutto, perché, come ampiamente chiarito in motivazione, la scriminante non è configurabile da parte del partecipe ad una rissa; ebbene, l'atto di appello non censurava la condanna per il delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. che, quindi, doveva già ritenersi definitiva; del resto, il ricorrente non nega affatto che [OSCURATO:PERSONA] e la sorella avessero partecipato volontariamente alla rissa. La Corte territoriale, del resto, mette in evidenza che, se davvero [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto difendere la sorella, avrebbe avuto un comportamento assai differente. 2. La censura relativa alla qualificazione giuridica della condotta come tentato omicidio, anziché come lesioni, è condotta sulla base di mere congetture. Secondo il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] "potrebbe avere esploso il colpo all'indirizzo dei corrissanti, senza volerne colpire alcuno e per errore di mira avere attinto il [OSCURATO:PERSONA] al fianco"; il ricorso tralascia, tuttavia, il passo della sentenza in cui si riferisce che lo stesso imputato aveva ammesso di avere sparato al [OSCURATO:PERSONA] da breve distanza. La lettura della sentenza di primo grado, poi, fornisce un quadro ben più completo, dimostrando che le due fazioni della rissa facevano parte di due sodalizi criminali, entrambi vicini alla criminalità mafiosa, e che tale appartenenza era emersa già al momento della rissa ed era stata richiamata nel periodo successivo di detenzione, in cui si riscontravano contatti con boss mafiosi, tentativi di vendette, promesse di sistemazione futura; del resto, la presenza di un fucile kalashnikov (che, inizialmente, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere trovato per terra) era già indicativa dell'ambiente nell'ambito del quale la rissa era sorta. In ogni caso, l'argomento secondo cui, se [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto uccidere [OSCURATO:PERSONA], lo avrebbe fatto colpendolo ancora quando era a terra, non ha alcuna validità: il dolo del delitto deve essere verificato con riferimento al momento in cui la condotta viene posta in essere e non sulla base di ciò che l'agente avrebbe potuto fare o non fare dopo tale condotta: la sentenza motiva del tutto logicamente nel senso che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato la rissa, era andato a prelevare il fucile mitragliatore e aveva sparato da breve distanza, ad altezza d'uomo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva previsto la morte di questi come conseguenza diretta della sua condotta o, in alternativa, le lesioni gravissime che, in effetti, [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato. L'idoneità della condotta era, poi, evidente ([OSCURATO:PERSONA] era stato immediatamente portato in ospedale dai suoi amici) e, comunque, ampiamente motivata dalla sentenza impugnata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e