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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 41218/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha -per quanto ancora rileva in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla attendibilità della persona offesa e di altro teste, al trattamento sanzionatorio e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

2. Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte sono versate in fatto, nonché del tutto generiche, in quanto pedissequamente reiterative di quelle dedotte in appello e manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Sulle doglianze difensive il Tribunale ha motivato in maniera congrua e logica, mentre alcune censure difensive appaiono finalizzate a una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Va inoltre rilevato che i vizi motivazionali denunziati non sono proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen.

La parte civile ha trasmesso note conclusive, chiedendo la condanna del ricorrente alle spese.

L'istanza va rigettata giacché il contenuto delle suddette note conclusive non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione; in proposito, va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così i i in Roma, il 8 giugno 2021 Il co ialiere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha -per quanto ancora rileva in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla attendibilità della persona offesa e di altro teste, al trattamento sanzionatorio e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono versate in fatto, nonché del tutto generiche, in quanto pedissequamente reiterative di quelle dedotte in appello e manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Sulle doglianze difensive il Tribunale ha motivato in maniera congrua e logica, mentre alcune censure difensive appaiono finalizzate a una rivalutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Va inoltre rilevato che i vizi motivazionali denunziati non sono proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen. La parte civile ha trasmesso note conclusive, chiedendo la condanna del ricorrente alle spese. L'istanza va rigettata giacché il contenuto delle suddette note conclusive non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione; in proposito, va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così i i in Roma, il 8 giugno 2021 Il co ialiere estensore I
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