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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 08075/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 13/11/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava l'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip che aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al delitto di rapina aggravata.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 275, comma 3 e 3bis, cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione.

Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha disatteso il gravame difensivo senza prendere in considerazione tutti i rilievi formulati dalla difesa e, in particolare, non ha considerato con riguardo all'asserita inidoneità della misura autodetentiva che il prevenuto era stato ristretto in regime di arresti domiciliari e detenzione domiciliare in relazione a pregressa condanna senza incorrere in violazioni.

L'ordinanza impugnata, inoltre, non ha valutato la produzione documentale costituita dai provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dai quali emerge l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata né il percorso resipiscente del ricorrente, il quale ha ammesso i fatti ascrittigli e provveduto al risarcimento del danno, ed ha incongruamente ritenuto irrilevante l'indicazione di un domicilio distante dai luoghi di commissione dei fatti delittuosi nonché la disponibilità all'applicazione di dispositivi elettronici di controllo a distanza.

Il provvedimento censurato, pertanto, ha fondato la propria valutazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari come originariamente ritenute sulla base di un astratto e generico giudizio sulla personalità del prevenuto nonostante l'esistenza di una pluralità di indici favorevoli all'invocata attenuazione del quadro cautelare. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate.

L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto dell'intervenuta condanna in primo grado nei confronti del Giunto per il delitto di rapina aggravata, ha ritenuto di confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere segnalando la persistenza del rischio di recidiva in massimo grado e ritenendo lo stesso non fronteggiabile con la misura autodetentiva.

I giudici cautelari hanno richiamato a sostegno di detta valutazione sia le modalità del fatto delittuoso, denotante "irrefrenabile aggressività", sia i precedenti a carico del ricorrente, stimando la custodia domiciliare inadeguata a neutralizzare il pericolo di reiterazione di condotte analoghe.

Siffatta valutazione, che ha tenuto conto delle allegazioni difensive riportate a pag. 1, non è suscettibile di rivisitazione in quanto adeguatamente argomentata in aderenza alle risultanze processuali e non confutata con argomenti di decisiva rilevanza, stante l'assoluta modestia del lasso temporale intercorso tra l'adozione della misura e la decisione censurata, l'autonomia del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della stessa rispetto a precedenti vicende cautelari ed esecutive, l'opinabilità degli indici di resipiscenza addotti dal difensore a fondamento dell'istanza, l'irrilevanza dell'ubicazione del domicilio indicato a fronte della prognosi di inadeguatezza della misura alternativa invocata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp. att. cod.proc.pen.

Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024 Sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 13/11/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava l'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip che aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al delitto di rapina aggravata. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 275, comma 3 e 3bis, cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha disatteso il gravame difensivo senza prendere in considerazione tutti i rilievi formulati dalla difesa e, in particolare, non ha considerato con riguardo all'asserita inidoneità della misura autodetentiva che il prevenuto era stato ristretto in regime di arresti domiciliari e detenzione domiciliare in relazione a pregressa condanna senza incorrere in violazioni. L'ordinanza impugnata, inoltre, non ha valutato la produzione documentale costituita dai provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dai quali emerge l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata né il percorso resipiscente del ricorrente, il quale ha ammesso i fatti ascrittigli e provveduto al risarcimento del danno, ed ha incongruamente ritenuto irrilevante l'indicazione di un domicilio distante dai luoghi di commissione dei fatti delittuosi nonché la disponibilità all'applicazione di dispositivi elettronici di controllo a distanza. Il provvedimento censurato, pertanto, ha fondato la propria valutazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari come originariamente ritenute sulla base di un astratto e generico giudizio sulla personalità del prevenuto nonostante l'esistenza di una pluralità di indici favorevoli all'invocata attenuazione del quadro cautelare. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto dell'intervenuta condanna in primo grado nei confronti del Giunto per il delitto di rapina aggravata, ha ritenuto di confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere segnalando la persistenza del rischio di recidiva in massimo grado e ritenendo lo stesso non fronteggiabile con la misura autodetentiva. I giudici cautelari hanno richiamato a sostegno di detta valutazione sia le modalità del fatto delittuoso, denotante "irrefrenabile aggressività", sia i precedenti a carico del ricorrente, stimando la custodia domiciliare inadeguata a neutralizzare il pericolo di reiterazione di condotte analoghe. Siffatta valutazione, che ha tenuto conto delle allegazioni difensive riportate a pag. 1, non è suscettibile di rivisitazione in quanto adeguatamente argomentata in aderenza alle risultanze processuali e non confutata con argomenti di decisiva rilevanza, stante l'assoluta modestia del lasso temporale intercorso tra l'adozione della misura e la decisione censurata, l'autonomia del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della stessa rispetto a precedenti vicende cautelari ed esecutive, l'opinabilità degli indici di resipiscenza addotti dal difensore a fondamento dell'istanza, l'irrilevanza dell'ubicazione del domicilio indicato a fronte della prognosi di inadeguatezza della misura alternativa invocata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 26 gennaio 2024 Sent
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