CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31154/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con motivazione pertinente, adeguata, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e tale, dunque, da non essere censurabile in questa sede (sulla configurabilità del reato, oggetto dei primi due motivi, cfr. pag. 6-7-8 della sentenza impugnata; sulla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, oggetto del terzo motivo, cfr. pag. 9 sentenza impugnata; sulla omessa applicazione dell'art. 131-bis, oggetto del quarto motivo, cfr. pag. 9); rilevato che il quinto motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 20